mercoledì 11 dicembre 2013

Legittima la sospensione e chiusura del circolo privato che funziona da P.E.

N. 00361/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2011, proposto da:
Circolo Arci Denominato "Tunnel", rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Bertani e Marco A. Quiroz Vitale, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Ollari in Parma, borgo Zaccagni, 1;
contro
Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Pagliari in Parma, borgo Antini, 3;
per l'annullamento
del provvedimento comunale in data 29 aprile 2011 con cui è stata disposta la sospensione e conseguente chiusura dell’attività di Circolo, per la durata di tre giorni, precisamente il 20, 21 e 22 maggio 2011;
di ogni atto presupposto, ivi compresi i verbali di contestazione del Comando di Polizia municipale, n. ri 1 e 2 del 4 gennaio 2011 e n.ri 11 e 12 del 13 gennaio 2011;
e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Circolo ARCI “Tunnel” di Reggio Emilia ha impugnato il provvedimento del Dirigente comunale del Servizio dell’Ufficio Pubblici Esercizi adottato in data 29 aprile 2011 con cui è stata disposta la sospensione e conseguente chiusura dell’attività di Circolo, esercita in via del Chionso n. 20/G, per 3 giorni, dal 20 al 22 maggio 2011.
Il ricorso è stato notificato in data 28 giugno 2011 onde ottenere l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, non essendo più possibile il risarcimento in forma specifica stante l’intervenuta esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato contestando ogni pretesa del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 40 del 7 febbraio 2013 è stata disposta l’acquisizione di documentazione necessaria ai fini del decidere.
In vista della trattazione del merito le parti hanno prodotto scritti conclusivi e repliche e all’udienza pubblica del 20 novembre 2013, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il provvedimento oggetto di ricorso trae origine da un’ispezione eseguita dalla polizia municipale in data 8 dicembre 2010, alle ore 00,40 presso la sede del Circolo ricorrente, nel corso della quale, in estrema sintesi, è stato accertato che accedevano al locale e, dunque, anche ai servizi di somministrazione di bevande alcooliche, tutti gli avventori del locale, anche non associati, i quali venivano iscritti all’associazione nella stessa serata.
In particolare gli Agenti accertavano che in detta serata erano stati associati 133 avventori, i quali, previo pagamento di quota associativa di € 12,00, accedevano allo spettacolo e ai servizi pagando il biglietto di € 25,00.
Accertavano, inoltre, che quasi tutti gli avventori (alcune centinaia) erano intenti a consumare bevande alcoliche senza che vi fossero, all’interno del locale, le informative in ordine al superamento del tasso alcolemico legale.
Espletata la necessaria istruttoria è stata, quindi, disposta la sospensione dell’attività per 3 giorni in quanto il Circolo era privo dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/03, dell’autorizzazione di cui all’art. 68 del TULPS per l’attività di pubblico spettacolo, della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del TULPS.
Il Dirigente ha ritenuto, infatti, che essendo l’accesso al locale di fatto consentito a chiunque, mediante contestuale iscrizione all’associazione ed essendo imposto comunque il pagamento di un biglietto per lo spettacolo, l’attività del Circolo si sostanziasse in quella di un pubblico esercizio.
3. Il Circolo ricorrente censura il provvedimento de quo con 4 motivi con cui, in sintesi, rileva i seguenti vizi: violazione del diritto costituzionalmente garantito di associarsi liberamente; violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 80 TULPS in quanto il Circolo svolgerebbe soltanto attività in favore degli associati, a nulla rilevando il fatto che l’iscrizione avvenga contestualmente all’ingresso; violazione dell’art. 8 L.R. 14/03 in quanto l’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe necessaria trattandosi di associazione di natura privatistica senza fine di lucro.
Il Comune ha difeso il proprio operato evidenziando, in estrema sintesi, l’impossibilità di ricondurre ad attività associativa senza fine di lucro la fruizione di spettacolo a pagamento e la consumazione di bevande alcooliche da parte di diverse centinaia di giovani, molti dei quali (ben 133) tesserati nel corso della stessa serata, dovendosi viceversa ricondurre detta attività a quella di pubblico esercizio, con ogni conseguenza di legge.
Con ordinanza istruttoria del 7 febbraio 2013 è stato ordinato alla ricorrente il deposito dei seguenti atti:
- libro dei soci di cui all’art. 5 dello Statuto dell’associazione da cui risulti, come previsto dal precedente art. 4, il numero, il nominativo e le generalità degli associati nell’intero anno 2010 e, in particolare, alla data del 8 dicembre 2010;
- verbali del Consiglio direttivo del Circolo ed eventuali allegati da cui risulti il numero, i nominativi e le generalità dei tesserati provvisori in data 8 dicembre 2010, la cui richiesta sia stata ratificata nei termini come stabilito all’art. 5 dello Statuto;
- documentazione contabile dell’associazione da cui sia ricavabile l’importo versato da ciascun associato a titolo di quota sociale nel 2010, nonché il costo del biglietto di ingresso per ciascuna serata e, segnatamente, per la serata del 8 dicembre 2010.
La ricorrente, nel produrre quanto in suo possesso, ha precisato che il Circolo non è obbligato per legge alla tenuta del libro dei soci e che i propri rendiconti economici sono piuttosto sintetici, pur ritenendoli completi.
4. L’oggetto della controversia, anche in considerazione della trattazione fattane negli scritti difensivi, si può ricondurre ad un’unica questione: se la contestualità o la prossimità temporale tra l’iscrizione all’associazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenga all’attività del Circolo la natura di attività istituzionale di libera associazione o configuri, piuttosto, attività di pubblico esercizio.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che dal 12 settembre 2009 al 31 dicembre 2010 sarebbero stati affiliati 5030 nuovi soci (cfr. libro dei soci – consistente in un semplice elenco privo di alcuna validazione tale da attribuirgli data certa e validità contabile); risulta, altresì, che la “ratifica” delle iscrizioni provvisorie avverrebbe in modo globale e sintetico (poche righe), senza alcuna preventiva disamina delle singole posizioni, della rispondenza di ciascun richiedente ai requisiti fissati statutariamente, della meritevolezza o meno di conferma del tesseramento provvisorio (cfr. Verbali del Consiglio Direttivo del 4 gennaio, 11 settembre, 20 dicembre 2010 – tali verbali presentano le stesse caratteristiche dell’elenco dei soci).
Osserva il Collegio che da tale documentazione risulta palese che il tesseramento effettuato contestualmente all’ingresso rappresenta in sostanza un escamotage per consentire l’accesso al circolo ad una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione e pagato una somma in danaro, ottenendo così una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati ai soci.
Si tratta, evidentemente, di una modalità aperta di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell’ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 1890).
E se, come nel caso di specie, a tale carattere aperto dell’ente si accompagna l’immediata possibilità di consumo nei locali di cibi e di bevande o di partecipare ad attività di intrattenimento, il centro privato non può più ritenersi luogo di privata riunione, avendo in tal modo perso un essenziale tratto distintivo rispetto al pubblico esercizio.
Consegue che l’impugnato provvedimento, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, risulta legittimamente adottato non residuando, dunque, spazi per dare ingresso alla reclamata tutela risarcitoria.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il Circolo ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Reggio Emilia, di spese e competenze del giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre rimborso forfetario spese generali, CA e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)