La Corte di Conti, Regione Lombardia, con delibera n. 106/2014/PAR del 11/03/2014 precisa nuovamente (si
rinvia, per tutte, alle delibere n. 608, 609, 611 e 635 del 2011 e alla
delibera n. 59/2012), che con l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del
2010 si introduce il divieto di superamento dell’ammontare delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
rispetto al corrispondente importo dell’anno 2010. Viene, in sostanza,
introdotto il principio di invarianza della spesa relativa al
trattamento accessorio del personale avendo come parametro di
riferimento la somma destinata al trattamento accessorio nell’anno 2010.
L’art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 introduce poi un ulteriore
limite disponendo che l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale è “automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio”. Ciò per evitare che i soggetti rimasti alle dipendenze
dell’ente fruiscano di una quota sensibilmente maggiore di risorse,
essendosi ridotti i potenziali beneficiari, con conseguente
ingiustificato aggravio della spesa. L’ente locale è tenuto a rispettare
entrambi i vincoli imposti dal legislatore con l’art. 9, comma 2 bis
citato (invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio e
riduzione della medesima in caso di contrazione del personale). In
particolare la decurtazione del fondo deve essere disposta in funzione e
in proporzione alla riduzione del personale e deve riguardare il fondo
destinato al trattamento accessorio del personale nel suo complesso. Né
rilevano le ulteriori distinzioni, alle quali si riferisce la richiesta
di parere del Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo ma che non trovano
alcun riconoscimento a livello legislativo, basate sul carattere,
variabile o stabile, delle risorse che confluiscono nel fondo medesimo
(in termini, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il
Piemonte, delibera n. 48/2013). Tali qualificazioni, peraltro, trovano
fondamento in norme della contrattazione collettiva, sulle quali, come
già precisato, non è dato a questa Corte pronunciarsi.