Con sentenza n. 26398 del 26 novembre 2013, la Cassazione ha affermato che pur in presenza di una violazione del rispetto del riposo settimanale, i lavoratori non hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali se non provati.
La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento “spetta per la perdita definitiva del riposo, ove non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni. La prestazione lavorativa “svolta di domenica non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni”, essendoci una solare differenza tra la perdita definitiva del riposo (per gli effetti dell’obbligazione retributiva e del risarcimento del danno per lesione di un diritto personale) ed il mero ritardo della pausa di riposo. Nella seconda ipotesi il compenso riveste una natura retributiva, fatto salvo il caso di un pregiudizio alla salute che, in ogni caso, va provato.
La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento “spetta per la perdita definitiva del riposo, ove non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni. La prestazione lavorativa “svolta di domenica non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni”, essendoci una solare differenza tra la perdita definitiva del riposo (per gli effetti dell’obbligazione retributiva e del risarcimento del danno per lesione di un diritto personale) ed il mero ritardo della pausa di riposo. Nella seconda ipotesi il compenso riveste una natura retributiva, fatto salvo il caso di un pregiudizio alla salute che, in ogni caso, va provato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA N. 26398 DEL 26.11.2013IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 522/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il16/09/2009 R.G.N. 125/2008 + altri;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con distinti ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio la (OMISSIS) spa (qui di seguito, per brevita', indicata anche come (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), assumendo che, nello svolgimento delle loro mansioni di autisti alle dipendenze delle convenuta, avevano prestato la propria attivita' lavorativa anche nei giorni dedicati al riposo settimanale, sebbene il ciclo lavorativo delineato negli accordi collettivi aziendali prevedesse turni basati su cinque giorni di servizio ed un giorno di riposo; avevano inoltre prestato servizio per piu' di sei giorni consecutivi, a seguito dei riposi lavorati nel medesimo periodo; chiesero quindi del danno patito in relazione ai periodi di prestazione lavorativa superiore ai sei giorni e dell'ulteriore danno risarcibile connesso alla perdita dei riposi. Il primo Giudice respinse le domande, ad eccezione, per i soli (OMISSIS) e (OMISSIS), di quella relativa al pagamento delle indennita' previste dall'articolo 14 dell'Accordo Integrativo del 1997. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 1.7 - 3.8.2009, rigetto' gli appelli, previa riunione dei medesimi. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue: - in base alle acquisite risultanze probatorie era risultato che la prestazione di lavoro da parte degli autisti (OMISSIS) nelle giornate destinate al riposo periodico era sempre stata basata su criteri di preventiva disponibilita' e di pieno consenso da parte dei conducenti, che rispondevano volontariamente ad un interpello sulla loro disponibilita' diramato dal controllore dell'autorimessa;
- pertanto, anche a ritenere la illegittimita' delle prestazioni espletate, le uniche conseguenze non potrebbero essere che quelle stabilite dall'articolo 2126 c.c. e, cioe', la remunerazione del lavoro svolto e non gia' il risarcimento dei danni, che non potrebbero ascriversi a esclusiva responsabilita' aziendale;
- neppure era ravvisabile un comportamento colposo del datore di lavoro sulla base dell'articolo 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale del lavoratore, poiche' un tale obbligo di intervento avrebbe potuto configurarsi solo nel caso in cui le prestazioni (ritenendosi per l'id quod plerumque accidit che una sola prestazione o poche prestazioni non siano di per se' idonee a determinare danno alcuno, tanto piu' se la prestazione e' richiesta dal lavoratore) fossero state in numero tale da imporgli il doveroso controllo richiesto dalla citata disposizione;
- ma le prestazioni effettuate, cioe' i periodi consecutivi di lavoro superiori a sei giorni, dovevano considerarsi dei tutto sporadiche tenuto conto del numero di volte in riferimento all'anno e del numero complessivo delle prestazioni nei dieci anni (Marceca 4 nel 1995, 10 nel 1996 e 7 nel 1999; (OMISSIS) 2 nel 1999, 7 nel 2002 e 1 nel 2003; (OMISSIS) 6 nel 1996, 8 nel 1999, 3 nel 2000 e 1 nel 2002; nessuno per (OMISSIS));
- nessuna responsabilita' contrattuale per inadempimento poteva quindi imputarsi ad (OMISSIS) e quindi nessun danno poteva conseguentemente essere risarcito;
- era invece risultato che l' (OMISSIS), nelle giornate lavorative di cui sopra, come rilevato dalle sentenze di primo grado, aveva corrisposto la retribuzione maggiorata secondo la contrattazione collettiva;
- infatti i ricorrenti avevano diritto al pagamento delle ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione del lavoro festivo, oltre al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente lavorate (ove il servizio prestato fosse stato inferiore all'orario normale giornaliero) per ogni riposo lavorato che non avesse comunque fatto venire meno il numero di almeno 52 giorni di riposo annui e cio' indipendentemente dal fatto che il mancato riposo avesse oppure no costretto il ricorrente a lavorare oltre sei giorni consecutivi;
- sotto diverso profilo nessun risarcimento poteva spettare per gli asseriti danni biologici ed esistenziali: questi ultimi erano esclusi proprio dalla volontarieta' e non obbligatorieta' della prestazione resa, mentre, quanto al primo, oltre a quanto sopra detto, non vi erano allegazioni per ritenere avvenuta una violazione della sfera psicofisica, se non ricorrendo ad una inammissibile presunzione iuris et de jure, ma con cio' disattendendo l'insegnamento della Suprema Corte che richiede precise, allegazioni fattuali;
- per quanto riguardava invece i casi limitati in cui erano stati intaccati i 52 riposi costituzionalmente garantiti (ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), essendoci stata rinuncia da parte degli altri lavoratori alle relative domande), il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del CCNL (da ritenersi ancora in vigore in assenza di esplicito accordo tra le parti regolante la materia), che all'articolo 14 prevede in tali casi, in aggiunta al trattamento sopra riportato per i riposi lavorati, un'indennita' di natura risarcitoria.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi e illustrato con memoria.
L'intimata (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso.
avverso la sentenza n. 522/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il16/09/2009 R.G.N. 125/2008 + altri;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- pertanto, anche a ritenere la illegittimita' delle prestazioni espletate, le uniche conseguenze non potrebbero essere che quelle stabilite dall'articolo 2126 c.c. e, cioe', la remunerazione del lavoro svolto e non gia' il risarcimento dei danni, che non potrebbero ascriversi a esclusiva responsabilita' aziendale;
- neppure era ravvisabile un comportamento colposo del datore di lavoro sulla base dell'articolo 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale del lavoratore, poiche' un tale obbligo di intervento avrebbe potuto configurarsi solo nel caso in cui le prestazioni (ritenendosi per l'id quod plerumque accidit che una sola prestazione o poche prestazioni non siano di per se' idonee a determinare danno alcuno, tanto piu' se la prestazione e' richiesta dal lavoratore) fossero state in numero tale da imporgli il doveroso controllo richiesto dalla citata disposizione;
- ma le prestazioni effettuate, cioe' i periodi consecutivi di lavoro superiori a sei giorni, dovevano considerarsi dei tutto sporadiche tenuto conto del numero di volte in riferimento all'anno e del numero complessivo delle prestazioni nei dieci anni (Marceca 4 nel 1995, 10 nel 1996 e 7 nel 1999; (OMISSIS) 2 nel 1999, 7 nel 2002 e 1 nel 2003; (OMISSIS) 6 nel 1996, 8 nel 1999, 3 nel 2000 e 1 nel 2002; nessuno per (OMISSIS));
- nessuna responsabilita' contrattuale per inadempimento poteva quindi imputarsi ad (OMISSIS) e quindi nessun danno poteva conseguentemente essere risarcito;
- era invece risultato che l' (OMISSIS), nelle giornate lavorative di cui sopra, come rilevato dalle sentenze di primo grado, aveva corrisposto la retribuzione maggiorata secondo la contrattazione collettiva;
- infatti i ricorrenti avevano diritto al pagamento delle ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione del lavoro festivo, oltre al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente lavorate (ove il servizio prestato fosse stato inferiore all'orario normale giornaliero) per ogni riposo lavorato che non avesse comunque fatto venire meno il numero di almeno 52 giorni di riposo annui e cio' indipendentemente dal fatto che il mancato riposo avesse oppure no costretto il ricorrente a lavorare oltre sei giorni consecutivi;
- sotto diverso profilo nessun risarcimento poteva spettare per gli asseriti danni biologici ed esistenziali: questi ultimi erano esclusi proprio dalla volontarieta' e non obbligatorieta' della prestazione resa, mentre, quanto al primo, oltre a quanto sopra detto, non vi erano allegazioni per ritenere avvenuta una violazione della sfera psicofisica, se non ricorrendo ad una inammissibile presunzione iuris et de jure, ma con cio' disattendendo l'insegnamento della Suprema Corte che richiede precise, allegazioni fattuali;
- per quanto riguardava invece i casi limitati in cui erano stati intaccati i 52 riposi costituzionalmente garantiti (ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), essendoci stata rinuncia da parte degli altri lavoratori alle relative domande), il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del CCNL (da ritenersi ancora in vigore in assenza di esplicito accordo tra le parti regolante la materia), che all'articolo 14 prevede in tali casi, in aggiunta al trattamento sopra riportato per i riposi lavorati, un'indennita' di natura risarcitoria.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi e illustrato con memoria.
L'intimata (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nell'individuare il numero dei periodi consecutivi di lavoro superiori a sei giorni, avrebbe trascurato i dati da essi riportati, in concreto determinandolo in misura largamente inferiore a quella effettiva.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (articolo 36 Costituzione;
articoli 2107, 2108 e 2109 c.c.), nonche' vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che:
il consenso prestato dal lavoratore alla perdita del riposo non poteva renderne lecita la perdita ed escludere la sussistenza di un danno risarcibile, stante l'irrinunciabilita' del diritto al riposo settimanale; l'elevato numero dei riposi lavorativi effettuati rendeva inoltre evidente il fatto che la parte datoriale vi ricorresse in maniera sistematica, incentivando tale prassi;
il concetto della periodicita' del riposo non poteva ritenersi compatibile con il raggruppamento delle giornate ad esso dedicate, pur di non scendere al disotto del numero minimo di 52 riposi periodici nell'arco di una anno; la violazione del divieto della prestazione svolta nei giorni successivi al sesto comportava la responsabilita' contrattuale del datore di lavoro ed aveva sempre e comunque una portata usurante.
Con il terzo motivo denunciando la violazione di plurime norme di CCNL e degli articoli 1362 e ss c.c. in relazione all'articolo 36 Cost., nonche' vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che le norme del CCNL e dell'Accordo del luglio 1997 non contengono discipline, ne' tanto meno deroghe, relativamente al principio della periodicita' settimanale del riposo.
Con il quarto motivo, svolto in via subordinata, i ricorrenti eccepiscono la nullita' degli articoli 16 e 17 CCNL del 1976 e dell'articolo 14 dell'Accordo del luglio 1997, per violazione dell'articolo 36 Cost., nell'ipotesi che si dovesse ritenere che le stesse disciplinino la perdita del turno settimanale di riposo.
Con il quinto motivo, svolto in via di ulteriore subordine, i ricorrenti eccepiscono l'inapplicabilita' dell'Accordo del luglio 1997 al periodo anteriore alla sua entrata in vigore e a quello successivo alla sua scadenza.
Con il sesto motivo, deducendo violazione dell'articolo 14 del contratto collettivo del luglio 1997 e degli articoli 1362 e ss. c.c. in relazione all'articolo 36 Cost., nonche' vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che la relativa previsione non avrebbe potuto trovare applicazione nei casi all'esame, essendo finalizzate a regolare ipotesi eccezionali, determinate da speciali esigenze di servizio.
Con il settimo motivo, de nunciando violazione di plurime norme di diritto, i ricorrenti deducono il loro diritto al risarcimento del danno subito per la prestazione lavorativa protratta per oltre sei giorni e contestano che il danno esistenziale sia escluso dalla volontarieta' delle prestazioni effettuate nel periodo di riposo, essendo la prova del danno derivante dalla lesione di un diritto fondamentale oggetto di presunzione assoluta ed avendo comunque essi ricorrenti svolto al riguardo specifiche deduzioni istruttorie; il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica deriva dalla responsab
ilita' contrattuale del datore di lavoro ed e' come tale soggetto a prescrizione decennale, spettando comunque anche nell'ipotesi che si ritenga che il credito per il lavoro prestato nel settimo giorno e in quelli successivi abbia natura retributiva e non risarcitoria; doveva altresi' escludersi che, come sostenuto nella sentenza di primo grado relativa al (OMISSIS), il disagio per la perdita del riposo potesse trovare ristoro nell'applicazione del divisore 26 nel calcolo della retribuzione giornaliera.
Con l'ottavo motivo, denunciando violazione dell'articolo 112 c.p.c., nonche' vizio di motivazione, si deduce che i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano rinunciato alle domande di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni del giudizio di primo grado, ma soltanto a quelle di cui ai punti 3 e 4 delle medesime conclusioni relativi al pagamento delle indennita' previste dall'articolo 14 dell'Accordo del luglio 1997.
3. I motivi da 1 a 7 possono essere esaminati congiuntamente, concernendo profili fra loro connessi, aventi ad oggetto la questione della disciplina legale e contrattuale del riposo oltre il sesto giorno lavorativo.
3.1 Al riguardo i ricorrenti assumono l'incondizionato diritto al risarcimento del danno in tutti i casi
in cui gli stessi avrebbero lavorato per oltre sei giorni lavorativi.
L'assunto non e' pero' in linea con il condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui l'attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria spetta per la perdita definitiva del riposo, ove cioe'non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni (cfr, Cass., n. 704/1999, nonche'
le altre ivi richiamate e le numerose successive conformi).
Ancora la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire che la fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo non puo' essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l'arco dei sette giorni, atteso che una cosa e' la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell'obbligazione retribuiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo; e, in questa seconda ipotesi (ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto, una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro), il compenso sara' dovuto a norma dell'articolo 2126 c.c., comma 2, che espressamente gli attribuisce natura retribuiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale (cfr, Cass., n. 9009/2001).
3.2 Cio' premesso deve anzitutto rilevarsi l'inammissibilita', per violazione del principio di autosufficienza, del primo motivo di ricorso, sia perche', nell'indicare il numero (superiore a quello accertato dalla Corte territoriale) dei casi di lavoro asseritamene prestati oltre il sesto giorno, i ricorrenti si limitano a richiamare le tabelle al riguardo prodotte, senza riportare analiticamente, per ciascuno di essi, i periodi di asserita prestazione lavorativa per piu' di sei giorni consecutivi, sia perche' non specificano affatto se e in quali casi vi fosse o meno stata la perdita definitiva del riposo. Dal che discende l'irretrattabilita' dell'accertamento svolto al riguardo dalla Corte territoriale e, al contempo, alla luce dei principi sopra richiamati, l'applicabilita' del compenso ai sensi dell'articolo 2126 c.c., comma 2, in linea con quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.
3.3 I ricorrenti non hanno inoltre riprodotto nel ricorso il contenuto delle clausole della contrattazione collettiva di cui assumono la violazione, ovvero la nullita', o l'inapplicabilita' o la pertinenza soltanto ad ipotesi eccezionali, il che determina l'inammissibilita' delle censure svolte al riguardo.
3.4Quanto al ristoro degli eventuali danni non patrimoniali (ivi comprendendosi quello biologico ed alla vita di relazione), in aggiunta alla maggiore remunerazione spettante in considerazione della superiore gravosita' del lavoro svolto oltre il sesto giorno consecutivo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita' il preteso danneggiato e' tenuto ad allegarne ed a provarne la sussistenza nei suoi caratteri naturalistici (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5207/2003; 6572/2006); il che i ricorrenti assumono solo genericamente di aver fatto attraverso la formulazione di deduzioni istruttorie di cui non riproducono il contenuto, rendendo cosi' inammissibili le censure svolte al riguardo.
3.5 I motivi all'esame non possono pertanto trovare accoglimento, restando assorbiti dalle considerazioni che precedono i profili di doglianza inconciliabili con i suesposti principi di diritto o
attinenti a questioni che, pur trattate nella sentenza impugnata, restano superate dall'applicazione dei detti principi.
4. Quanto all'ottavo motivo di ricorso, lo stesso si riferisce al riconoscimento da parte della Corte territoriale della correttezza dell'attribuzione del compenso di cui all'articolo 14 CCNL ai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) da parte del primo Giudice e all'intervenuta rinuncia degli altri lavoratori (quindi del (OMISSIS) e del (OMISSIS)) alle relative domande.