La sospensione disposta dal Questore, giova rammentarlo, “non appare
connessa agli accertamenti di responsabilità penale e alle conseguenze
nei confronti del trasgressore, trattandosi, nelle ipotesi di cui ai
commi 10 e 11 dell’art. 110 cit., di sanzioni diverse ed aggiuntive
rispetto alle previsioni del codice penale, che operano disgiuntamente e
colpiscono il trasgressore sotto profili diversi” (così, ancora, il citato arresto di Cons. St., sez. IV, 14.10.2005, n. 5802).