martedì 17 settembre 2013

La sospensione dell'attività (Pubblico Esercizio), disposta dal Questore, ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11 del TULPS, esula da eventuali responsabiltà penali

La sospensione disposta dal Questore, giova rammentarlo, “non appare connessa agli accertamenti di responsabilità penale e alle conseguenze nei confronti del trasgressore, trattandosi, nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 110 cit., di sanzioni diverse ed aggiuntive rispetto alle previsioni del codice penale, che operano disgiuntamente e colpiscono il trasgressore sotto profili diversi” (così, ancora, il citato arresto di Cons. St., sez. IV, 14.10.2005, n. 5802).