Sentenza del T.A.R. Lazio (sede di Roma) n. 07652/2013 del 26/7/2013
N. 07652/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03822/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2012, proposto da:
Giuseppe Trillini, Angelo Trillini e Annunziata Piangiarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio D'Amato, con domicilio eletto presso Fabio D'Amato in Roma, via della Farnesina, 5;
Giuseppe Trillini, Angelo Trillini e Annunziata Piangiarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio D'Amato, con domicilio eletto presso Fabio D'Amato in Roma, via della Farnesina, 5;
contro
Comune di Soriano nel Cimino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell' ordinanza del Sindaco del Comune di Soriano nel Cimino n. 34/12, prot. 3932, datata 1 marzo 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento
impugnato il Sindaco di Soriano nel Cimino ha ordinato agli attuali
ricorrenti la bonifica di terreno in loro proprietà.
L’ordinanza è contestata nei presupposti legali e di fatto.
Il Comune di Soriano nel Cimino non si è costituito in giudizio.
La causa è passata in decisione all’udienza del 20 giugno 2013.
Il provvedimento è stato
assunto alla stregua della disposizione di cui all’art. 192, comma 3,
del D.Lgs. n. 152/2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'
art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e attribuisce espressamente
al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni
necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal
comma 2. Tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti
alla soluzione delle antinomie normative - criterio della specialità e
criterio cronologico - prevale sul disposto dell' art. 107, comma 5, del
D.Lgs. n. 267/2000. È infondata, pertanto, la prima doglianza, con la
quale i ricorrenti assumono l’incompetenza del Sindaco a favore
dell’autonomia potestativa dirigenziale, come delineata per gli enti
locali nel sistema del D.Lgs. n. 267/2000.
Per contro, meritano accoglimento gli altri mezzi di gravame.
Invero in tema di
abbandono di rifiuti la giurisprudenza amministrativa, già con
riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall'art.
14 del D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi"), riconosce che il
proprietario dell'area sia tenuto a provvedere allo smaltimento solo a
condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli
autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un
comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (v., tra
le molte, Cons. St., sez. V, 25.1.2005 n. 136), escludendo
conseguentemente che la norma configuri un'ipotesi legale di
responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui);
In particolare è stata
affermata l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti
indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della
sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte
dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e
di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli
presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità
soggettiva della condotta;
I suddetti principi a
fortiori si attagliano anche al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n.
152/2006, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il
tenore dell'abrogato art. 14 sopra citato, con riferimento alla
necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il
precedente precetto precisando che l'ordine di rimozione può essere
adottato esclusivamente "in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo" (cfr. Cons. St., sez. V, 25.8.2008 n. 4061).
Il Legislatore delegato
ha in questo modo inteso rafforzare e promuovere le esigenze di
un'effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento
ablatorio personale allo specifico procedimento. Pertanto la
preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si
configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine
dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con
gli interessati.
Calando le superiori considerazioni al caso in esame, deve ritenersi che:
- il Comune di Soriano
nel Cimino ha illegittimamente omesso di partecipare ai ricorrenti
l'avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990
n. 241;
- l'amministrazione
comunale non ha svolto, in contraddittorio, alcuna istruttoria diretta
all'accertamento dello specifico profilo di responsabilità dei
ricorrenti in ordine all'illecito consumato;
- non è stata dimostrata
dall'ente civico la sussistenza dell'elemento psicologico che avrebbe
sorretto la condotta omissiva dei ricorrenti;
- non è stata nemmeno
dimostrata l’effettività di un diritto reale dei ricorrenti sull’area,
solo genericamente indicata, peraltro con riferimento a un indirizzo
civico appartenente a terza persona, alla quale era stata in precedenza
trasferita parte della proprietà immobiliare in virtù di un decreto di
del Tribunale Civile di Viterbo assunto in un procedimento per
esecuzione forzata (come documentato agli atti di causa).
In conclusione il ricorso
deve essere accolto per quanto di ragione, con riguardo ai profili di
illegittimità del provvedimento censurati e ritenuti fondati come
premesso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e fatti salvi
i futuri provvedimenti dell'amministrazione comunale soccombente.
In ordine alle spese
processuali sostenute dai ricorrenti - mentre la controparte non si è
costituita in giudizio - sussistono ragioni per dichiararne
l’irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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