Di Omicidio stradale e d’inasprimento delle norme si torna sempre a parlare dopo l’ennesimo incidente mortale causato da un’auto pirata. Questa volta sarà la volta buona?
Era il 4 aprile 2012, infatti, quando l’allora Ministro
dell’Interno Cancellieri sentiva di condividere, nel corso di un’audizione,
l’orientamento tecnico espresso dal Ministro della Giustizia Paola Severino,
dichiarando che “Sulle
nuove ipotesi d’intervento proposte gravano perplessità di ordine tecnico che
attengono all'inquadramento giuridico della nuova fattispecie di reato con
riferimento alla individuazione dell'elemento soggettivo e ai rischi di
sovrapposizione con le ipotesi dolose e colpose già disciplinate dal Codice
penale”.(v. stralcio sotto)
Si
tratta di capire, il “cambio di rotta” della Cancellieri a cosa sia dovuto e
soprattutto in che modo il Ministro intende sottoporre al CSM queste nuove
norme e con quali tempi (visti i termini ristretti indicati nell’annuncio), o
se si tratta solo di un proclama per sopire gli animi dei familiari delle
vittime della strada e della stessa
opinione pubblica.
Intanto, la proposta di legge C.1646
(sotto indicata), è stata depositata il 30 settembre 2013 ed assegnata alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 9ª (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) in sede referente il 18 novembre 2013, e prevede:
1. Introduzione
dell'articolo 575-bis del codice penale in materia di omicidio stradale;
2. Modifica
all'articolo 576 del codice penale in materia di circostanze aggravanti;
3. Introduzione
dell'articolo 582-bis del codice penale in materia di lesioni personali
stradali;
4. Modifica
all'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo;
5. Modifiche
all'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose;
6. Modifica
all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto
obbligatorio in flagranza;
7. Modifica
all'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida;
8. Modifica
all'articolo 222 del codice della strada in materia di sanzioni amministrative
accessorie all'accertamento di reati;
9. Modifiche
all'articolo 223 del codice della strada in materia di ritiro della patente di
guida in conseguenza di ipotesi di reato
Come disse tempo fa il
Ministro Paola Severino, si spera che sulla questione si trovi al più presto una
soluzione che non peggiori la situazione esistente.
Mario Serio
Riproduzione Riservata
CAMERA DEI DEPUTATI -IX Commissione-
Indagine
conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti
"Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".Mercoledì 4 aprile 2012 ore
14.15
Audizione del Ministro
dell'interno, Annamaria Cancellieri
L' "omicidio
stradale"
Passo
ora alla delicata questione del trattamento sanzionatorio da riservare ai casi
di omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da
soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Vorrei
premettere che sono particolarmente sensibile all'ansia di giustizia
che si leva dai familiari delle vittime della strada e ne comprendo
fino in fondo la sofferenza e il travaglio umano. Riconosco che la prospettiva
di sanzioni pesanti rappresenta un notorio fattore di deterrenza, che può
essere coniugato con adeguate iniziative informative e educative rivolte
specialmente ai giovani.
Su
questo fronte, ricordo che il Ministero dell'interno è da
tempo intensamente impegnato, in collaborazione con la scuola e con altre
istituzioni, nella promozione di mirate campagne di sensibilizzazione volte a
diffondere una solida cultura della legalità anche in tema di educazione
stradale.
La
proposta di legge a firma del Presidente Valducci prevede l'introduzione di
un'autonoma fattispecie di reato, il c.d. "omicidio stradale", con
la previsione di una cornice edittale che va da otto a diciotto anni nonché di
un incremento delle sanzioni per l'ipotesi di omicidio colposo ovvero di
lesioni aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze
stupefacenti o psicotrope.
La
proposta a firma dell'On. Velo ed altri stabilisce, invece, l'incremento del
minimo edittale (da tre a quattro anni) previsto, dall'articolo 589, comma 3,
del codice penale per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme
del Codice della strada da parte di soggetto in stato di ebbrezza o di
alterazione da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La medesima proposta
prevede che quest'ultima fattispecie diventi autonomo titolo di reato quando
l'elemento soggettivo della colpa sia connotato dalla previsione dell'evento.
Sulla
questione non posso non rilevare che le sanzioni vigenti in materia di omicidio
e lesioni colpose causate con violazione della disciplina della circolazione
stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze
stupefacenti o psicotrope sono state inasprite con il decreto
"sicurezza" del 2008, con la configurazione di una apposita
aggravante ad effetto speciale, nei confronti della quale è stato,
peraltro, espressamente escluso il giudizio di bilanciamento con eventuali
circostanze attenuanti.
Sulle nuove ipotesi di intervento proposte
gravano perplessità di ordine tecnico che attengono all'inquadramento giuridico
della nuova fattispecie di reato con riferimento alla individuazione
dell'elemento soggettivo e ai rischi di sovrapposizione con le ipotesi dolose e
colpose già disciplinate dal Codice penale. Peraltro, ogni
valutazione circa la opportunità della introduzione di una nuova ipotesi di
reato come pure di incidere sull'attuale equilibrio sanzionatorio del sistema
penale compete in primo luogo al Ministro della giustizia che ha già consegnato
a codesta Commissione un preciso orientamento tecnico che mi sento di
condividere.
Voglio
concludere questo mio intervento con qualche breve riflessione sulle possibili
conseguenze sul possesso del titolo di guida a
seguito di "omicidio stradale".
Premetto che il quadro
normativo vigente si presenta piuttosto frammentario e determina ovvie
difficoltà applicative.
Una
direzione nella quale si può e si deve intervenire è quella
di rendere effettiva la sanzione cautelare o definitiva che abbia colpito il guidatore
che ha commesso omicidio stradale, facendo sì che l'interdizione alla guida
venga ad essere in ogni caso assicurata anche se il conducente dovesse avere
conseguito successivamente ai fatti una nuova patente in un altro Stato.
Su
questa strada rilevo che si incamminano anche le proposte di legge all'esame
della Commissione e ne condivido questo aspetto.
Resta
il dubbio sulla percorribilità della perpetuità della revoca, per i possibili
profili di incompatibilità con il quadro costituzionale.
In
alternativa potrebbe essere valutato un prolungamento della durata dell'attuale
divieto di conseguire per tre anni una nuova patente di guida, che andrebbe
commisurato alla gravità del fatto commesso.
In ogni
caso, su questo aspetto potremmo awiare una riflessione con il Ministero delle
infrastrutture, anche per valutare, come ha già rilevato il Ministro Passera,
la compatibilità della misura con i principi, pure richiamati dagli On.li
firmatari delle proposte, di ragionevolezza, proporzionalità e non
discriminazione in ambito europeo.
Desidero
sottolineare che il Ministero dell'interno segue con grande attenzione e
interesse l'iter del progetto di riforma, assicurando ogni utile apporto
collaborativo. Resto dunque a disposizione della Commissione per ulteriori
chiarimenti e contributi.
--------------------
Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a
causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 9ª (Trasporti, poste
e telecomunicazioni) in
sede referente il 18 novembre 2013
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1646
PROPOSTA DI
LEGGE
d'iniziativa
dei deputati
CRISTIAN
IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO
Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di
lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata
il 30 settembre 2013
Onorevoli Colleghi! Nel rapporto dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) «Incidenti stradali» del 19 giugno 2013
è riportata una stima preliminare relativa all'anno 2012: in Italia si sono
verificati 184.500 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei
morti, entro il trentesimo giorno, è pari a 3.650, mentre i feriti ammontano a
260.500. Tra i Paesi dell'Unione europea il tasso medio di mortalità è di 55
morti ogni milione di abitanti, mentre il valore per l'Italia è di 61 morti.
La fattispecie
innovativa, di cui all'articolo 575-bis del codice penale, costituisce
il fulcro della proposta di legge. Il punto più rilevante è costituito
dall'eliminazione, il più possibile, del ricorso a termini che introducano
ambiguità o possibilità di interpretazioni difformi, onde pervenire a
un'uniformità di approccio al problema.
Con le nuove
norme si interviene nei confronti di chi, dopo aver assunto bevande alcoliche o
sostanze stupefacenti o psicotrope in misura tale da ricadere nell'area
dell'illecito (articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della
strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), cagiona la morte o
lesioni personali di una o più persone, rispetto all'ipotesi della fattispecie
ordinaria di cui all'articolo 575 del medesimo codice.
Si desidera sanare
la frattura creatasi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al diverso
atteggiamento dell'elemento soggettivo, con riferimento alle figure contigue
della colpa cosciente e del dolo eventuale. Nella nuova fattispecie il porsi
alla guida di un autoveicolo nelle situazioni descritte individua l'elemento
soggettivo nella sua accezione di dolo indiretto ovvero eventuale. Si ritengono
voluti i risultati del comportamento che sono stati previsti dal soggetto,
anche soltanto come possibili, purché egli ne abbia accettato il rischio o, più
semplicemente, purché non abbia agito con la sicura convinzione che non si
sarebbero verificati.
La finalità della proposta di legge è duplice: la prima è quella di introdurre certezza in una materia che negli ultimi tempi ha suscitato frequenti polemiche sulla difforme interpretazione dei giudici rispetto a casi che quotidianamente si verificano sulle nostre strade; la seconda è quella del conseguente inasprimento delle sanzioni, che va comunque inteso nel senso rieducativo e riabilitativo della funzione penalistica, derivanti dalla commissione dei nuovi reati.
La finalità della proposta di legge è duplice: la prima è quella di introdurre certezza in una materia che negli ultimi tempi ha suscitato frequenti polemiche sulla difforme interpretazione dei giudici rispetto a casi che quotidianamente si verificano sulle nostre strade; la seconda è quella del conseguente inasprimento delle sanzioni, che va comunque inteso nel senso rieducativo e riabilitativo della funzione penalistica, derivanti dalla commissione dei nuovi reati.
Una modifica
connessa è quella relativa all'articolo 380 del codice di procedura penale, con
la quale si estende l'arresto obbligatorio in e flagranza con riferimento
all'ipotesi descritta che, con il configurare l'elemento soggettivo quale
doloso, lo riconduce nella tipologia dei delitti non colposi.
Parimenti connesse sono le modifiche apportate alle norme del citato codice della strada che regolamentano le sanzioni amministrative in materia di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida.
Si è voluto anche in tale caso evocare una concezione non propriamente punitiva delle varie fattispecie, eliminando l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida per chi commette tali delitti nelle situazioni descritte.
Parimenti connesse sono le modifiche apportate alle norme del citato codice della strada che regolamentano le sanzioni amministrative in materia di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida.
Si è voluto anche in tale caso evocare una concezione non propriamente punitiva delle varie fattispecie, eliminando l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida per chi commette tali delitti nelle situazioni descritte.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 575-bis del codice penale in materia
di omicidio stradale).
1. Dopo l'articolo 575 del codice
penale è inserito il seguente:
«Art.
575-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque assume bevande alcoliche o
sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, cagiona la morte di un uomo è punito con la
reclusione da otto a diciotto anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di
morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentate fino al triplo, ma la pena della reclusione non può comunque superare
anni ventuno».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 576 del
codice penale in materia di circostanze aggravanti).
1. All'alinea del
primo comma dell'articolo 576 del codice penale, la parola: «precedente» è
sostituita dalla seguente: «575».
Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale in materia
di lesioni personali stradali).
1. Dopo l'articolo 582 del codice
penale è inserito il seguente:
«Art.
582-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque assume bevande
alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c),
e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da
cinque mesi a tre anni e sei mesi.
Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa».
Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 589 del
codice penale in materia di omicidio colposo).
1. Il numero 1)
del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dai seguenti:
«1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro (g/l);».
«1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro (g/l);».
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 590 del
codice penale in materia di lesioni personali colpose).
1.
All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole:
«dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 186, comma 2, lettere a) e b), e 186-bis,
comma 1, del codice della strada, di cui al»;
b) il quinto comma è sostituito dal
seguente:
«Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, tranne che casi previsti dal primo e
dal secondo comma».
Capo II
MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA
PENALE
Art. 6.
(Modifica all'articolo 380 del
codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).
1.
Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«m-bis)
delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice
penale».
Capo III
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 7.
(Modifica all'articolo 219 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di revoca della patente di guida).
1.
Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al
decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito
il seguente:
«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva».
«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva».
Art. 8.
(Modifica all'articolo 222 del
codice della strada in materia di sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati).
1. Il comma 2
dell'articolo 222 del codice della strada, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del venticinquesimo
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del venticinquesimo
anno di età. Nel caso d omicidio colposo la
sospensione della patente di guida è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio
stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la
sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di
idoneità alla guida per ciclomotori, fermo restando quanto previsto dal comma
3-ter dell'articolo 219».
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 223 del
codice della strada in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza
di ipotesi di reato).
1. All'articolo
223 del codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è
sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo
di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la
sanzione accessoria della sospensione della patente. Il prefetto, altresì,
dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a
un massimo di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo
575-bis del codice penale»;
b) il terzo periodo del comma 1 è
sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove
sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni
qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della
patente ha una durata di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui
all'articolo 575-bis del codice penale».
vedi post:C.d.S.:Audizione Ministro Cancellieri
Qui l'audizione del Ministro Cancellieri del 4 aprile 2012