Nota
di indirizzi : modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti
agricoli
Facendo seguito alla Nota di
indirizzi del 9 settembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni
sull’applicazione delle novità legislative in materia di attività di vendita
diretta dei prodotti agricoli, con la presente si riscontrano talune richieste
di chiarimento in ordine alle modalità di esercizio della predetta attività e,
segnatamente, con riferimento alla vendita effettuata su aree private delle
quali gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.
Come è noto l’articolo 30-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ha apportato
modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che reca la
disciplina amministrativa per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti
agricoli da parte degli imprenditori agricoli.
A seguito delle novità
legislative del 2013, il secondo capoverso del comma 2 del citato articolo 4
prevede che “per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola . . . non è richiesta la comunicazione di inizio
attività”.
Rispetto al testo previgente
è stato eliminato l’inciso “o di altre
aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità”, che seguiva
le parole “azienda agricola”.
La
modifica in commento potrebbe indurre a ritenere che l’attività di vendita
diretta all’aperto su superfici private
diverse da quelle ubicate nel “centro aziendale” o da quelle di proprietà dell’imprenditore
agricolo non possa essere più esercitata dopo l’entrata in vigore della citata
legge n. 98 del 2013.
Stante
la formulazione del vigente comma 2 dell’articolo 4 cit. si deve, invece, ritenere
che l’ambito oggettivo di applicazione di detta norma debba essere riferito
alla vendita diretta svolta su qualsiasi superfice all’aperto, escluse quelle
di proprietà pubblica, a condizione che l’imprenditore agricolo ne disponga in
forza di un titolo legittimo.
A
tale conclusione si giunge, innanzitutto, alla stregua della previsione
generale in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a norma della quale
“ Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese
di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio
della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e
sanità.” (art.
4, comma 1, D.lgs. n. 228 del 2001).
La norma
generale di cui sopra è avvalorata dalla interpretazione del successivo, e più
volte richiamato, comma 2 dell’ articolo 4 che, necessariamente, trova
fondamento nella nozione civilistica di azienda quale risultante dall’articolo
2555 cod. civ., secondo cui “l’azienda è
il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della
impresa”.
A
tal proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che “l’azienda consiste in una universitas rerum, comprendente cose
materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario
ad un unico fine e, come non si richiede per la sua esistenza che concorrano
tutti gli elementi, specie quelli immateriali, così la titolarità dell’azienda
può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali, destinati al
funzionamento di essa…” (Cassazione Civile, 22 marzo 1980, n. 1939).
Inoltre,
è pacifico che non occorra che i beni facenti parte dell'azienda (mobili o
immobili, beni materiali o immateriali) siano tutti di proprietà
dell'imprenditore. E’ sufficiente che egli ne abbia anche il solo godimento e
che i predetti beni siano destinati ad uno scopo produttivo unitario, trovando
in questo il loro collegamento economico.
“È infatti nozione giuridica comune che
nell'ambito dell'azienda (art. 2555 c.c.), che costituisce un complesso di beni
organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, non sia necessario
che rispetto ai beni tutti sussista il diritto di proprietà: necessario e
sufficiente perché un bene sia aziendale è la sua destinazione funzionale
impressa dall'imprenditore, mentre è irrilevante il titolo giuridico (reale o
obbligatorio) che legittima l'imprenditore ad utilizzare il bene nel processo
produttivo” (Consiglio di Stato, sezione V, 18 giugno 2008, n. 3029).
Alla
luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere, quindi, che le motivazioni che hanno
condotto il Legislatore ad espungere dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.
228 del 2001 la locuzione “o di altre
aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità” non
comportano in alcun modo restrizioni o divieti all’esercizio della vendita
diretta su aree private diverse da quelle ubicate nella sede principale
dell’azienda agricola delle quali
l’imprenditore agricolo abbia, comunque, la disponibilità sulla base di un
titolo legittimo, ferma restando la comunicazione al Comune nel cui territorio
insiste l’area adibita alla vendita, la quale comunicazione consente
all’impresa agricola di intraprendere l’attività in parola contemporaneamente
all’ invio della stessa.
In
considerazione dell’importanza dell’argomento trattato, si raccomanda la
diffusione della presente nota a tutte le Amministrazioni comunali.
A
cura del Dipartimento Attività Produttive ANCI