sabato 30 novembre 2013

Cordolatura piste ciclabili



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione II
Prot. n. 6573
29 ottobre 2013

Oggetto: Cordolatura piste ciclabili. Rif. racc. AR 146038875542 del 11.10.2013.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che le piste ciclabili possono essere realizzate su corsia riservata ovvero in sede propria, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".


Ciò premesso, si precisa che le piste ciclabili di cui all'art. 3, c. 1, n. 39),del Nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), in quanto ricomprese tra le corsie riservate di cui al n. 17),possono essere delimitate con i delimitatori di corsia di cui all'art. 178, c. 2, 3 e 4, del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992), qualora esse abbiano verso concorde all'adiacente corsia di marcia dei veicoli a motore.

Tali delimitatori sono soggetti ad approvazione da parte di questo Ufficio, ai sensi del medesimo art. 178, c. 5, e le loro dimensioni sono stabilite dal c. 4.
Qualora invece le piste ciclabili abbiano verso discorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero siano realizzate in sede propria, esse devono essere separate fisicamente dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitraffico invalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall'art. 7, c. 4, del DM n. 557/1999.
L'altezza del manufatto, non precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamente lo scavalco; a tal fine si suggerisce una misura minima di almeno 15 cm.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Art. 4.
Ulteriori elementi per la progettazione
1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata;
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
  -PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi-  
 -CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli - 
 Art. 178.
(Art. 42, CdS)
Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia.
1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.