Da: danieleXXXXXX@libero.it (danieXXXXXX@libero.it)
A: <mariovincenzoserio@virgilio.it>
Ho letto su XXXXXXXXXXXXXXXXXX che lo sconto del 30 per cento entro 5 giorni si applica pure all'assicurazione scaduta.
Mi può dare qualche chiarimento?Grazie.
Risposta:
Le rispondo sul blog perchè ritengo che l'argomento sia d'interesse generale.
SI. Stante a quanto dice il Ministero nella 1^circolare del 12 agosto u.s.,pag. 3, che allego sotto:
L'ipotesi è quella prevista all'art. 193, comma 3, del C.d.S., che riporto:
"3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 é altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria."
Spero di aver risposto esaurientemente.
Saluti.
Mario Serio