Dal 13 settembre u.s., termine ultimo per il quale la quale la Commissione Europea avrebbe dovuto esprimersi sul Decreto ministeriale del 18 marzo 2013, impugnato dalla Gran Bretagna, è entrato in vigore, ufficialmente, il provvedimento che prevede il divieto alla commercializzazione degli shopper (vedi post di approfondimento su questo Blog del 9 giugno 2013).
Pertanto, salvo novità dell'ultimo momento, le prime sanzioni per chi mette in circolazione sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13432:2002 o che non siano (se riutilizzabili) composti da polimeri diversi e con determinati spessori, scatterebbero due mesi dopo il vigore del Dm, dal 13 novembre 2013, secondo l’orientamento espresso dal Ministero dell’ambiente.
Pertanto, salvo novità dell'ultimo momento, le prime sanzioni per chi mette in circolazione sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13432:2002 o che non siano (se riutilizzabili) composti da polimeri diversi e con determinati spessori, scatterebbero due mesi dopo il vigore del Dm, dal 13 novembre 2013, secondo l’orientamento espresso dal Ministero dell’ambiente.
Mario Serio
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Sotto la normativa di riferimento:
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18
OTTOBRE 2012, N.
179
|
19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole:
«A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dal 31 dicembre 2012,».
|
30.
All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 24
marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite
dalle
seguenti: «A
decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28».
|
«A
decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28»., la commercializzazione dei
sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del
massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di
sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per
cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione».