L’apertura di una
grande struttura di vendita non è assoggettata a Scia, ma al rilascio di
un provvedimento adottato dal Comune in forma espressa. A chiarirlo la
Sentenza n. 292 del 15/05/2014 del Consiglio di Giustizia Amministrativa
della Regione Siciliana, che ha confermato una Sentenza del Tar Catania
resa su un diniego all’aggiunta dei prodotti per l’igiene della casa e
della persona in un punto vendita della grande distribuzione già
autorizzato per la sola vendita alimentare. Due i profili trattati nella
pronuncia: la distinzione tra i settori merceologici alimentare e non
alimentare, da un lato, e il regime autorizzatorio per l’apertura della
grande distribuzione, dall’altro. Per quanto riguarda il primo aspetto,
il ricorrente ha asserito che in forza della liberalizzazione introdotta
dalla direttiva Bolkestein (n. 2006/123/CE), ogni limitazione relativa
ai settori merceologici sarebbe decaduta. In realtà – ha osservato il
Collegio – dal quadro normativo in materia emergono indicazioni diverse:
in particolare, l’art. 3, comma 1 , del d.l. n. 223/2006, alla lett. c),
pur vietando le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico,
continua a mantenere la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare. Neppure l’art. 31 del d.l. n. 201/2011, centrato sulla
liberalizzazione degli orari, si rivela utile per ritenere superato lo
spartiacque tra un settore e l’altro.
A questo punto,
occorre interrogarsi sulla possibilità di comprendere nel catalogo dei
beni alimentari anche i prodotti per l’igiene della casa e della
persona. In proposito, la legge regionale siciliana n. 28/1999, all’art.
3 dispone che nell’Allegato alla stessa siano raggruppati i prodotti
appartenenti ai settori alimentari e non alimentari. Nell’elenco dei
prodotti alimentari, sono compresi in via sperimentale anche quelli per
l’igiene della casa e della persona, sennonché, in mancanza della
necessaria legge di riordino dei settori merceologici, la
sperimentazione è decaduta, con automatica applicazione delle norme in
materia previste dal d. lgs. 114/98. Non è pertanto stato possibile
giustificare la legittimità di tali prodotti all’interno di una grande
struttura autorizzata per i soli beni alimentari.
L’altro elemento preso
in esame nella pronuncia del Collegio siciliano, riguarda il regime
autorizzatorio per l’apertura o modifica dei punti vendita della grande
distribuzione. La dia/scia che ad un certo punto viene presentata al
protocollo del Comune al fine di poter attivare la vendita dei prodotti
per l’igiene, non è stata ritenuta legittima, in quanto anche dopo il
varo delle liberalizzazioni, in materia permane l’obbligo di
autorizzazione espressa, stante il carattere discrezionale che
caratterizza le valutazioni formulate dalle amministrazioni interessate
in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali connessi all’impatto
della grande distribuzione sul territorio. Non trattandosi di un
automatismo vincolato, la scia rimane estranea a questi procedimenti.
Inutile, per altro verso, chiamare in causa le liberalizzazioni introdotte dal d.l. n. 1/2012, che all’art. 1 elimina “le
norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla
osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque
denominati per l'avvio di un'attività economica”. In realtà, è
questa stessa norma a chiarire che l’abrogazione dei limiti e dei regimi
autorizzatori preventivi ha effetto solamente se non sussistono
giustificazioni in ordine a “un interesse generale,
costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario
nel rispetto del principio di proporzionalità”.
D’altra parte, la stessa previsione di
una conferenza di servizi all’interno dell’iter, rende palese la
compresenza di diversi interessi pubblici da contemperare. Soggetti al
più snello iter della segnalazione certificata sono invece gli
interventi che richiedono solo la verifica a posteriori circa il
possesso di requisiti e presupposti di legge, senza che entrino in gioco
altri interessi da valutare. È, ad esempio, il caso degli esercizi di
vicinato o dei pubblici esercizi nelle zone non soggette a
programmazione. (Michele Deodati)
http://www.infocommercio.it