Alle Amministrazioni dello Stato
Alle Agenzie
Agli Enti pubblici non economici
nazionali
Agli Enti di ricerca
Agli Enti pubblici di cui all'art.
70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
1. Premessa. Il regime dei pensionamenti in deroga.
L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito in 1. n. 135 del 2012, c.d. «Spending review», nell'ambito
delle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in
relazione alle situazioni di soprannumero, prevede: «a) applicazione,
ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertilo, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportalo la
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei
requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime
delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica,
con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di
motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertilo, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. (....)».
Di seguito a quanto chiarito nella direttiva n. 10 del 2012 del
Dipartimento della funzione pubblica, in presenza di situazioni di
soprannumero eventualmente risultanti all'esito delle riduzioni
effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del
2012, e nei limiti della necessita' del riassorbimento, la
disposizione disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento,
prevedendo l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza al
trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata
con l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito.
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La presente circolare e' stata elaborata a seguito di' confronto
istruttorio con il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1"INPS al fine di
dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene
diramata a seguito di informativa sindacale. Le amministrazioni che
intendano adottare criteri ulteriori ed eventualmente diversi
rispetto agli indirizzi contenuti nella presente circolare dovranno
comunque adottare criteri generali e oggettivi da seguire, previa
informativa ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.
L'applicazione della norma puo' comportare l'«esodo volontario», in
caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del
rapporto da parte dell'amministrazione, con accesso speciale al
pensionamento. Il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al
menzionato comma 11 ha comunque carattere sussidiario; rimangono
infatti vigenti le normali regole di pensionamento e. quindi, il
riassorbimento della soprannumerarieta' deve essere compiuto dando
priorita' ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.
2. Destinatari dei pensionamenti in deroga.
I pensionamenti di cui al citato comma 11, lett. a). riguardano le
categorie di personale interessate dall'attuazione del processo di
riassetto organizzativo disciplinato dall'art. 2. Per
l'individuazione dei destinatari si rinvia al contenuto della
direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 del Dipartimento della funzione
pubblica, pubblicata sul sito del Dipartimento. a pag. 3 - paragrafo
«Amministrazioni destinatarie».
Considerato il mutato quadro normativo e finanziario rispetto al
momento in cui fu approvato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le procedure di
pensionamento in esame riguardano anche i dipendenti gia' collocati
in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti.
3. Individuazione delle aree territoriali e/o degli ambiti
istituzionali in cui applicare i pensionamenti in deroga.
Gli ambiti istituzionali e/o le aree territoriali in cui applicare
i pensionamenti in deroga possono essere prestabiliti da ciascuna
amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati,
previa informativa ed eventuale esame sindacale ai sensi del
menzionato art. 6, che tengano conto dei fabbisogni e del livello di
copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale.
4. Esodo volontario.
Poiche' la norma non stabilisce un ordine di priorita'
nell'attuazione dei pensionamenti, risponde ad un criterio di
ragionevolezza ed all'esigenza di contemperamento degli interessi
coinvolti (quello dell'amministrazione all'assorbimento del
soprannumero e quello dei dipendenti a non veder pregiudicate le
proprie aspettative professionali) il ricorso prioritario, nei limiti
del soprannumero, all'esodo volontario, ossia l'attuazione dei
pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai
dipendenti muniti dei requisiti (di seguito illustrati). A tal fine,
per il caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero, si
ritiene ragionevole che sia seguito il criterio della maggior
anzianita' contributiva. Questo criterio, d'altra parte, si desume
anche dalla normativa in esame, li' dove si fa appunto riferimento
alla maggior anzianita' contributiva per la dichiarazione di
eccedenza (art. 2. comma 11, lett. e) «definizione, previo esame con
le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di .forme contrattuali
a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera
c) che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e'
dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle
lettere precedenti.»). Le pubbliche amministrazioni, pertanto,
porranno in essere ogni necessaria attivita' di immediata
informazione sulla accessibilita' del diritto a pensione per quei
soggetti per i quali il regime di accesso e di decorrenza del
trattamento pensionistico puo' essere attivato ai sensi dei requisiti
richiesti precedententemente all'entrata in vigore dell'art. 24 del
d.l. n. 201 del 2011.
5. Risoluzione unilaterale del rapporto obbligatoria e
pensionamenti in deroga.
Se il ricorso allo strumento dell'esodo volontario non consente
l'assorbimento del soprannumero, le amministrazioni devono procedere
con la risoluzione obbligatoria del rapporto cui segue l'applicazione
del regime derogatorio di accesso al pensionamento. Come visto, la
disposizione prevede che si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72. comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, facendo in tal modo
rinvio allo strumento della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro con il preavviso di 6 mesi, i cui presupposti debbono pertanto
essere integrati con tutti i requisiti pensionistici richiamati nella
predetta lettera a) (di seguito illustrati).
Come detto, la norma non enuncia i criteri da seguire per
l'applicazione dei pensionamenti in presenza di piu' soggetti
possibili destinatari della disposizione. In proposito, il criterio
piu' ragionevole e desumibile dalla legge e' quello che tiene conto
del minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per gli
interessati, considerando cioe' la maggior anzianita' contributiva.
In tale ottica, ai fini dell'assorbimento dei soprannumeri, le
amministrazioni dovrebbero valutare prioritariamente la risoluzione
del rapporto di lavoro al 30 dicembre 2014 (fermo restando quanto
specificato nel successivo paragrafo 8 circa il regime delle
decorrenze a seconda della diversa gestione di appartenenza) nei
confronti di quei dipendenti che alla medesima data sono in possesso
dell'anzianita' contributiva piu' elevata. Occorre, tuttavia, tener
presente che, se nell'ambito dei soprannumerari - cui si applica il
regime di deroga - ci sono dei dipendenti che maturano i requisiti
per l'accesso alla pensione di vecchiaia o raggiungono il limite
ordinamentale dei 65 anni, essendo gia' titolari del diritto a
pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianita' contributiva per
la pensione di anzianita' a prescindere dall'eta', questi,
nell'ambito del soprannumero, devono essere collocati a riposo in via
prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari.
Per i casi di dubbio circa l'anzianita' contributiva dei
dipendenti, si invitano le Amministrazioni a prendere i contatti con
l'ente previdenziale di riferimento che provvedera' a fornire le
informazioni necessarie anche sulla base di eventuali direttive del
Ministero vigilante.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere
preceduta dalla comunicazione del preavviso di 6 mesi in base a
quanto stabilito dall'art. 72, comma 11. del citato d.l. n. 112 del
2008. chiarendo ancora una volta che la cessazione del rapporto e la
decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro il 31
dicembre 2014.
Rimane salvo naturalmente il regime ordinario del collocamento in
quiescenza per limiti di eta'.
6. Ambito temporale di vigenza dello speciale regime di accesso al
trattamento pensionistico.
La norma stabilisce l'ultrattivita' delle disposizioni relative ai
requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze
previgenti rispetto alla riforma operata con il citato art. 24 del
d.l. n. 201 del 2011. Tale ultrattivita' e' fissata a tutto l'anno
2014, nei limiti in cui la decorrenza del trattamento avvenga entro
tale termine. Conseguentemente, per il periodo considerato, occorre
far riferimento ai requisiti di accesso alla pensione previgenti e
applicare, se del caso e secondo quanto si dira' di seguito. il
regime della finestra mobile, tendendo presente che il pensionamento
non potra' aver luogo in presenza di situazioni in cui il dipendente
matura i requisiti per l'accesso al trattamento ma non la decorrenza
dello stesso entro il 31 dicembre 2014. In sostanza, la norma vuole
evitare che ci siano fratture tra il momento della cessazione del
rapporto di lavoro e il momento della percezione del trattamento
pensionistico.
7. Requisiti di accesso al trattamento pensionistico (disposizioni
ante art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).
Si ritiene utile riepilogare la disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, sia ai
fini del diritto all'accesso che della decorrenza del trattamento
pensionistico applicabile ai dipendenti interessati dalle
disposizioni del citato art. 2, comma 11, lett. a), del predetto d.l.
n. 95 del 2012, segnalando che a decorrere dal 1° gennaio 2013
l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico
deve tener conto dell'adeguamento alla speranza di vita determinato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre
2012 (G.u. 13 dicembre 2011, n. 289). Pertanto, a decorrere da tale
anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di
vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge n. 243 del 2004 sono incrementati di 0,3 unita'.
Tali adeguamenti sono stati tenuti presenti nelle tabelle sotto
riportate. Gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della
speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di
40 anni per il conseguimento della pensione di anzianita', posto che
l'adeguamento di questo requisito e' stato introdotto dall'art. 24,
comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto
sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore
dello stesso decreto-legge.
Parte di provvedimento in formato grafico
8. Decorrenza del trattamento (finestra mobile).
La norma subordina la possibilita' di attuare i pensionamenti alla
circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31
dicembre 2014. In sede applicativa, occorre pertanto verificare in
concreto la necessita' di applicare il regime della finestra mobile
di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Come noto, tale
disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi della
decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che
maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a
pensione a partire dal l° gennaio 2011 (per i dettagli si fa rinvio
ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18 dell'8 ottobre 2010
dell'INPDAP e n. 53 del 16 maggio 2011 dell'INPS).
Di conseguenza la pensione avra' decorrenza immediata per coloro
che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del l gennaio 2011
e nei confronti di coloro per i quali siano gia' decorsi 12 mesi
dalla maturazione del primi requisiti utili per l'accesso a pensione
(ad es. ha decorrenza immediata la pensione di colui che compie 65
anni il 2 giugno 2012 e che ha maturato il 31 marzo 2011
un'anzianita' contributiva pari a 35 anni. In questo caso, il
dipendente ha maturato il diritto alla pensione di anzianita' il 31
marzo 2011 e quindi al momento del compimento dei 65 anni di eta'
sono gia' decorsi i 12 mesi dalla maturazione del diritto).
Parimenti, considerato che ai fini dell'applicazione dell'articolo
2, comma 11, in esame i requisiti devono essere tali da comportare,
in base alla previgente normativa, la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e tenuto conto che per i
requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2011 l'accesso al
pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione degli stessi
(c.d. finestra mobile), i sopra illustrati requisiti sia per le
pensioni di vecchiaia che di anzianita' devono essere raggiunti al
massimo alla data del 30 novembre 2013 per gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione l
dicembre 2014) ed alla data del 30 dicembre 2013 per gli iscritti
alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).
Per quanto attiene al requisito di cui al punto 7.2., lett. a),
ovvero i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'eta'
anagrafica, occorre tenere presente che l'accesso al trattamento
pensionistico per questo canale di uscita anticipata subisce,
rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 1
mese per requisiti maturati nell'anno 2012 e di 2 mesi per requisiti
maturati nell'anno 2013 (art. 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111). Di
conseguenza, i 40 anni di anzianita' contributiva devono essere
raggiunti al massimo alla data del 30 settembre 2013 per gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1°
dicembre 2014) ed alla data del 30 ottobre 2013 per gli iscritti alle
gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).
9. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine
rapporto.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto
"comunque denominato'', il comma 11 del predetto art. 2, lett. a), ai
numeri 1 e 2. distingue due fattispecie:
1. per il personale «che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di .fine rapporto medesimo sara'
corrisposto al momento della maturazione del diritto alla
corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011. n.
148;»
2. per il personale «che matura i requisiti indicati
successivamente al 31 dicembre 2011 [e che quindi risulta
destinatario del regime previgente in virtu' della deroga] in ogni
caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in
cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.»
Roma, 29 luglio 2013
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 284