MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione II
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione II
Prot. n. 6573
29 ottobre 2013
Oggetto: Cordolatura piste ciclabili.
Rif. racc. AR 146038875542 del 11.10.2013.
Con riferimento alla richiesta
di chiarimenti qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che le
piste ciclabili possono essere realizzate su corsia riservata ovvero in sede propria,
ai sensi dell'art. 4, c. 1, del Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n.
557, "Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".
Ciò premesso, si precisa che
le piste ciclabili di cui all'art. 3, c. 1, n. 39),del Nuovo codice della
strada (D.Lgs. n. 285/1992), in quanto ricomprese tra le corsie riservate di
cui al n. 17),possono essere delimitate con i delimitatori di corsia di
cui all'art. 178, c. 2, 3 e 4, del connesso Regolamento di esecuzione e di
attuazione (DPR n. 495/1992), qualora esse abbiano verso concorde
all'adiacente corsia di marcia dei veicoli a motore.
Tali delimitatori sono
soggetti ad approvazione da parte di questo Ufficio, ai sensi del medesimo
art. 178, c. 5, e le loro dimensioni sono stabilite dal c. 4.
Qualora invece le piste
ciclabili abbiano verso discorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero
siano realizzate in sede propria, esse devono essere separate fisicamente dalla
carreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitraffico
invalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall'art. 7, c. 4, del DM
n. 557/1999.
L'altezza del manufatto, non
precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamente lo
scavalco; a tal fine si suggerisce una misura minima di almeno 15 cm.
Si resta a disposizione per
ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Art. 4.Ulteriori elementi per la progettazione1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:a) piste ciclabili in sede propria;b) piste ciclabili su corsia riservata;c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
-PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi-
-CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli -
Art. 178.1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
(Art. 42, CdS)
Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia.
2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.