Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 24.5.2012 il
Tribunale di Torino ha dichiarato P.D. colpevole della contravvenzione di cui
all'art. 22 del D. Lvo n. 626/1994 perché, quale l.r. della società cooperativa
G.S., ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza, osservando in
particolare, per quanto interessa in questa sede, che la formazione fornita al
lavoratore C.G.G. (impartita mediante due incontri di quindici minuti ciascuno)
non fosse adeguata.
2. Il P. ricorre per
cassazione denunziando due motivi.
Considerato in
diritto
1. Con un primo motivo il
ricorrente deduce l'inosservanza degli artt. 8, 9 e 19 del D. Lvo 626/1994 in
relazione all'art. 606 comma 1 lett. b cpp perché il giudice di merito non ha
considerato che l'attività di informazione e formazione dei lavoratori era
stata delegata all'ing. B., come risultava dagli atti, sicché una eventuale
responsabilità sarebbe imputabile solo a costui, quale responsabile per la
sicurezza, trattandosi di funzione delegabile.
Il motivo è inammissibile per
difetto di specificità (artt. 581 lett. c e 591 lett. e cpp).
Come ripetutamente affermato
da questa Corte, il necessario requisito della specificità dei motivi pone a
carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che
intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma
anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi fondanti, sì
da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed
esercitare quindi il proprio sindacato (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n.
5020 del 17/12/2009 Cc. dep. 09/02/2010 Rv. 245907; Sez. 4, Sentenza n. 24054
del 01/04/2004 Ud. dep. 26/05/2004 Rv. 228586).
Nel caso di specie, il
ricorrente si è limitato ad indicare che la delega delle funzioni all'ing. B.
risultava "dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dallo
stesso in sede di testimonianza" (cfr. pag. 3 ricorso) senza però allegare
il relativo documento o quanto meno riportarne nel corpo del ricorso gli
estremi e sintetizzarne il relativo contenuto, né ha riportato il contenuto
delle dichiarazioni rese dall'ingegnere, demandando in tal modo alla Corte di
cassazione di andare alla ricerca dei documenti e degli atti genericamente
richiamati a sostegno della tesi difensiva.
Alla stregua di quanto sopra,
l'accertamento della responsabilità dell'imputato, quale legale rappresentante
della società e datore di lavoro non merita censura.
2. Con un secondo motivo, il
ricorrente denunzia ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed c) cpp
l'inosservanza dell'art. 22 comma 1 del D. Lvo 626/1994 nonché la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che gli
incontri formativi svolti apparivano sufficienti in relazione al tipo di
infortunio poi verificatosi, relativo alla violazione di elementari norme di
prudenza (lancio di materiale all'interno di una fossa da parte di un
lavoratore); osserva che in ogni caso non risultava se la formazione insufficiente
aveva riguardato anche il lavoratore responsabile del lancio di materiali;
rimprovera inoltre al giudice di merito l'errore nell'interpretazione delle
modalità della formazione che deve avvenire in determinate circostanze previste
dalle norme (assunzione, cambio di mansioni, utilizzo di nuove attrezzature
ecc.).
Questo motivo è inammissibile
per manifesta infondatezza sotto entrambi i profili.
Essendo stato dedotto anche il
vizio di motivazione, va richiamato il principio di diritto secondo cui il controllo
del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il
profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr,
cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528). L'illogicità della
motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica
evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3,
Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite
n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Nel caso di specie, il giudice
del merito, richiamati i principi giurisprudenziali riguardanti i precisi
doveri che incombono sul datore di lavoro in tema di formazione sulla sicurezza
dei propri dipendenti, ha considerato che due soli incontri di quindici minuti
ciascuno sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati,
sulla scorta di quanto riferito dal lavoratore stesso C.: ha rilevato inoltre
che sarebbe stato onere del P. accertare se le "procedure scritte" di
movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli
stessi e in particolare da quelli stranieri, come il C., e a tale questione ha
dato risposta negativa.
In definitiva, attraverso una
diversa e alternativa interpretazione del materiale probatorio (ed in
particolare delle dichiarazioni del lavoratore C., nonché delle modalità
dell'infortunio subito da quest'ultimo), il ricorrente sottopone a critica gli
accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, esplicitati attraverso un
percorso argomentativo che si presenta assolutamente immune da vizi logici e,
come tale, insindacabile in sede di legittimità.
2. L'inammissibilità del
ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n.
42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del
20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc.
(dep. 21/12/2000): il tema della prescrizione non può dunque essere affrontato.
Non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza
13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi
dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.