venerdì 15 novembre 2013

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative. L’avvocatura dello Stato dice no agli interessi semestrali del 10% sulle somme iscritte a ruolo in materia di C.d.S..


 La Prefettura di Novara, con nota prot. 41901 del 9/10/2013, diramata a tutti gli organi regionali di Polizia e non, ha reso noto il responso dell’Avvocatura Generale dello Stato, che era stata chiamata in causa circa l’applicazione o meno della maggiorazione prevista dall’art. 206, comma 1, del D.L. vo 285/92, che rinvia, a sua volta, all’art. 27 della L. 689/81.

L’Avvocatura suddetta, facendo leva su una vecchia sentenza della Cassazione (16 febbraio 2007 n. 3701), che “ha ritenuto la maggiorazione in parola non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni in materia di circolazione stradale”, posto che “l’art. 203 comma 3del C.d.S. prevede l’iscrizione a ruolo dellla somma metà del massimo e non anche degli aumenti semestrali del 10%”, con nota 328804 P del 31 luglio 2013, ha riferito, che “allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”.

Forse l’Avvocatura dello Stato si è dovuta adeguare a quanto era stato già denunciato pubblicamente da “l’Espresso” e da associazioni di consumatori.

Qui il parere dell'Avvocatura (password di apertura file disponibile per chi mi aggiunge nella cerchia di google+ in alto a destra del blog)
Vedi post del 27 Febbraio 2012: http://polizialocale-mase.blogspot.it/2012/02/equitalia-la-multa-e-illegale.html

Sotto la sentenza della Cassazione.


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CIRCOLAZIONE STRADALE – INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Cass. civ. Sez. II, 16-02-2007, n. 3701
Svolgimento del processo
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007