IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
Codice della strada", come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida",
e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che
modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n.
59 del 2011;
Visto in particolare l'articolo 119, commi 2 e 4, del predetto
decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente l'individuazione dei
soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneita'
psicofisica alla guida;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare" ed in particolare il combinato disposto
degli articoli 200, comma 1, lettera e), e 201, comma 1, che
attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia
di certificazione dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla
guida di autoveicoli;
Visto altresi' l'articolo 126, comma 8, del piu' volte citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 che, in materia di conferma di
validita' della patente di guida, prevede che la stessa venga
comprovata a mezzo della emissione di un duplicato della patente
posseduta, recante la nuova data di scadenza: a tal fine dispone che
i medici di cui all'articolo 119, comma 2, e le Commissioni mediche
locali, di cui al comma 4 dello stesso articolo 119, sono tenuti a
trasmettere all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici i dati e ogni altro
documento utile;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in
materia di sicurezza stradale", ed in particolare l'articolo 21,
comma 2, che prevede che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti siano stabiliti i contenuti e le
procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di
cui al comma 5 (ora comma 8) del suesposto articolo 126 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 dello stesso
articolo che, nelle more, non e' efficace;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della strada", ed in particolare l'articolo 331, comma 2,
nella parte in cui prevede che, in caso di conferma di validita'
della patente, l'esito della visita medica deve essere comunicato al
competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici in forma cartacea o
in via telematica o su supporto magnetico secondo precisi tracciati
record;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", ed in particolare il Capo II, sezione
I "Documento informatico", che detta disposizioni in ordine alla de
materializzazione della documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011,
pubblicato nella G.U. 16 febbraio 2011, n. 38 recante "Modalita' di
trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il
rinnovo della patente di guida", e successive modificazioni, con il
quale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 120
del 2010, e' stato assegnato un codice di identificazione a ciascuno
dei summenzionati soggetti certificatori;
Considerato che l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 126, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
e' funzionale a soddisfare l'obbligo comunitario di cui all'articolo
3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, che impone la graduale
sostituzione di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con
quella conforme al modello UE;
Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni
previste dal citato "Codice dell'amministrazione digitale", che
prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente
in essere, favorendo il processo di dematerializzazione con
conseguente drastica riduzione della documentazione in forma
cartacea;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del dettato
del summenzionato articolo 331, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992,
alle disposizioni del piu' volte citato "Codice dell'amministrazione
digitale", prediligendo la trasmissione dell'esito della visita
medica al competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in
via telematica;
Sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1
Contenuti della comunicazione del rinnovo di validita' della patente
di guida
1. Ai fini del rinnovo di validita' di una patente di guida, i
medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le
commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso articolo e
strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, all'esito di' ciascuna visita medica per la
conferma dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla guida di
veicoli a motore, trasmettono telematicamente, all'ufficio centrale
operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, una comunicazione dei contenuti del
certificato medico, redatta nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia
di protezione dei dati personali e relativa al titolare della patente
di cui e' richiesta la predetta conferma, avente i seguenti contenuti
minimi:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) numero e categoria della patente posseduta;
c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente,
rinnovato nella validita';
d) luogo e data della visita medica;
e) espressione del giudizio di idoneita', con indicazione
specifica, se del caso, del termine ultimo di validita' del rinnovo,
se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni
dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della
riclassificazione della patente posseduta dall'interessato;
f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del
veicolo, da indicarsi con i prescritti codici armonizzati unionali o
nazionali;
g) codice di identificazione del medico, dell'amministrazione e del
corpo o della commissione medica locale, di cui rispettivamente ai
commi 2 e 4 dell'articolo 119, del predetto decreto legislativo n.
285 del 1992, o della struttura di cui al citato articolo 201, comma
1, del decreto legislativo n. 66 del, 2010.
Art. 2
Acquisizione della fotografia e della firma del titolare della
patente di guida
1. Ai fini dell'emissione del duplicato della patente, rinnovato
nella validita', il sanitario o l'ufficio che procede
all'accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui
all'articolo 1 e nelle medesime forme, foto e firma del titolare
della patente stessa.
Art. 3
Ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida
1. Il sistema informatico, in caso di esito positivo
dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui
rispettivamente agli articoli I e 2, genera una ricevuta recante i
dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria
della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a
modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente
stessa.
2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al
comma 1, la consegna immediatamente all'interessato.
3. La ricevuta di cui al comma 1 e' valida ai fini della
circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di
guida, rinnovato nella validita', e comunque non oltre sessanta
giorni dalla data di rilascio.
Art. 4
Ulteriori disposizioni procedurali
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, d'intesa con il Ministero della salute sono
stabilite le procedure necessarie all'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni competenti provvedono a dare attuazione alle
disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, ad
eccezione di quelle contenute nell'articolo 4.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2013
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 9, foglio n. 136