mercoledì 2 ottobre 2013

Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 2013 
Disciplina dei contenuti e delle procedure  della  comunicazione  del
rinnovo di validita' della patente. (13A07926) 
(GU n.231 del 2-10-2013)
 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
Codice  della  strada",  come  da  ultimo  modificato   dal   decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante  "Attuazione   delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida",
e dal Capo I del decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  che
modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n.
59 del 2011; 
  Visto in particolare l'articolo 119, commi  2  e  4,  del  predetto
decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente l'individuazione dei
soggetti  certificatori  in  materia  di   requisiti   di   idoneita'
psicofisica alla guida; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  "Codice
dell'ordinamento militare" ed in particolare  il  combinato  disposto
degli articoli 200,  comma  1,  lettera  e),  e  201,  comma  1,  che
attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia
di certificazione dei requisiti di idoneita' psichica e  fisica  alla
guida di autoveicoli; 
  Visto altresi' l'articolo 126,  comma  8,  del  piu'  volte  citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 che, in materia  di  conferma  di
validita' della  patente  di  guida,  prevede  che  la  stessa  venga
comprovata a mezzo della emissione  di  un  duplicato  della  patente
posseduta, recante la nuova data di scadenza: a tal fine dispone  che
i medici di cui all'articolo 119, comma 2, e le  Commissioni  mediche
locali, di cui al comma 4 dello stesso articolo 119,  sono  tenuti  a
trasmettere all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici i dati e ogni altro
documento utile; 
  Vista la legge 29 luglio 2010, n.  120,  recante  "Disposizioni  in
materia di sicurezza stradale",  ed  in  particolare  l'articolo  21,
comma  2,  che  prevede  che   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  siano  stabiliti  i  contenuti  e  le
procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di
cui al comma 5 (ora comma 8) del suesposto articolo 126  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 dello stesso
articolo che, nelle more, non e' efficace; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante "Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  Nuovo
Codice della strada", ed in  particolare  l'articolo  331,  comma  2,
nella parte in cui prevede che, in  caso  di  conferma  di  validita'
della patente, l'esito della visita medica deve essere comunicato  al
competente ufficio centrale del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici in forma cartacea o
in via telematica o su supporto magnetico secondo  precisi  tracciati
record; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato
dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.   221,   recante   "Codice
dell'amministrazione digitale", ed in particolare il Capo II, sezione
I "Documento informatico", che detta disposizioni in ordine  alla  de
materializzazione della documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  31  gennaio  2011,
pubblicato nella G.U. 16 febbraio 2011, n. 38 recante  "Modalita'  di
trasmissione della certificazione medica per il  conseguimento  e  il
rinnovo della patente di guida", e successive modificazioni,  con  il
quale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n.  120
del 2010, e' stato assegnato un codice di identificazione a  ciascuno
dei summenzionati soggetti certificatori; 
  Considerato  che   l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 126, comma 8, del decreto legislativo n. 285  del  1992,
e' funzionale a soddisfare l'obbligo comunitario di cui  all'articolo
3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, che impone  la  graduale
sostituzione di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con
quella conforme al modello UE; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni
previste  dal  citato  "Codice  dell'amministrazione  digitale",  che
prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente
in  essere,  favorendo  il  processo   di   dematerializzazione   con
conseguente  drastica  riduzione  della   documentazione   in   forma
cartacea; 
  Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del  dettato
del summenzionato articolo 331, comma 2, del d.P.R. n. 495 del  1992,
alle disposizioni del piu' volte citato "Codice  dell'amministrazione
digitale",  prediligendo  la  trasmissione  dell'esito  della  visita
medica  al  competente  ufficio  centrale  del  Dipartimento  per   i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  in
via telematica; 
  Sentito il Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Contenuti della comunicazione del rinnovo di validita' della  patente
                              di guida 
 
  1. Ai fini del rinnovo di validita' di  una  patente  di  guida,  i
medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285  e  successive  modificazioni,  le
commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso articolo  e
strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, all'esito di' ciascuna  visita  medica  per  la
conferma dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla  guida  di
veicoli a motore, trasmettono telematicamente,  all'ufficio  centrale
operativo del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici, una comunicazione dei contenuti del
certificato medico, redatta nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia
di protezione dei dati personali e relativa al titolare della patente
di cui e' richiesta la predetta conferma, avente i seguenti contenuti
minimi: 
  a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 
  b) numero e categoria della patente posseduta; 
  c) indirizzo presso il quale inviare il  duplicato  della  patente,
rinnovato nella validita'; 
  d) luogo e data della visita medica; 
  e)  espressione  del  giudizio  di   idoneita',   con   indicazione
specifica, se del caso, del termine ultimo di validita' del  rinnovo,
se  stabilito  in   misura   ridotta   rispetto   alle   disposizioni
dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  e  della
riclassificazione della patente posseduta dall'interessato; 
  f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche  del
veicolo, da indicarsi con i prescritti codici armonizzati unionali  o
nazionali; 
  g) codice di identificazione del medico, dell'amministrazione e del
corpo o della commissione medica locale, di  cui  rispettivamente  ai
commi 2 e 4 dell'articolo 119, del predetto  decreto  legislativo  n.
285 del 1992, o della struttura di cui al citato articolo 201,  comma
1, del decreto legislativo n. 66 del, 2010. 
                               Art. 2 
 
 
Acquisizione della  fotografia  e  della  firma  del  titolare  della
                          patente di guida 
 
  1. Ai fini dell'emissione del duplicato  della  patente,  rinnovato
nella   validita',   il   sanitario   o   l'ufficio    che    procede
all'accertamento trasmette,  unitamente  alla  comunicazione  di  cui
all'articolo 1 e nelle medesime forme,  foto  e  firma  del  titolare
della patente stessa. 
                               Art. 3 
 
 
 Ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida 
 
  1.  Il   sistema   informatico,   in   caso   di   esito   positivo
dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione  di  cui
rispettivamente agli articoli I e 2, genera una  ricevuta  recante  i
dati anagrafici del titolare di patente, il  numero  e  la  categoria
della stessa, le eventuali prescrizioni relative al  conducente  o  a
modifiche del veicolo e la  nuova  data  di  scadenza  della  patente
stessa. 
  2. Il medico, stampata in carta semplice  la  ricevuta  di  cui  al
comma 1, la consegna immediatamente all'interessato. 
  3. La  ricevuta  di  cui  al  comma  1  e'  valida  ai  fini  della
circolazione fino al  ricevimento  del  duplicato  della  patente  di
guida, rinnovato nella  validita',  e  comunque  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di rilascio. 
                               Art. 4 
 
 
                 Ulteriori disposizioni procedurali 
 
  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  d'intesa  con  il  Ministero  della  salute  sono
stabilite le procedure necessarie all'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
                               Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le amministrazioni competenti provvedono a dare attuazione  alle
disposizioni di cui al presente  decreto  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore,  ad
eccezione di quelle contenute nell'articolo 4. 
  Il presente  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana entra in vigore il giorno  successivo  alla  data
della sua pubblicazione. 
    Roma, 9 agosto 2013 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 9, foglio n. 136