DECRETO 16
ottobre 2013
Variazione della misura dell'indennita' di
trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari. (13A08706)
(GU n.256
del 31-10-2013)
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art.
20, punto 3
del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al
Testo Unico delle
discipline
legislative e regolamentari
in materia di
spese di
giustizia,
il quale prevede
che con decreto
dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia
e delle
finanze, si provveda
all'adeguamento dell'indennita' di
trasferta
degli ufficiali giudiziari,
in base alla
variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di
impiegati,
accertata dall'Istituto nazionale
di Statistica e
verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli artt.
133 e 142
del decreto del
Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive
modificazioni;
Visti gli artt.
26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002 n. 115;
Considerato
che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 30 maggio
2002
n.115, calcolato in relazione alla variazione
percentuale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2010 - 30 giugno 2013, e' pari a
+6,9;
Visto il
decreto Interdirigenziale del 9
novembre 2012, relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per
gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1.
L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale
giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella
seguente misura:
a) fino a 6
chilometri € 2,06;
b) fino a 12
chilometri € 3,76;
c) fino a 18
chilometri € 5,19;
d) oltre i
18 chilometri, per ogni percorso di 6
chilometri o
frazione superiore a
3 chilometri di
percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,10.
2.
L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per
ogni atto in
materia penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi'
corrisposta:
a) fino a 10
chilometri € 0,54;
b) oltre i
10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,38;
c) oltre i
20 chilometri € 2,06;
Art. 2
Il presente
decreto entra in vigore
il primo giorno
del mese
successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16
ottobre 2013
Il
Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia
Birritteri
Il
Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco