domenica 29 settembre 2013

INPS: prepensionamenti ex art. 4 legge n. 92/2012 e ricongiunzioni

L’Inps, con messaggio n. 14984 del 24 settembre 2013 fornisce chiarimenti in ordine alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione al momento dell'accesso alla prestazione di sostegno al reddito prevista dall'art. 4, della legge n. 92 del 28 giugno 2012. Si premette che la prestazione in argomento non è una prestazione pensionistica ma una prestazione di sostegno al reddito. Infatti, l'art 4 della legge 92/2012 prevede che il datore di lavoro si impegna a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. In merito alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione si precisa che l'art. 4 della legge n. 29/1979 prevede che questa può essere presentata:
 
  • nel momento in cui il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (comma 1);
  • all'atto del pensionamento, in mancanza del requisito assicurativo e contributivo di cui al comma 1; in questo secondo caso, la ricongiunzione può essere azionata esclusivamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda (comma 2).
 Pertanto, una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito di 10 anni stabilito dal comma 1, potrà essere validamente presentata soltanto contestualmente alla domanda di pensione (e sempreché risultino soddisfatte, anche con l’apporto dei periodi ricongiunti, le condizioni per il pensionamento) e non al momento dell'accesso alla prestazione di sostegno al reddito.
Infine si ribadisce che sulla prestazione erogata ai soggetti in argomento, come precisato al paragrafo 7 della circolare 119 del 1 agosto 2013 non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.