martedì 15 aprile 2014

Regione Siciliana:Disciplina relativa alle filiere corte

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 4 marzo 2014. Disciplina relativa alle filiere corte.


ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 4 marzo 2014.
Disciplina relativa alle filiere corte.
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 12 del 5 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Regione sicilia-
na 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario
Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale, con
preposizione all’Assessorato regionale delle risorse agri-
cole e alimentari;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 mag-
gio 2001 - Orientamento e modernizzazione in agricoltura
che regola l’attività di vendita diretta;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 -
Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed
agroalimentare;
Visto l’art. 83 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 riguardante i mercati contadini;
Visto l’art. 8 della legge regionale 24 novembre 2011,
n. 25, riguardante “Disposizioni per la diffusione della
conoscenza della produzione agricola e agroalimentare
regionale di qualità;
Visto l’art. 10 della legge regionale 24 novembre 2011,
n. 25, riguardante “Attività di vendita diretta e mercatale”;
Vista la legge 18 novembre 2013, n. 19 “Tutela e valo-
rizzazione delle risorse genetiche Born in Sicily per l’agri-
coltura e l’alimentazione”;
Visto il D.L. n. 69/2013, recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia (c.d. “decreto del fare”), con-
vertito dalla legge n. 98/2013 ed in particolare l’art. 30 bis;
Visto il Piano di sviluppo rurale per la Sicilia 2007-13,
con il quale sono stati realizzati e sono in corso di realiz-
zazione spazi pubblici attrezzati con adeguate infrastrut-
ture in grado di ospitare aree mercatali locali per la com-
mercializzazione di prodotti tipici;
Considerato che a partire dalla metà degli anni ’90 si è
sviluppato il fenomeno dei canali alternativi di vendita dei
prodotti agricoli e alimentari e che l’Alternative Food
Network (AFN) tende ad essere adottato come un termine
universale per indicare i sistemi di vendita che risultano
differenti da quello tradizionale, per cui il concetto è defi-
nito in relazione a ciò che il fenomeno non è, piuttosto a
ciò che rappresenta;
Rilevato che le filiere corte sono quelle modalità di
commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
che si caratterizzano per la riduzione e/o l’eliminazione
degli intermediari fra i produttori agricoli e i consumato-
ri e che i prodotti che passano attraverso la filiera corta
sono comunemente definiti dalla località e da un produt-
tore specifico;
Considerato che, per il consumatore, la filiera corta
offre l’opportunità di trovare prodotti di elevata qualità,
freschezza e genuinità, legame con il paesaggio, adozione
di metodi di produzione ecocompatibili, origine geografi-
ca del prodotto, tracciabilità e agrobiodiversità di varietà
locali non sempre reperibili nei luoghi tradizionali e la
relazione diretta che si instaura con il produttore;
Rilevato che il consumatore associa al prodotto locale
anche la caratteristica dei metodi di coltivazione, di alle-
vamento e di trasformazione ambientalmente sostenibili,
un’adeguata remunerazione del lavoro, il rispetto delle
norme di benessere animale e la storia da cui è stato ori-
ginato, la personalità e l’etica del produttore, l’attrattività
dell’azienda agricola e del territorio rurale;
Considerato che il produttore non vede il consumato-
re come cliente ma come persona, titolare del diritto ad
una sana alimentazione ed alla conoscenza del lavoro e
della qualità che stanno alla base dei prodotti offerti, con
la possibilità di fornire suggerimenti, critiche, e di mani-
festare esigenze e scelte;
Considerato che la filiera corta rivendica la caratteri-
stica di giustizia sociale perché modifica le relazioni tra
produttori e consumatori, avvicinando questi soggetti e
favorendo una comprensione mutualistica e, inoltre, inco-
raggia delle relazioni più armoniose e consente una parte-
cipazione più democratica degli attori della filiera con una
maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi;
Rilevato che la filiera corta offre ai produttori maggio-
ri opportunità di decidere il prezzo, svincolandosi dalle
oscillazioni del mercato ed aumentando la possibilità di
una maggiore remunerazione;
Rilevato che la filiera corta favorisce lo sviluppo eco-
nomico di aree rurali marginali e può creare nuove oppor-
tunità di lavoro per i soggetti che non appartengono al set-
tore agricolo;
Considerato che il concetto di “prodotto locale” defini-
sce una dimensione della qualità e identifica una regione
geografica di produzione ma non indica necessariamente
che questo prodotto debba essere consumato nella stessa
area;
Considerato che da parte del produttore agricolo la
filiera corta nasce dall’opportunità di aumentare il reddi-
to, ottenere un flusso di cassa continuo ed immediato e
valorizzare l’eccesso di lavoro che, altrimenti, non trove-
rebbe un impiego altrettanto remunerativo;
Considerato che occorre evitare all’interno delle filiere
corte l’inserimento di prodotti e produttori che, mancan-
do dei requisiti soggettivi ed oggettivi, finirebbero per
annullare i vantaggi che agricoltori e consumatori unisco-
no nello sviluppo di una sana filiera corta;
Tutto ciò premesso;
Decreta:
Art. 1
Filiere corte
Le filiere corte sono le modalità di vendita dei prodot-
ti agricoli ed alimentari che si caratterizzano per l’elimina-
zione degli intermediari fra i produttori agricoli e i consu-
matori, consentendo di:

– promuovere l’incontro tra il mondo degli agricolto-
ri e quello dei consumatori;
– diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli ed ali-
mentari born in Sicily;
– divulgare le proprietà organolettiche e nutrizionali,
le tradizioni enogastronomiche e alimentari siciliane quali
componenti della Dieta Mediterranea, dichiarata dal-
l’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità;
– promuovere circuiti innovativi, quali e-commerce,
Ho.Re.Ca. e Gruppi Acquisto Solidale;
– sostenere le produzioni di nicchia presenti sul territorio
regionale che non riescono ad inserirsi nei moderni
circuiti commerciali per la mancanza di adeguata massa
critica;
– incentivare, sostenendone il consumo, la differenziazione
produttiva del settore agricolo, rendendo economicamente
sostenibile il recupero e la coltivazione di produzioni
tradizionali;
– favorire la consapevolezza di acquisto dei consumatori
attraverso il rapporto diretto venditore/consumatore
in una prospettiva di multifunzionalità dell’azienda agricola.
Art. 2
Tipologia filiere corte
Le filiere corte possono riferirsi alle seguenti tipologie:
– mercati agricoli di vendita diretta o farmers markets;
– vendita all’interno dell’azienda agricola;
– vendita con strutture mobili sulla strada confinante
con l’azienda o ambulante in aree urbane, permanente o
limitata durante il periodo di raccolta dei prodotti;

– vendita durante sagre, iniziative e manifestazioni;
– distributori automatici in sede fissa, tra i quali, per
esempio, quelli del latte crudo;
– vendita diretta dei prodotti presso le strutture turistiche,
agrituristiche ed in luoghi di interesse turistico,
paesaggistico e ambientale;
– vendita al consumatore on-line.
– reti di produttori e consumatori, che consistono
nella collaborazione tra comunità rurali ed urbane e
aziende agricole;
– vendita associata con aggregazione di produttori
(consorzio associazione, rete) dei prodotti attraverso un
punto vendita localizzato presso un mercato urbano;
– vendita a gruppi di acquisto solidali Gas.

Art. 3
Soggetti ammessi alla vendita
nei mercati agricoli di vendita diretta
Possono esercitare la vendita nei mercati agricoli
riservati alla vendita diretta gli imprenditori agricoli
iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito della
Regione Sicilia;
b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla
propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli,
anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione
o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti
nell’ambito terrioriale di cui alla lettera a);
c) possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328, aventi tra le proprie finalità statutarie
anche l’attività agricola con relativa iscrizione alla
CCIAA competente ed in possesso di atti formali comprovanti
il rapporto fra gli stessi e gli istituti di pena per attività
che si svolgono all’interno degli stessi o con soggetti in
esecuzione penale esterna.
L’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di
vendita diretta è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero
dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art.
1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai
relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente
di ciascuna impresa.
Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle
normative igienico-sanitarie di cui al regolamento n.
852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile
2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità
competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti
agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli
alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore
per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine
territoriale e dell’impresa produttrice.
Art. 4
Disciplina amministrativa
dei mercati agricoli di vendita diretta
Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la
vendita nell’ambito dei mercati agricoli di vendita diretta
devono ottemperare a quanto prescritto dall’art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
L’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati
agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto
dall’art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dell’art.
4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato
alla disciplina sul commercio.
Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all’attività
di controllo del comune nel cui ambito territoriale
ha sede.
Art. 5
Modalità di vendita dei prodotti agricoli
All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è
ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti
agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono
essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative
legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali
del territorio rurale di riferimento, anche attraverso
sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli
di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato
che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione
dei prodotti Born in Sicily e ne danno comunicazione
al competente Assessorato regionale dell’agricoltura.
L’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea effettua periodicamente nel corso
dell’anno un monitoraggio dei mercati di vendita diretta dei
prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolti.
Art. 6
Albo agricoltori filiera corta
È istituito l’albo ufficiale degli agricoltori della filiera
corta presso il Dipartimento dell’agricoltura.
All’azienda agricola verrà rilasciato apposito tesserino
identificativo.
Art. 7
Mercati agricoli di vendita diretta
La Regione promuove, nel territorio siciliano, l’istituzione
dei mercati agricoli da parte dei comuni, delle unioni
di comuni e dei consorzi di imprese agricole.
Gli enti promotori operano in partenariato con le
organizzazioni agricole e/o con le cooperative legate al
mondo agricolo che potranno utilizzare i mercati anche a
rotazione.
I soggetti promotori esercitano le funzioni a loro delegate
dalle normative di settore, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti
e sull’etichettatura;
d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
e) fornitura dei servizi necessari;
f) ordine pubblico.
L’attività di vendita è consentita solo agli agricoltori di
cui all’articolo 6.
I mercati vengono riconosciuti con decreto del dirigente
generale del Dipartimento dell’agricoltura.
Art. 8
Tavolo di concertazione delle filiere corte
È istituito il tavolo di concertazione delle filiere corte
per promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione
delle produzioni agroalimentari ed è composto
dal dirigente generale del Dipartimento dell’agricoltura
o suo delegato, da un rappresentante per ciascuna organizzazione
e da un rappresentante dell’ANCI.
Le filiere corte vengono pubblicizzate dall’Assessorato
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
attraverso il sito internet e altri strumenti di
comunicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e in quello dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 4 marzo 2014.
CARTABELLOTTA