MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 11 novembre 2013, n. 19442
Art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21 giugno 2013. n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Modifica all'art. 202 del Decreto Legislativo 18 maggio 1998, n. 285 (Codice della strada). Prime indicazioni operative.
L'art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione dalla Legge n. 98/2013, ha modificato l’art. 202, D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), rubricato "Pagamento in misura ridotta", introducendo una particolare ipotesi di riduzione dell'importo da corrispondere in caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.
Ciò premesso, si ritiene utile fornire agli Uffici in indirizzo le prime indicazioni operative.
Pagamento in misura ridotta, ulteriore riduzione ed ambito di applicazione
Il primo periodo dell’art. 202, C.d.s. prevede che, nel caso in cui sia accertata una violazione per la quale lo stesso Codice stabilisca una sanzione amministrativa pecuniaria, e ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, "il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme".
Il secondo ed il terzo periodo della citata disposizione, di recente introdotti nel testo dell’art. 202, comma 1, C.d.s.. prevedono una ulteriore riduzione percentuale, stabilendo rispettivamente che:
- la suddetta somma, pari al minimo edittale, è "ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione".
- detta riduzione non si applica per le violazioni "... del presente codice per cui è prevista la confisca del veicolo (ex art. 210, comma 3, C.d.s.) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (art. 202, comma 1, ultimo periodo).
Con particolare riferimento alle violazioni del cui accertamento è competente il personale ispettivo di questo Ministero, stante il tenore letterale dell'art. 202, comma 1 ("Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria") la recente forma di misura ridotta di pagamento si ritiene applicabile, tanto nei confronti del trasgressore, quanto del responsabile in solido, alle sole violazioni sanzionate dal Codice della strada - D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285. Si tratta, in particolare, delle violazioni delle disposizioni contenute:
- nel Reg. (CE) n. 561/2006 e nel Reg. (CEE) n. 3821/85, sanzionate dagli artt. 174 e 179 del C.d.s.;
- nel D.Lgs. n. 144/2008. in considerazione del rinvio alle ''disposizioni del titolo VI e dell'art. 180, comma 8" del C.d.s., contenuto nell'art. 9, comma 5, dello stesso D. Lgs. n. 144/2008;
- nell’art. 19, L. n. 727/1978, in considerazione del fatto che l’art. 179, comma 10. C.d.s. non richiama tale norma tra quelle in esso espressamente abrogate e prevede che "per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI".
In tal senso si veda anche la circolare Ministero Interno n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 (pag. 4, nota 2).
Al contrario, l’anzidetta possibilità di riduzione è esclusa con riferimento alle violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 234/2007 che prevedono direttamente anche le norme sanzionatone, senza alcun rinvio al capo VI del C.d.s..
Criterio temporale per l’applicazione della riduzione
La norma prevede che l’agevolazione della riduzione del 30% sul minimo edittale si applichi qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
In considerazione della natura procedimentale della norma ed in conformità con l'orientamento espresso dal Ministero dell'interno (cfr. in particolare le circolari n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013; n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2013), si ritiene ammissibile al beneficio chiunque possa utilmente effettuare il pagamento nella misura agevolata a partire dalla data di entrata in vigore della L n. 98/2013 (21 agosto 2013). Ciò significa che il personale ispettivo del Ministero applicherà la "riduzione del 30 per cento" alle sanzioni irrogate con i verbali di contestazione notificati a partire da tale data, indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento ispettivo in corso.
Qualora i verbali di contestazione notificati successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina non contemplino la facoltà del pagamento in misura ridotta del 30%, si ritiene che, in autotutela ovvero su richiesta del trasgressore/obbligato in solido che non abbia ancora pagato e che manifesti la volontà di avvalersi della misura agevolata, e salvo il rispetto dei termini stabiliti dall’art. 201 Cds, codesti Uffici possano procedere alla notifica di un nuovo verbale di contestazione, con contestuale annullamento del precedente, rimettendo il richiedente nel termine di cinque giorni per il pagamento in forma ridotta.
Modalità di pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 202 C.d.s.
Le peculiarità procedimentali che caratterizzano l’attività di accertamento da parte degli ispettori del lavoro anche nel settore dell’autotrasporto, nonché l’assenza di apposita apparecchiatura, non consentono, ad oggi, l’operatività delle specifiche modalità di pagamento nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, previste dal novellato art. 202, comma 2, C.d.s. Pertanto, salvi futuri adeguamenti, in assenza di conto corrente postale o di conto corrente bancario il pagamento della sanzione amministrativa ridotta del 30% potrà effettuarsi attraverso il modello F23 tuttora in uso.
Inoltre, in conformità con quanto già precisato dal Ministero dell’interno con circolare 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16/09/2013, il pagamento con sconto del 30 per cento non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 202 bis del C.d.s.. La richiesta di rateizzazione è, infatti, incompatibile con la fruizione dello sconto del 30 per cento, la cui finalità presuppone il pagamento entro un breve termine dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.
Modifica al verbale di contestazione
Nell’allegato al verbale in cui sono indicate le violazioni accertate dovranno essere indicati, violazione per violazione, gli importi nella misura ridotta del 30 per cento, alla cui corresponsione è ammesso il trasgressore (o l'obbligato in solido) che effettui il pagamento entro cinque giorni dalla notificazione del verbale.
La riduzione dovrà essere calcolata mediante decurtazione del 30 per cento dall'importo stabilito per il minimo edittale in relazione a ciascuna violazione, senza apportare al risultato alcun arrotondamento, né "troncamento".
Al fine di rendere edotti i destinatari della notificazione della violazione in ordine alla possibilità di riduzione dell'importo del 30 per cento, la sezione del verbale contenente le avvertenze dovrà essere integrata con l'indicazione chiara:
- della facoltà di avvalersi della misura agevolata ai sensi dell'art. 202, comma 1, C.d.s., come modificato dall'art. 20, comma 5 bis, lett. a), Decreto Legge n. 69/2013, conv. con mod. dalla L. n. 98/2013, e del termine utile per potersi avvalere della misura agevolata ("Ai sensi del comma 1 dell'articolo 202 Cds, il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna violazione contestata, l importo minimo previsto, ridotto del 30%, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque storni dalla notificazione del presente atto);
- dei casi in cui la medesima procedura non si applica ("La riduzione del 30% non si applica alle violazioni del Cds per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida");
- dell'importo minimo ridono del 30 per cento (applicando la decurtazione del 30 per cento secondo il suddetto criterio).
Al contempo, nell’allegato al verbale in cui sono riportate le specifiche violazioni in materia di autotrasporto, le sanzioni oggetto di riduzione dovranno essere elencate specificando l'importo del pagamento in forma ridotta.
La scrivente Direzione Generale si riserva di fornire ulteriori specifiche istruzioni, ove necessario.
Art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21 giugno 2013. n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Modifica all'art. 202 del Decreto Legislativo 18 maggio 1998, n. 285 (Codice della strada). Prime indicazioni operative.
L'art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione dalla Legge n. 98/2013, ha modificato l’art. 202, D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), rubricato "Pagamento in misura ridotta", introducendo una particolare ipotesi di riduzione dell'importo da corrispondere in caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.
Ciò premesso, si ritiene utile fornire agli Uffici in indirizzo le prime indicazioni operative.
Pagamento in misura ridotta, ulteriore riduzione ed ambito di applicazione
Il primo periodo dell’art. 202, C.d.s. prevede che, nel caso in cui sia accertata una violazione per la quale lo stesso Codice stabilisca una sanzione amministrativa pecuniaria, e ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, "il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme".
Il secondo ed il terzo periodo della citata disposizione, di recente introdotti nel testo dell’art. 202, comma 1, C.d.s.. prevedono una ulteriore riduzione percentuale, stabilendo rispettivamente che:
- la suddetta somma, pari al minimo edittale, è "ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione".
- detta riduzione non si applica per le violazioni "... del presente codice per cui è prevista la confisca del veicolo (ex art. 210, comma 3, C.d.s.) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (art. 202, comma 1, ultimo periodo).
Con particolare riferimento alle violazioni del cui accertamento è competente il personale ispettivo di questo Ministero, stante il tenore letterale dell'art. 202, comma 1 ("Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria") la recente forma di misura ridotta di pagamento si ritiene applicabile, tanto nei confronti del trasgressore, quanto del responsabile in solido, alle sole violazioni sanzionate dal Codice della strada - D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285. Si tratta, in particolare, delle violazioni delle disposizioni contenute:
- nel Reg. (CE) n. 561/2006 e nel Reg. (CEE) n. 3821/85, sanzionate dagli artt. 174 e 179 del C.d.s.;
- nel D.Lgs. n. 144/2008. in considerazione del rinvio alle ''disposizioni del titolo VI e dell'art. 180, comma 8" del C.d.s., contenuto nell'art. 9, comma 5, dello stesso D. Lgs. n. 144/2008;
- nell’art. 19, L. n. 727/1978, in considerazione del fatto che l’art. 179, comma 10. C.d.s. non richiama tale norma tra quelle in esso espressamente abrogate e prevede che "per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI".
In tal senso si veda anche la circolare Ministero Interno n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 (pag. 4, nota 2).
Al contrario, l’anzidetta possibilità di riduzione è esclusa con riferimento alle violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 234/2007 che prevedono direttamente anche le norme sanzionatone, senza alcun rinvio al capo VI del C.d.s..
Criterio temporale per l’applicazione della riduzione
La norma prevede che l’agevolazione della riduzione del 30% sul minimo edittale si applichi qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
In considerazione della natura procedimentale della norma ed in conformità con l'orientamento espresso dal Ministero dell'interno (cfr. in particolare le circolari n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013; n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2013), si ritiene ammissibile al beneficio chiunque possa utilmente effettuare il pagamento nella misura agevolata a partire dalla data di entrata in vigore della L n. 98/2013 (21 agosto 2013). Ciò significa che il personale ispettivo del Ministero applicherà la "riduzione del 30 per cento" alle sanzioni irrogate con i verbali di contestazione notificati a partire da tale data, indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento ispettivo in corso.
Qualora i verbali di contestazione notificati successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina non contemplino la facoltà del pagamento in misura ridotta del 30%, si ritiene che, in autotutela ovvero su richiesta del trasgressore/obbligato in solido che non abbia ancora pagato e che manifesti la volontà di avvalersi della misura agevolata, e salvo il rispetto dei termini stabiliti dall’art. 201 Cds, codesti Uffici possano procedere alla notifica di un nuovo verbale di contestazione, con contestuale annullamento del precedente, rimettendo il richiedente nel termine di cinque giorni per il pagamento in forma ridotta.
Modalità di pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 202 C.d.s.
Le peculiarità procedimentali che caratterizzano l’attività di accertamento da parte degli ispettori del lavoro anche nel settore dell’autotrasporto, nonché l’assenza di apposita apparecchiatura, non consentono, ad oggi, l’operatività delle specifiche modalità di pagamento nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, previste dal novellato art. 202, comma 2, C.d.s. Pertanto, salvi futuri adeguamenti, in assenza di conto corrente postale o di conto corrente bancario il pagamento della sanzione amministrativa ridotta del 30% potrà effettuarsi attraverso il modello F23 tuttora in uso.
Inoltre, in conformità con quanto già precisato dal Ministero dell’interno con circolare 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16/09/2013, il pagamento con sconto del 30 per cento non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 202 bis del C.d.s.. La richiesta di rateizzazione è, infatti, incompatibile con la fruizione dello sconto del 30 per cento, la cui finalità presuppone il pagamento entro un breve termine dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.
Modifica al verbale di contestazione
Nell’allegato al verbale in cui sono indicate le violazioni accertate dovranno essere indicati, violazione per violazione, gli importi nella misura ridotta del 30 per cento, alla cui corresponsione è ammesso il trasgressore (o l'obbligato in solido) che effettui il pagamento entro cinque giorni dalla notificazione del verbale.
La riduzione dovrà essere calcolata mediante decurtazione del 30 per cento dall'importo stabilito per il minimo edittale in relazione a ciascuna violazione, senza apportare al risultato alcun arrotondamento, né "troncamento".
Al fine di rendere edotti i destinatari della notificazione della violazione in ordine alla possibilità di riduzione dell'importo del 30 per cento, la sezione del verbale contenente le avvertenze dovrà essere integrata con l'indicazione chiara:
- della facoltà di avvalersi della misura agevolata ai sensi dell'art. 202, comma 1, C.d.s., come modificato dall'art. 20, comma 5 bis, lett. a), Decreto Legge n. 69/2013, conv. con mod. dalla L. n. 98/2013, e del termine utile per potersi avvalere della misura agevolata ("Ai sensi del comma 1 dell'articolo 202 Cds, il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna violazione contestata, l importo minimo previsto, ridotto del 30%, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque storni dalla notificazione del presente atto);
- dei casi in cui la medesima procedura non si applica ("La riduzione del 30% non si applica alle violazioni del Cds per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida");
- dell'importo minimo ridono del 30 per cento (applicando la decurtazione del 30 per cento secondo il suddetto criterio).
Al contempo, nell’allegato al verbale in cui sono riportate le specifiche violazioni in materia di autotrasporto, le sanzioni oggetto di riduzione dovranno essere elencate specificando l'importo del pagamento in forma ridotta.
La scrivente Direzione Generale si riserva di fornire ulteriori specifiche istruzioni, ove necessario.