N. 00728/2014REG.PROV.COLL.
N. 07663/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7663 del 2013, proposto da:
Centro Santa Lucia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Calderoni, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Isidori in Roma, via delle Alpi, n. 30;
Centro Santa Lucia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Calderoni, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Isidori in Roma, via delle Alpi, n. 30;
contro
Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35 B;
Comune di Ortucchio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Lorizio e Associato Cerulli Irelli in Roma, via Dora, n. 1;
Medisalus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Marchese e dall’Avv. Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso l’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
Regione Abruzzo, appellata non costituita;
A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35 B;
Comune di Ortucchio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Lorizio e Associato Cerulli Irelli in Roma, via Dora, n. 1;
Medisalus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Marchese e dall’Avv. Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso l’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
Regione Abruzzo, appellata non costituita;
per la revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
della
sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 00734/2013, resa tra le
parti, concernente il diniego dell’autorizzazione all’apertura,
all’esercizio e all’accreditamento di un centro di riabilitazione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario ad acta
per l’Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanità
della Regione Abruzzo e di A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e del
Comune di Ortucchio e di Medisalus s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Massimiliano
Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Asciano su delega dell’Avv.
Calderoni, l’Avv. Colagrande, Torchia su delega dell’Avv. Cerulli
Irelli, l’Avv. Casellato su delega dell’Avv. Marchese e l’Avvocato dello
Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n.
4, c.p.c., il Centro Santa Lucia s.r.l. ha domandato la revocazione
della sentenza n. 734 dell’8.2.2013, con la quale questo Consiglio ha
rigettato l’appello proposto dal medesimo Centro avverso la sentenza del
T.A.R. Abruzzo, sede de L’Aquila, n. 682 del 20.11.2011, la quale aveva
a sua volta respinto il ricorso da questo promosso avverso il
provvedimento n. 1657 del 30.4.2011, con il quale il Comune di Ortucchio
(AQ) aveva annullato in autotutela l’atto di autorizzazione definitiva
all’esercizio di attività di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della
l. 833/1978 precedentemente rilasciato al medesimo Centro.
2. L’atto di annullamento si fondava sul parere reso dalla Regione Abruzzo, secondo cui “la
società Centro S. Lucia possedeva autorizzazione regionale solo per
attività di fisiokinesiterapia ed invece non possedeva autorizzazione
provvisoria per le attività di riabilitazione ex art. 26 della l.
833/1978”, sicché non avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione per
la riabilitazione, mentre sotto altro profilo esso si basava anche
sull’intervenuta revoca del parere favorevole sul possesso dei requisiti
strutturali ed organizzativi espresso dalla A.S.L. Avezzano-Sulmona,
prot. n. 0025939/11 del 18.3.2011, poiché riferito ad un “ambulatorio di riabilitazione”
e non ad un Centro ambulatoriale di riabilitazione ai sensi dell’art.
26 della l. 833/1978, per il quale non sarebbero stati invece
riscontrati i necessari ulteriori requisiti minimi strutturali e
organizzativi.
3. Tale atto di annullamento in
autotutela, adottato sulla base di tali atti, veniva ritenuto legittimo
dal T.A.R. abruzzese, che rigettava il ricorso proposto avverso di esso
dal Centro S. Lucia s.r.l., dichiarando conseguentemente e
rispettivamente improcedibile sia il ricorso proposto dal medesimo
Centro avverso gli atti recanti autorizzazione in favore di Medisalus
s.r.l., all’apertura, all’esercizio, all’accreditamento provvisorio di
analogo centro in Lecce dei Marsi, sia il ricorso proposto da Medisalus
s.r.l. avverso l’autorizzazione inizialmente rilasciata dal Comune di
Ortucchio al Centro S. Lucia all’esercizio dell’attività prevista
dall’art. 26 della l. 833/1978.
4. La sentenza del
T.A.R. Abruzzo, come accennato, veniva confermata da questo Consiglio
con la citata sentenza n. 734 dell’8.2.2013, che rigettava l’appello
proposto da Centro Santa Lucia s.r.l., sul rilievo decisivo che la
d.i.a., diversamente da quanto assumeva l’appellante, non può operare
nel settore delle autorizzazioni sanitarie.
4.
Centro Santa Lucia s.r.l. propone ora ricorso per revocazione, assumendo
che la sentenza in oggetto sarebbe incorsa in un vizio di omessa
pronuncia, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4,
c.p.c., con riferimento alla obliterazione, riscontrabile in tale
sentenza, del rilievo operato dal Centro in ordine alle disposizioni
contenute nel regolamento di cui all’art. 2, comma 11, della l.
537/1993, in riferimento all’art. 19 della l. 241/1990, nel testo
novellato dall’art. 2, comma 10, della l. 537/1993, regolamento emanato
con d.P.R. n. 411 del 9.5.1994, il quale ha disposto che, nell’ambito
dei provvedimenti da rilasciarsi dalla p.a. in modo espresso e, dunque,
non riconducibili alla previsione del novellato art. 19 della l.
241/1990, non risulterebbe in alcun modo contemplato il caso delle
autorizzazioni in favore di strutture sanitarie per l’erogazione, in
regime di convenzione, di prestazioni sanitarie.
5.
Assume la ricorrente per revocazione che la censura, se effettivamente
presa in considerazione dal Collegio giudicante, gli avrebbe sicuramente
consentito di operare una differente ricostruzione della vicenda
fattuale sottoposta alla sua analisi.
6. La lettura
della norma regolamentare, la cui omissione risulterebbe evidente,
permetterebbe di apprezzare nella sua portata decisiva l’errore in cui
sarebbe incorso il giudice, giacché la disposizione in essa contenuta
appare di univoca e agevole interpretazione, sì da escludere che,
qualora il Consiglio ne avesse valutato la portata, lo stesso avrebbe
potuto in ogni caso respingere il secondo motivo di ricorso.
7.
Sarebbe pure frutto di una palese lettura degli atti processuali,
implicante una errata valutazione di fatto smentita dalla piana lettura
degli atti di causa, l’affermazione contenuta nella sentenza, secondo
cui la società appellante avrebbe convenuto con le amministrazioni
resistenti in merito alla insufficienza della d.i.a. nel settore delle
autorizzazioni alle strutture sanitarie.
7.1. Al
contrario, deduce Centro Santa Lucia s.r.l., la lettura del secondo
motivo di appello permetterebbe di accertare che essa aveva
pacificamente ritenuto che la motivazione del T.A.R. in ordine alla non
operatività della d.i.a., con generico riferimento al settore delle
autorizzazioni sanitarie, non fosse sostenibile in diritto, in quanto
non pertinente al caso in esame, valutazione ben diversa dall’assentire
circa la inidoneità della d.i.a. per lo svolgimento dell’attività di
riabilitazione da parte del Centro Santa Lucia.
7.2.
La ricorrente per revocazione assume che, laddove questo Consiglio
dovesse accogliere il motivo rescindente sopra enucleato, sul piano del
giudizio rescissorio occorrerebbe, ai fini dell’accoglimento
dell’impugnazione posta in essere dal Centro Santa Lucia rispetto al
provvedimento assunto in autotutela dal Comune di Ortucchio, esso
esamini il terzo motivo di gravame già proposto in sede di appello
avverso la sentenza del T.A.R. abruzzese che, siccome mai analizzato,
essa ha inteso riproporre nella sua interezza (pp. 30-36).
8.
Si sono costituite nel presente giudizio di revocazione l’A.S.L. n. 1
Avezzano – Sulmona – L’Aquila, il Comune di Ortucchio (AQ) e Medisalus
s.r.l., depositando memorie difensive nelle quali hanno sostenuto
l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso per
revocazione, nonché, con mera memoria di stile, anche il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi della Sanità della Regione Abruzzo.
9. Nella pubblica udienza del 23.1.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
10.
Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, non
ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi contemplata dall’art. 395, comma
1, n. 4, c.p.c.
11. Pare infatti al Collegio
evidente che Centro Santa Lucia s.r.l., con l’articolazione del sopra
esposto unico motivo rescindente, abbia in realtà dedotto e fatto valere
non un presunto errore di fatto, ma un errore di diritto, nel quale
sarebbe incorso il Collegio giudicante per aver omesso di considerare
debitamente, sul piano giuridico, anche le disposizioni del d.P.R. n.
411 del 9.5.1994, pur invocate dall’appellante a sostegno del secondo
motivo di gravame.
11.1. Alla stregua di tali
previsioni, secondo la tesi del Centro ricorrente, nell’ambito dei
provvedimenti da rilasciarsi dalla p.a. in modo espresso e, dunque, non
riconducibili alla previsione del novellato art. 19 della l. 241/1990,
non risulterebbe in alcun modo contemplato il caso delle autorizzazioni
in favore di strutture sanitarie per l’erogazione, in regime di
convenzione, di prestazioni sanitarie.
11.2. In
altri termini, secondo la ricorrente per revocazione, se il Consiglio di
Stato avesse esaminato con attenzione anche la normativa del d.P.R.
411/1994, la cui violazione il Centro aveva pure denunziato nel secondo
motivo di appello, esso si sarebbe avveduto che anche nel settore delle
autorizzazioni sanitarie la d.i.a. (ora s.c.i.a.) avrebbe potuto trovare
il proprio spazio operativo, non essendo ciò espressamente precluso da
un complessivo esame delle disposizioni del citato d.P.R. 411/1994.
12.
In senso contrario a tale assunto deve, però, osservarsi che nella
sentenza n. 734/2013 il Collegio giudicante ha ben sottolineato che “la
considerazione che l’attività sanitaria da tempo ormai risalente è
necessariamente assoggettata ad autorizzazione pubblica, in mancanza
della quale l’attività stessa è vietata ed il titolare incorre in
sanzioni”, sicché esso, esaminando complessivamente il secondo
motivo di gravame, ha ritenuto che, sulla base di una ricognizione
dell’ordinamento vigente, non si possa in alcun modo affermare che sia
consentito ricorrere allo strumento della d.i.a. (ora s.c.i.a.) nel
settore delle autorizzazioni sanitarie.
13. Tale
conclusione dell’impugnata sentenza, del tutto legittima ed esaustiva, è
stata avvalorata e corroborata anche dall’ulteriore rilievo che gli
stessi elementi invocati dall’appellante e, in particolare, la richiesta
di prendere atto della d.i.a. e/o dei suoi effetti autorizzatori, in
data 4.1.1999, nonché i successivi riscontri della Regione Abruzzo, con
le note prot. 757/4 in data 15.1.1999 e prot. 7767 dell’11.4.2001,
confermano come sia il Centro S. Lucia s.r.l. e la Regione ritenessero
non sufficiente la d.i.a. e non concluso il procedimento, stimando
necessario che venisse acquisito il parere della A.S.L. previa positiva
verifica dei requisiti.
14. La sentenza impugnata
ha dunque approfonditamente e correttamente esaminato i dedotti profili
di illegittimità denunciati dall’appellante con il secondo motivo di
gravame, giungendo alla condivisibile e legittima conclusione che,
nell’attuale quadro normativo, nazionale e regionale, e come del resto
confermato dallo stesso comportamento delle parti interessate, la d.i.a.
non può certo costituire titolo legittimante all’apertura,
all’esercizio e all’accreditamento delle strutture sanitarie.
15.
Né elementi ostativi e, comunque, decisivi nel contrario senso stima il
Collegio possano trarsi dall’invocata normativa secondaria dettata dal
d.P.R. 411/1994, poiché la circostanza che tale regolamento non escluda
espressamente dal regime della s.c.i.a. l’autorizzazione all’apertura e
all’esercizio di una attività sanitaria non può essere interpretata come
una deroga alle ben più severe disposizioni dettate dalle fonti
primarie.
15.1. Occorre al riguardo rilevare che
l’art. 1 del citato d.P.R. 411/1994 esclude dal regime di cui all’art.
19 della l. 241/1990 le attività indicate nell’allegata tabella A, ma “fermo
restando quanto disposto dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, quale sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537”.
15.2. La circostanza che le
autorizzazioni sanitarie di cui si controverte non siano incluse nella
tabella A non è dunque decisiva, perché proprio l’art. 19 della l.
241/1990, richiamato dall’art. 1 del d.P.R. 411/1994, prevede che la
d.i.a., ora s.c.i.a., non operi per gli atti di autorizzazione per i
quali “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli
atti stessi”, come accade invece e precipuamente, nella
programmazione del Servizio sanitario nazionale, per l’autorizzazione
all’apertura e all’esercizio di attività sanitaria e per
l’accreditamento delle strutture sanitarie private.
15.3. Basti qui solo al riguardo rammentare che l’art. 8ter del d. lgs. 502/1992 stabilisce espressamente che “la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinate ad autorizzazione”.
15.4.
Appare dunque evidente, di fronte alla chiara previsione legislativa di
un provvedimento espresso per le autorizzazioni sanitarie, la radicale
incompatibilità della d.i.a. (ora s.c.i.a.) con tale specifico settore
dell’ordinamento, soggetto ad un penetrante controllo dell’autorità per
la verifica dei requisiti necessari all’esercizio di attività sanitarie
in un quadro di più vasta e complessa programmazione.
16.
Ne segue che il motivo di revocazione, in quanto diretto a censurare un
presunto errore di diritto, errore peraltro del tutto insussistente per
l’evidente infondatezza della tesi in diritto sostenuta dalla
ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile.
17.
L’inammissibilità della revocazione esime il Collegio dall’esame del
terzo motivo di gravame dal Centro riproposto, a soli fini rescissori,
nel proprio atto di impugnazione.
18. Le spese del
presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
della ricorrente per revocazione nei confronti del Comune di Ortucchio,
della A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, e di Medisalus s.r.l.,
uniche parti costituite ad aver svolto sostanziale attività difensiva,
essendosi il Commissario ad acta limitato ad una mera costituzione di stile.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna
Centro Santa Lucia s.r.l. a rifondere in favore del Comune di Orticchio
le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00,
oltre gli accessori di legge.
Condanna Centro
Santa Lucia s.r.l. a rifondere in favore dell’A.S.L. n. 1 Avezzano
-Sulmona-L’Aquila le spese del presente giudizio, che liquida
nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori di legge.
Condanna
Centro Santa Lucia s.r.l. a rifondere in favore di Medisalus s.r.l. le
spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00,
oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)