Le “sale dedicate” agli apparecchi di gioco VLT, di cui al novellato art. 110, sesto comma, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 771 (T.U.L.P.S.), ed alla disciplina attuativa dettata dal decreto direttoriale del 22 gennaio 2010 (emanato dal Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), devono ritenersi comprese nel novero degli esercizi pubblici, disciplinati dal capo secondo (artt. 86 - 100) del T.U.L.P.S. (rilevante nel giudizio, poiché l’impugnata autorizzazione è stata emanata ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.).
Infatti, deve qualificarsi pubblico esercizio, ai sensi del T.U.L.P.S. e della disciplina provinciale dettata in materia, ogni luogo di esercizio di un’attività d’impresa, avente ad oggetto una prestazione d’opera o di servizio rivolta al pubblico, il quale vi possa accedere liberamente (mentre irrilevante è il divieto di accesso a determinate categorie di persone, quali i minori d’età, trattandosi di limitazione inerente alle modalità di esercizio dell’attività, non incidente sulla sua natura).
Infatti, deve qualificarsi pubblico esercizio, ai sensi del T.U.L.P.S. e della disciplina provinciale dettata in materia, ogni luogo di esercizio di un’attività d’impresa, avente ad oggetto una prestazione d’opera o di servizio rivolta al pubblico, il quale vi possa accedere liberamente (mentre irrilevante è il divieto di accesso a determinate categorie di persone, quali i minori d’età, trattandosi di limitazione inerente alle modalità di esercizio dell’attività, non incidente sulla sua natura).
Mario Serio
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