Circolare INPS numero 159 del 15-11-2013.pdf
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
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Roma, 15/11/2013
Circolare n. 159
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati n.2
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OGGETTO: | Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 - Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave. |
SOMMARIO: | 1. Premessa 2. Soggetti aventi diritto 3. Requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario 4. Modulistica 5. Ambito di applicazione 6. Istruzioni procedurali. |
1. PREMESSA
La Corte costituzionale con la sentenza
n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri
soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di
gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del
congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado
convivente della persona in situazione di disabilità grave, in
violazione degli artt. 2,3,4,29,32,35 e 118, 4° comma, della
Costituzione.
Con le pronunce additive contenute nelle
precedenti sentenze n. 233 dell’8 giugno 2005, n. 158 del 18 aprile
2007 e n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte aveva già progressivamente
esteso il novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo
straordinario di cui al citato art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo
2001, n. 151, sottolineando che la ratio del beneficio in esame consiste
essenzialmente nel favorire l’assistenza del disabile grave in ambito
familiare e nell’assicurargli continuità nelle cure.
Il rispetto dei predetti principi
costituzionalmente espressi ed una prospettiva di sussidiarietà hanno
indotto la Consulta a valorizzare la famiglia anche come strumento di
attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e
l’assistenza sociale in un’ottica di solidarietà interpersonale.
La Corte costituzionale afferma, nella
pronuncia in argomento, che il testo attualmente in vigore dell’art. 42
sopracitato, come modificato dal decreto legislativo n. 119 del 18
luglio 2011 ha, da un lato, ampliato la platea dei soggetti a cui è
riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio, e, dall’altro, ha
individuato, tra i soggetti medesimi, un rigido ordine gerarchico.
Alla luce dell’evoluzione legislativa
sopra esposta ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale già
consolidato, la Corte ha individuato nella limitazione della sfera
soggettiva attualmente vigente un fattore di pregiudizio dell’assistenza
del disabile grave nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a
prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale
funzione.
La Consulta ha considerato, inoltre, che
il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini
entro il terzo grado nell’assistenza ai disabili in condizione di
gravità, attribuendo loro il diritto ai tre giorni mensili di permessi
retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5
febbraio 1992 nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologie invalidanti
degli altri soggetti.
La Corte, quindi, evidenzia che tale
discrasia normativa costituisce ulteriore argomento a sostegno della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del
citato d.l.gs. 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e
alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo
grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della
persona in situazione di disabilità grave.
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Facendo seguito a quanto indicato nella
circolare n. 32 del 6 marzo 2012 e alla luce della sentenza in oggetto,
il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al familiare o
affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il
seguente ordine di priorità:
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Per maggior chiarezza si allegano le disposizioni normative relative ai gradi di parentela ed affinità (allegato n.1).
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO
Con riferimento ai requisiti di
“mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di “convivenza”,
si conferma il contenuto dei paragrafi 3 e 6 della citata circolare n.
32 del 6/03/2012 che di seguito si riporta.
Per quanto concerne la “mancanza”, deve
essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica
(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve
ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente
assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità
giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione
legale o abbandono.
Ai fini dell’individuazione delle
“patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di
legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a
riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art.
2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale
n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente
congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui
è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4,
comma 2, della legge n. 53 del 2000.
Infine si ribadisce che il requisito
della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei
dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora
temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale
(residenza) del dipendente o del disabile.
4. MODULISTICA
Come è noto, la presentazione delle
domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente
in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164.
5. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le Strutture territoriali dovranno
riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non
esauriti. Si ricorda che il diritto all’indennità economica connessa
alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno (art.
2963 c.c.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo
indennizzabile a titolo di congedo.
6. ISTRUZIONI PROCEDURALI
Sono in corso di aggiornamento le
procedure informatiche che terranno conto delle innovazioni introdotte
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 203/2013 e le specifiche
istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite
gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.
Il Direttore Generale | ||
Nori |
Allegato n. 1: estratto normativo relativo ai gradi di parentela ed affinità
Allegato n. 2: Sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013 n. 203
Allegato N.2