[doc. web n. 2710798]
Parere
in tema di accesso alle informazioni registrate nel CED interforze del
Dipartimento della pubblica sicurezza - 3 ottobre 2013
Registro dei provvedimenti
n. 427 del 3 ottobre 2013
n. 427 del 3 ottobre 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia
Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del
dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;
Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Il
Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a
uno schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, concernente le procedure di raccolta,
accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei
dati e delle informazioni registrati nel CED interforze del Dipartimento
della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121 (infra CED).
L'odierno
schema intende dare attuazione, con unico atto regolamentare,
all'articolo 16-quater, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/1993, e all'articolo
8-bis, comma 3, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, che ampliano il novero dei
soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni registrate nel CED.
Il
predetto articolo 16-quater, a seguito delle modifiche apportatevi
dall'articolo 8 del decreto legge n. 92/2008, prevede che il personale
della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza possa accedere, se addetto ai servizi di polizia
stradale, oltre che allo schedario dei veicoli rubati –come
originariamente previsto- anche allo schedario dei documenti di identità
rubati e smarriti operanti presso il CED nonché, in ogni caso, alle
informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati;
il personale addetto ai servizi stradali può, coerentemente, essere
abilitato a inserire nel CED i dati relativi ai veicoli rubati e ai
documenti rubati e smarriti acquisiti autonomamente (art. 16-quater,
commi 1 e 2, d.l. n. 8/1993).
Il
comma 3 dell'articolo 16-quater prevede poi che siano apportate le
occorrenti modificazioni al citato D.P.R. n. 378 del 1982, il quale,
adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile
1981, n. 121, disciplina, appunto, le modalità di accesso alle
informazioni registrate nel CED (artt. 9-14, D.P.R. n. 378/1982).
Quanto
alla seconda disposizione oggetto di attuazione con lo schema odierno
(art. 8-bis d. l. n. 92/2008), essa attribuisce agli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto
la facoltà di accedere ai dati registrati nel CED per finalità di
sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, limitatamente a quelli
correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria; anche in questo caso la disposizione normativa
autorizza il medesimo personale ad inserire nel CED i corrispondenti
dati se autonomamente acquisiti (comma 1).
Coerentemente,
il comma 3 dell'articolo 8-bis prevede che siano apportate le
occorrenti modificazioni al decreto n. 378 del 1982.
RILEVATO
L'odierno
schema, in primo luogo (art. 1, comma 1, lett. a)), modifica l'articolo
10-bis del regolamento n. 378 del 1982, che già disciplinava l'accesso
al CED del personale della polizia municipale addetto ai servizi di
polizia stradale, limitatamente però al solo schedario dei veicoli
rubati, estendendo l'accesso ai dati e alle informazioni contenuti nello
schedario dei documenti di identità rubati o smarriti. Coerentemente,
lo schema prevede per il medesimo personale, purché abilitato dal
comando, ufficio o servizio di appartenenza, la possibilità di inserire
presso il CED i dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati e
smarriti acquisiti autonomamente (art. 10-bis, comma 1-bis).
Inoltre,
si prevede per tutto il personale della polizia municipale in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, purché autorizzato dal
comando, ufficio o servizio di appartenenza, la possibilità di accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e
rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede che il sindaco
segnali alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza,
la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea.
Altre
modifiche di mero coordinamento sono apportate ai commi 2 e 3
dell'articolo 10-bis e, infine, è inserito un nuovo comma (2-bis), in
base al quale le categorie di dati e di informazioni accessibili, nonché
le modalità dei collegamenti per l'accesso, anche tramite rete
telematica dell'ANCI, sono individuate con i decreti del Ministro
dell'interno già previsti dagli articoli 8, comma 1-bis, del decreto
legge n. 92/2008 e 16-quater, comma 2, del decreto legge n. 8/1993.
Per
quanto riguarda l'accesso del personale del Corpo delle capitanerie di
porto, l'articolo 1, comma 1, lett. b), dello schema inserisce nel
regolamento il nuovo articolo 10-quater il quale riproduce pressoché
pedissequamente il tenore della norma di rango primario. Anche in tal
caso, si prevede l'ulteriore attuazione del disposto normativo,
stabilendo che le categorie di dati e di informazioni nonché le modalità
dei collegamenti per l'accesso siano definiti con il decreto del
Ministro dell'interno già previsto dall'articolo 8-bis, comma 2, del
decreto legge n. 92/2008.
CONSIDERATO
1.
La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, stabilisce all'articolo 9
che l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi
automatizzati del CED e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,
agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di
sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di
polizia debitamente autorizzati; il predetto accesso è consentito
altresì all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari
per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di
procedura penale.
Deroghe
riguardanti i soggetti legittimati ad accedere ai dati ed alle
informazioni del CED (ed al relativo utilizzo) possono essere previste,
pertanto, solo mediante disposizioni di rango legislativo; in
quest'ultimo senso dispongono, infatti, gli articoli 16-quater del
decreto legge n. 8/1993 e 8-bis del decreto legge n. 92/2008, i quali,
inoltre, sotto il profilo della protezione dei dati personali
rappresentano un idoneo supporto normativo al flusso di dati previsto.
Le
disposizioni proposte nell'odierno schema sono volte ad apportare al
D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 le modificazioni occorrenti a seguito
dell'entrata in vigore degli articoli 16-quater del decreto legge n.
8/1993, 8 e 8-bis del decreto legge n. 92/2008.
Tali
modifiche regolamentari risultano coerenti con le descritte norme di
rango primario e non presentano criticità sotto il profilo della
protezione dei dati personali. Per tali motivi, quindi, il Garante non
ha osservazioni da formulare sul contenuto dell'articolato trasmesso
all'Autorità per il parere.
2.
Residua solo un'esigenza formale, quella, cioè, di adeguare i
riferimenti normativi contenuti nel comma 3 dell'articolo 10-bis del
regolamento (art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, da tempo
abrogato) alle nuove disposizioni in materia di protezione dei dati
personali nel frattempo approvate.
Si
ritiene necessario pertanto integrare lo schema prevedendo, al comma 3
dell'articolo 10-bis del D.P.R. n. 378 del 1982, la sostituzione delle
parole da "ai sensi" fino a "medesimo articolo" con le seguenti: "ai
sensi degli articoli 31-36 del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
dell'Allegato B al medesimo Codice recante il disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza".
RITENUTO
3.
L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 92 del 2008 prevede che
i collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso
allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle
informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati,
siano effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI.
In
realtà, già l'articolo 16-quater, comma 2, del decreto legge n. 8/1993,
demandava a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile
club d'Italia (ACI) l'individuazione delle modalità di tali
collegamenti, limitatamente, ovviamente, all'accesso allo schedario dei
veicoli rubati, l'unico all'epoca accessibile. Al riguardo fu adottato
il decreto 29 maggio 2001 concernente il "Collegamento dei sistemi
informativi a disposizione del personale della polizia municipale
addetto ai servizi di polizia stradale con lo schedario dei veicoli
rubati del centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica
sicurezza", sul cui schema il Garante rese il prescritto parere.
La
disciplina deve essere ora aggiornata in relazione alla più ampia
platea di dati e informazioni rese accessibili e in tal senso il Garante
resta in attesa di ricevere lo schema di decreto previsto, appunto,
dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 92 del 2008, per il
parere di competenza.
Analogamente,
l'Autorità resta in attesa di ricevere l'omologo schema di decreto del
Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti) previsto dall'articolo 8-bis, comma 2, del medesimo
decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale dovranno essere individuati i
dati e le informazioni registrati nel CED accessibili da parte del
personale delle Capitanerie di porto, quelli oggetto di possibile
inserimento, nonché le modalità dei collegamenti.
4.
Nella nota di accompagnamento dell'odierno schema di regolamento,
l'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'Interno fa presente che sarebbe "in fase
avanzata lo studio di un'ipotesi di revisione e adeguamento complessivo"
del D.P.R. n. 378 del 1982, nel quadro dell'adozione del più generale
regolamento previsto dall'articolo 57 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; infra
"Codice") con il quale, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, devono essere individuate le
modalità di attuazione dei principi del Codice al trattamento dei dati
effettuato dal CED e da organi, uffici o comandi di polizia per le
finalità di cui all'articolo 53 del Codice medesimo, anche in attuazione
della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre
1987, e successive modificazioni.Al riguardo, è ben noto a questa
Autorità che non risulta ancora adottata la normativa di attuazione dei
principi del Codice ai trattamenti di dati effettuati da organi di
polizia per finalità di prevenzione o repressione di reati o di
sicurezza pubblica, in particolare per quanto riguarda le modalità dei
trattamenti, il rispetto del principio di proporzionalità e di finalità
nella raccolta dei dati, l'aggiornamento periodico dei dati,
l'individuazione di specifici termini di conservazione delle
informazioni, il loro trasferimento all'estero, l'uso di particolari
tecniche di elaborazione.
Come
pure non risulta ancora emanato il decreto ministeriale per
l'individuazione dei trattamenti non occasionali di dati effettuato in
ambito di polizia (art. 53 del Codice).
L'assenza
di una normativa nazionale adeguata in materia è stata già segnalata
più volte dall'Autorità al Ministero dell'interno e agli altri ministeri
interessati, anche a proposito della mancata attuazione della
Decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla
protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, per il cui recepimento – che
sarebbe dovuto avvenire entro il 27 novembre 2010 – in base a quanto è a
conoscenza dell'Autorità, non risulta ancora esercitata l'iniziativa
legislativa.
Si
coglie pertanto l'occasione del presente parere per sottolineare
l'importanza e l'urgenza di dare piena e completa attuazione alla
disciplina della protezione dei dati personali nell'ambito dei
trattamenti effettuati per finalità di polizia.
A
tal fine, si assicura fin d'ora la più ampia disponibilità
dell'Autorità ad ogni collaborazione che dovesse essere ritenuta utile, e
si resta comunque in attesa di ricevere lo schema di regolamento ex
articolo 57 del Codice per il prescritto parere (art. 154, comma 4, del
Codice) al fine valutarne la conformità alla normativa in materia di
protezione dei dati personali in una materia così delicata.
IL GARANTE
a)
esprime parere favorevole sullo schema di regolamento di modifica del
D.P.R. n. 378/1982 in attuazione degli artt. 16-quater, comma 3, del
decreto legge n. 8/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
68/1993, e 8-bis, comma 3, del decreto legge n. 92/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125/2008, con la seguente osservazione:
-
lo schema di regolamento sia integrato prevedendo l'aggiornamento del
comma 3 dell'articolo 10-bis del D.P.R. n. 378 del 1982, mediante la
sostituzione delle parole da "ai sensi" fino a "medesimo articolo" con
le seguenti: "ai sensi degli articoli 31-36 del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2013, n. 196 e dell'Allegato B al medesimo Codice recante il
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" (punto
2);
b)
resta in attesa di ricevere gli schemi di decreto citati in premessa
(punti 3 e 4) per l'espressione del parere di competenza (art. 154,
comma 4, del Codice).
Roma, 3 ottobre 2013
IL PRESIDENTE
Soro
Soro
IL RELATORE
Iannini
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Busia