lunedì 10 marzo 2014

No alla SCIA per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie

N. 00728/2014REG.PROV.COLL.
N. 07663/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7663 del 2013, proposto da:
Centro Santa Lucia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Calderoni, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Isidori in Roma, via delle Alpi, n. 30;
contro
Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35 B;
Comune di Ortucchio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Lorizio e Associato Cerulli Irelli in Roma, via Dora, n. 1;
Medisalus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Marchese e dall’Avv. Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso l’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
Regione Abruzzo, appellata non costituita;
per la revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 00734/2013, resa tra le parti, concernente il diniego dell’autorizzazione all’apertura, all’esercizio e all’accreditamento di un centro di riabilitazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo e di A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e del Comune di Ortucchio e di Medisalus s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Asciano su delega dell’Avv. Calderoni, l’Avv. Colagrande, Torchia su delega dell’Avv. Cerulli Irelli, l’Avv. Casellato su delega dell’Avv. Marchese e l’Avvocato dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il Centro Santa Lucia s.r.l. ha domandato la revocazione della sentenza n. 734 dell’8.2.2013, con la quale questo Consiglio ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Centro avverso la sentenza del T.A.R. Abruzzo, sede de L’Aquila, n. 682 del 20.11.2011, la quale aveva a sua volta respinto il ricorso da questo promosso avverso il provvedimento n. 1657 del 30.4.2011, con il quale il Comune di Ortucchio (AQ) aveva annullato in autotutela l’atto di autorizzazione definitiva all’esercizio di attività di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della l. 833/1978 precedentemente rilasciato al medesimo Centro.
2. L’atto di annullamento si fondava sul parere reso dalla Regione Abruzzo, secondo cui “la società Centro S. Lucia possedeva autorizzazione regionale solo per attività di fisiokinesiterapia ed invece non possedeva autorizzazione provvisoria per le attività di riabilitazione ex art. 26 della l. 833/1978”, sicché non avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione per la riabilitazione, mentre sotto altro profilo esso si basava anche sull’intervenuta revoca del parere favorevole sul possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi espresso dalla A.S.L. Avezzano-Sulmona, prot. n. 0025939/11 del 18.3.2011, poiché riferito ad un “ambulatorio di riabilitazione” e non ad un Centro ambulatoriale di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della l. 833/1978, per il quale non sarebbero stati invece riscontrati i necessari ulteriori requisiti minimi strutturali e organizzativi.
3. Tale atto di annullamento in autotutela, adottato sulla base di tali atti, veniva ritenuto legittimo dal T.A.R. abruzzese, che rigettava il ricorso proposto avverso di esso dal Centro S. Lucia s.r.l., dichiarando conseguentemente e rispettivamente improcedibile sia il ricorso proposto dal medesimo Centro avverso gli atti recanti autorizzazione in favore di Medisalus s.r.l., all’apertura, all’esercizio, all’accreditamento provvisorio di analogo centro in Lecce dei Marsi, sia il ricorso proposto da Medisalus s.r.l. avverso l’autorizzazione inizialmente rilasciata dal Comune di Ortucchio al Centro S. Lucia all’esercizio dell’attività prevista dall’art. 26 della l. 833/1978.
4. La sentenza del T.A.R. Abruzzo, come accennato, veniva confermata da questo Consiglio con la citata sentenza n. 734 dell’8.2.2013, che rigettava l’appello proposto da Centro Santa Lucia s.r.l., sul rilievo decisivo che la d.i.a., diversamente da quanto assumeva l’appellante, non può operare nel settore delle autorizzazioni sanitarie.
4. Centro Santa Lucia s.r.l. propone ora ricorso per revocazione, assumendo che la sentenza in oggetto sarebbe incorsa in un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla obliterazione, riscontrabile in tale sentenza, del rilievo operato dal Centro in ordine alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 2, comma 11, della l. 537/1993, in riferimento all’art. 19 della l. 241/1990, nel testo novellato dall’art. 2, comma 10, della l. 537/1993, regolamento emanato con d.P.R. n. 411 del 9.5.1994, il quale ha disposto che, nell’ambito dei provvedimenti da rilasciarsi dalla p.a. in modo espresso e, dunque, non riconducibili alla previsione del novellato art. 19 della l. 241/1990, non risulterebbe in alcun modo contemplato il caso delle autorizzazioni in favore di strutture sanitarie per l’erogazione, in regime di convenzione, di prestazioni sanitarie.
5. Assume la ricorrente per revocazione che la censura, se effettivamente presa in considerazione dal Collegio giudicante, gli avrebbe sicuramente consentito di operare una differente ricostruzione della vicenda fattuale sottoposta alla sua analisi.
6. La lettura della norma regolamentare, la cui omissione risulterebbe evidente, permetterebbe di apprezzare nella sua portata decisiva l’errore in cui sarebbe incorso il giudice, giacché la disposizione in essa contenuta appare di univoca e agevole interpretazione, sì da escludere che, qualora il Consiglio ne avesse valutato la portata, lo stesso avrebbe potuto in ogni caso respingere il secondo motivo di ricorso.
7. Sarebbe pure frutto di una palese lettura degli atti processuali, implicante una errata valutazione di fatto smentita dalla piana lettura degli atti di causa, l’affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui la società appellante avrebbe convenuto con le amministrazioni resistenti in merito alla insufficienza della d.i.a. nel settore delle autorizzazioni alle strutture sanitarie.
7.1. Al contrario, deduce Centro Santa Lucia s.r.l., la lettura del secondo motivo di appello permetterebbe di accertare che essa aveva pacificamente ritenuto che la motivazione del T.A.R. in ordine alla non operatività della d.i.a., con generico riferimento al settore delle autorizzazioni sanitarie, non fosse sostenibile in diritto, in quanto non pertinente al caso in esame, valutazione ben diversa dall’assentire circa la inidoneità della d.i.a. per lo svolgimento dell’attività di riabilitazione da parte del Centro Santa Lucia.
7.2. La ricorrente per revocazione assume che, laddove questo Consiglio dovesse accogliere il motivo rescindente sopra enucleato, sul piano del giudizio rescissorio occorrerebbe, ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione posta in essere dal Centro Santa Lucia rispetto al provvedimento assunto in autotutela dal Comune di Ortucchio, esso esamini il terzo motivo di gravame già proposto in sede di appello avverso la sentenza del T.A.R. abruzzese che, siccome mai analizzato, essa ha inteso riproporre nella sua interezza (pp. 30-36).
8. Si sono costituite nel presente giudizio di revocazione l’A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, il Comune di Ortucchio (AQ) e Medisalus s.r.l., depositando memorie difensive nelle quali hanno sostenuto l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso per revocazione, nonché, con mera memoria di stile, anche il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi della Sanità della Regione Abruzzo.
9. Nella pubblica udienza del 23.1.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
10. Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, non ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi contemplata dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
11. Pare infatti al Collegio evidente che Centro Santa Lucia s.r.l., con l’articolazione del sopra esposto unico motivo rescindente, abbia in realtà dedotto e fatto valere non un presunto errore di fatto, ma un errore di diritto, nel quale sarebbe incorso il Collegio giudicante per aver omesso di considerare debitamente, sul piano giuridico, anche le disposizioni del d.P.R. n. 411 del 9.5.1994, pur invocate dall’appellante a sostegno del secondo motivo di gravame.
11.1. Alla stregua di tali previsioni, secondo la tesi del Centro ricorrente, nell’ambito dei provvedimenti da rilasciarsi dalla p.a. in modo espresso e, dunque, non riconducibili alla previsione del novellato art. 19 della l. 241/1990, non risulterebbe in alcun modo contemplato il caso delle autorizzazioni in favore di strutture sanitarie per l’erogazione, in regime di convenzione, di prestazioni sanitarie.
11.2. In altri termini, secondo la ricorrente per revocazione, se il Consiglio di Stato avesse esaminato con attenzione anche la normativa del d.P.R. 411/1994, la cui violazione il Centro aveva pure denunziato nel secondo motivo di appello, esso si sarebbe avveduto che anche nel settore delle autorizzazioni sanitarie la d.i.a. (ora s.c.i.a.) avrebbe potuto trovare il proprio spazio operativo, non essendo ciò espressamente precluso da un complessivo esame delle disposizioni del citato d.P.R. 411/1994.
12. In senso contrario a tale assunto deve, però, osservarsi che nella sentenza n. 734/2013 il Collegio giudicante ha ben sottolineato che “la considerazione che l’attività sanitaria da tempo ormai risalente è necessariamente assoggettata ad autorizzazione pubblica, in mancanza della quale l’attività stessa è vietata ed il titolare incorre in sanzioni”, sicché esso, esaminando complessivamente il secondo motivo di gravame, ha ritenuto che, sulla base di una ricognizione dell’ordinamento vigente, non si possa in alcun modo affermare che sia consentito ricorrere allo strumento della d.i.a. (ora s.c.i.a.) nel settore delle autorizzazioni sanitarie.
13. Tale conclusione dell’impugnata sentenza, del tutto legittima ed esaustiva, è stata avvalorata e corroborata anche dall’ulteriore rilievo che gli stessi elementi invocati dall’appellante e, in particolare, la richiesta di prendere atto della d.i.a. e/o dei suoi effetti autorizzatori, in data 4.1.1999, nonché i successivi riscontri della Regione Abruzzo, con le note prot. 757/4 in data 15.1.1999 e prot. 7767 dell’11.4.2001, confermano come sia il Centro S. Lucia s.r.l. e la Regione ritenessero non sufficiente la d.i.a. e non concluso il procedimento, stimando necessario che venisse acquisito il parere della A.S.L. previa positiva verifica dei requisiti.
14. La sentenza impugnata ha dunque approfonditamente e correttamente esaminato i dedotti profili di illegittimità denunciati dall’appellante con il secondo motivo di gravame, giungendo alla condivisibile e legittima conclusione che, nell’attuale quadro normativo, nazionale e regionale, e come del resto confermato dallo stesso comportamento delle parti interessate, la d.i.a. non può certo costituire titolo legittimante all’apertura, all’esercizio e all’accreditamento delle strutture sanitarie.
15. Né elementi ostativi e, comunque, decisivi nel contrario senso stima il Collegio possano trarsi dall’invocata normativa secondaria dettata dal d.P.R. 411/1994, poiché la circostanza che tale regolamento non escluda espressamente dal regime della s.c.i.a. l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di una attività sanitaria non può essere interpretata come una deroga alle ben più severe disposizioni dettate dalle fonti primarie.
15.1. Occorre al riguardo rilevare che l’art. 1 del citato d.P.R. 411/1994 esclude dal regime di cui all’art. 19 della l. 241/1990 le attività indicate nell’allegata tabella A, ma “fermo restando quanto disposto dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.
15.2. La circostanza che le autorizzazioni sanitarie di cui si controverte non siano incluse nella tabella A non è dunque decisiva, perché proprio l’art. 19 della l. 241/1990, richiamato dall’art. 1 del d.P.R. 411/1994, prevede che la d.i.a., ora s.c.i.a., non operi per gli atti di autorizzazione per i quali “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”, come accade invece e precipuamente, nella programmazione del Servizio sanitario nazionale, per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di attività sanitaria e per l’accreditamento delle strutture sanitarie private.
15.3. Basti qui solo al riguardo rammentare che l’art. 8ter del d. lgs. 502/1992 stabilisce espressamente che “la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinate ad autorizzazione”.
15.4. Appare dunque evidente, di fronte alla chiara previsione legislativa di un provvedimento espresso per le autorizzazioni sanitarie, la radicale incompatibilità della d.i.a. (ora s.c.i.a.) con tale specifico settore dell’ordinamento, soggetto ad un penetrante controllo dell’autorità per la verifica dei requisiti necessari all’esercizio di attività sanitarie in un quadro di più vasta e complessa programmazione.
16. Ne segue che il motivo di revocazione, in quanto diretto a censurare un presunto errore di diritto, errore peraltro del tutto insussistente per l’evidente infondatezza della tesi in diritto sostenuta dalla ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile.
17. L’inammissibilità della revocazione esime il Collegio dall’esame del terzo motivo di gravame dal Centro riproposto, a soli fini rescissori, nel proprio atto di impugnazione.
18. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente per revocazione nei confronti del Comune di Ortucchio, della A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, e di Medisalus s.r.l., uniche parti costituite ad aver svolto sostanziale attività difensiva, essendosi il Commissario ad acta limitato ad una mera costituzione di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Centro Santa Lucia s.r.l. a rifondere in favore del Comune di Orticchio le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori di legge.
Condanna Centro Santa Lucia s.r.l. a rifondere in favore dell’A.S.L. n. 1 Avezzano -Sulmona-L’Aquila le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori di legge.
Condanna Centro Santa Lucia s.r.l. a rifondere in favore di Medisalus s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)