lunedì 2 settembre 2013

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

 
 
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 
Disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) 
(GU n.204 del 31-8-2013)
 
 Vigente al: 1-9-2013  
 
CAPO I
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle
societa' partecipate

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare
e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire  la  mobilita',
nonche' di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia dell'attivita' svolta dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  ottimizzare  le
attivita'   volte   ad   assicurare   la   trasparenza    dell'azione
amministrativa e la  prevenzione  della  corruzione  nelle  pubbliche
amministrazioni nonche'  una  razionalizzazione  delle  attivita'  di
misurazione e valutazione della performance del personale  attraverso
una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione  per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche  e  dall'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni ; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
introdurre disposizioni che, in linea con  le  raccomandazioni  della
Commissione europea, consentano di rendere piu' efficace  l'utilizzo,
quantitativo  e  qualitativo,  dei  fondi  europei,  potenziando   il
coordinamento e il controllo  sull'uso  degli  stessi  e  rafforzando
l'azione di programmazione, coordinamento,  sorveglianza  e  sostegno
della  politica  di  coesione,  gia'  spettante  al  Presidente   del
Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare  e  razionalizzare  il  sistema   di   controllo   della
tracciabilita'  dei  rifiuti,   nonche'   di   prevedere   interventi
finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui  all'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, per la coesione territoriale,  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, dell'interno,  dello  sviluppo  economico,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e della salute; 
 
                              E M A N A 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni per l'ulteriore  riduzione  della  spesa  per  auto  di
                             servizio e 
             consulenze nella pubblica amministrazione) 
 
  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo  di  vigenza  del  divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della  legge  n.  228  del
2012, il limite di spesa  previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al  netto  delle  spese
sostenute per l'acquisto di autovetture. 
  2. Ferme restando le vigenti  disposizioni  di  contenimento  della
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a  decorrere  dall'anno  2014,  le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini  del  censimento
permanente   delle   autovetture   di   servizio,   all'obbligo    di
comunicazione  previsto  dal  provvedimento  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal  comma  1,
spese di ammontare superiore all'80 per cento  del  limite  di  spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi.
Si applicano altresi'  le  sanzioni  previste  dall'articolo  46  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  3. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di  servizio
e  i  relativi   contratti   sono   nulli,   costituiscono   illecito
disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione,  da  mille  a
cinquemila  euro,   alla   cui   irrogazione   provvede   l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre  1981,   n.   689,   salva   l'azione   di   responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  dettati  criteri  attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  al  fine  di  disporre
modalita'  e  limiti  ulteriori  di  utilizzo  delle  autovetture  di
servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nell'ambito  delle  quali  sono
comprese le autovetture utilizzate per  le  attivita'  di  protezione
civile dalle amministrazioni di cui all'articolo  6  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  5. La spesa annua per studi  e  incarichi  di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle   amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti  e  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le
universita', gli enti e le fondazioni  di  ricerca  e  gli  organismi
equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di  studio
e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla
regolamentazione del settore finanziario, non puo'  essere  superiore
all'90 per cento del limite di  spesa  per  l'anno  2013  cosi'  come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  7
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Si  applicano
le deroghe previste dall'articolo 6, comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli  di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio  adottata,  per  il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni  di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il  piano  dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91. 
  7. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare  ed  e',  altresi',  punito  con  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria,   a   carico   del   responsabile   della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689,  salva  l'azione  di  responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  possono  disporre
visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica  e
dei servizi ispettivi di  finanza  del  medesimo  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, al fine di  verificare  il  rispetto
dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di  cui
al  presente  articolo,  denunciando  alla   Corte   dei   conti   le
irregolarita' riscontrate. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  costituiscono  norme  di
diretta  attuazione  dell'articolo  97  della  Costituzione,  nonche'
principi  di  coordinamento   della   finanza   pubblica   ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
 
                               Art. 2 
 
  (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, 
   di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione 
             della spesa anche in materia di personale) 
 
  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 11, il  primo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle  qualifiche  o  nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie,  nuove  assunzioni  di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente  dal  punto  di
vista finanziario al complesso delle unita'  soprannumerarie  di  cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
anche  sul  piano  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui  al  comma  12  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  7,  del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal  comma  1,  le
amministrazioni avviano le  procedure  di  cui  all'articolo  33  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai  fini  di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso  articolo  33,  le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':"; 
  2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"; 
  3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2013"; 
  4) al comma 11, lettera  c),  le  parole:  "entro  due  anni"  sono
sostituite dalla seguenti: "entro tre anni"; 
  5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2013"; 
  b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal  seguente  "7.  Le
cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita',  nonche'  quelle
disposte  a  seguito  dell'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a),  limitatamente  al  periodo  di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre   2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over." 
  2.  Gli   ordini   e   i   collegi   professionali   sono   esclusi
dall'applicazione dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni,  resta  fermo,  per  i
predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Nei casi di dichiarazione di  eccedenza  di  personale  previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le
disposizioni previste dall'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
medesimo decreto-legge,  si  applicano  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non  possono
essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dal
presente articolo. 
  4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito in  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  si
interpreta nel senso che il conseguimento da parte di  un  lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto  a
pensione  entro  il  31  dicembre  2011  comporta   obbligatoriamente
l'applicazione del regime di accesso e  delle  decorrenze  previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24. 
  5. L'articolo 24, comma 4, secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si interpreta  nel  senso  che  per  i  lavoratori  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  il  limite  ordinamentale,  previsto  dai
singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione  dei  requisiti  anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire
all'interessato  di  conseguire  la  prima  decorrenza  utile   della
pensione ove essa non sia  immediata,  al  raggiungimento  del  quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i  requisiti  per
il diritto a pensione. 
  6. L'articolo 2, comma 11, lett. a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che  l'amministrazione,  nei
limiti del soprannumero, procede  alla  risoluzione  unilaterale  del
rapporto di lavoro nei  confronti  dei  dipendenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nella disposizione. 
  7.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine  massimo
del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo  i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione  non  possono,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e  con  qualsiasi  contratto.  Per  i  Ministeri  il
termine di cui al primo periodo si intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino. Il  termine  previsto  dall'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'
differito al 31 dicembre 2013. 
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'esito  degli  interventi  di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento  degli
incarichi dirigenziali per le  strutture  riorganizzate  seguendo  le
modalita', le procedure ed i criteri previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono  salvaguardati,  fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la  disciplina
del presente comma. Per  un  numero  corrispondente  alle  unita'  di
personale risultante in soprannumero  all'esito  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi  dirigenziali,  e'  costituito,  in  via
transitoria e non oltre  il  31  dicembre  2014,  un  contingente  ad
esaurimento  di  incarichi  dirigenziali  da   conferire   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali   previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il  contingente  di
tali incarichi, che non  puo'  superare  il  valore  degli  effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in  applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza  degli  incarichi  dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente  ai  ruoli  dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali  strettamente
necessarie e adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli  incarichi
conferiti a  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
oltre  il  31   dicembre   2013.   Nelle   more   dei   processi   di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo  19  determini  come  risultato  un
numero con  decimali,  si  procedera'  all'arrotondamento  all'unita'
superiore. 
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza" 
  10. A decorrere dal  1°  gennaio  2014,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  degli   organi
costituzionali,   sono   soggette   alle    disposizioni    contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale  comunque
utilizzato, in conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto  Dipartimento
della funzione pubblica.". 
  12. Al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in deroga all'articolo 2,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto  di  effettuare  nelle
qualifiche o nelle  aree  interessate  da  posizioni  soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno  2013  e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  il
rafforzamento della  struttura  preposta  alla  attuazione  operativa
delle misure previste dalla riforma della  politica  agricola  comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad  assumere  3
unita' dirigenziali nell'ambito  della  attuale  dotazione  organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno  2013  e  ad  euro  410.000,00  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge   9   settembre   2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. 
 
                               Art. 3 
 
   (Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e 
                     nelle societa' partecipate) 
 
  1. Per sopperire alle  gravi  carenze  di  personale  degli  uffici
giudiziari,  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  che  presentano  situazioni  di
soprannumerarieta'  o  di  eccedenza  rispetto  alle  loro  dotazioni
organiche ridotte, e'  consentito,  sino  al  31  dicembre  2014,  il
passaggio diretto a domanda presso il Ministero della  giustizia  per
ricoprire i  posti  vacanti  del  personale  amministrativo  operante
presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica
corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del  contratto
di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo  stesso
Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale  trasferito
si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo
del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  2. Le societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente  dalla
medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o  dai  suoi  enti  strumentali,
anche al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  31  del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione  di
quelle   emittenti   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e delle societa'  dalle  stesse  controllate,  possono,
sulla base di un accordo tra di esse e senza necessita' del  consenso
del lavoratore, realizzare processi di mobilita' di personale,  anche
in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legge, in relazione al proprio fabbisogno  e  per  le  finalita'  dei
commi  3  e  4,  previa  informativa  alle  rappresentanze  sindacali
operanti  presso  la  societa'  ed  alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato  ,in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile.  La  mobilita'  non  puo'
comunque avvenire tra le societa' di  cui  al  presente  comma  e  le
pubbliche amministrazioni. 
  3. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 2 adottano,
in relazione ad esigenze di riorganizzazione  delle  funzioni  e  dei
servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di
risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali,
atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove  procedure
di reclutamento di risorse umane da parte  delle  medesime  societa',
l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui
al comma 2. 
  4. Le societa'  di  cui  al  comma  2  che  rilevino  eccedenze  di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al
comma 3, nonche' nell'ipotesi  in  cui  l'incidenza  delle  spese  di
personale e' pari o superiore al 50 per cento delle  spese  correnti,
inviano  un'informativa  preventiva  alle  rappresentanze   sindacali
operanti  presso  la  societa'  ed  alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla  stessa  applicato  in  cui
viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed  i  profili
professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono
comunicate  anche  al  Dipartimento  della  funzione   pubblica.   Le
posizioni dichiarate eccedentarie  non  possono  essere  ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante  nuove  assunzioni.  Si
applicano  le   disposizioni   dell'articolo   14,   comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  come  modificato  dal  presente
decreto. 
  5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa  di  cui  al
comma  4,  si  procede,   a   cura   dell'ente   controllante,   alla
riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza
nell'ambito  della  stessa  societa'  mediante  il  ricorso  a  forme
flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre
societa' controllate dal medesimo ente con le modalita' previste  dal
comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali,  la  ricollocazione  e'
consentita anche in societa' controllate  da  enti  diversi  comprese
nell'ambito regionale, previo accordo tra  gli  enti  e  le  medesime
societa', ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo  3,  comma  19,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  6. Per la gestione delle eccedenze di  cui  al  comma  5  gli  enti
controllanti e le societa' del comma  2  possono  concludere  accordi
collettivi con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2,
di forme di trasferimenti in  mobilita'  dei  dipendenti  in  esubero
presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche  al  di  fuori
del territorio regionale ove hanno sede le  societa'  interessate  da
eccedenze di personale. 
  7. Al fine di favorire le forme di mobilita' le societa' di cui  al
comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di  tre  anni  di
una quota parte non superiore al trenta  per  cento  del  trattamento
economico del  personale  interessato  dalla  mobilita',  nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  somme  a  tal   fine
corrisposte dalla societa'  cedente  alla  societa'  cessionaria  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
 
                               Art. 4 
 
 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e 
            vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni 
       a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile 
                        nel pubblico impiego) 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze  temporanee  ed
   eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  rispondere  ad
   esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o  eccezionale"  e
   le parole "di cui alla lettera d),  del  comma  1,  dell'articolo"
   sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; 
  b) dopo il  comma  5-bis  sono  aggiunti  i  seguenti:  "5-ter.  Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi  restando  per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1,  la  facolta'  di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo  determinato  esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui  al  comma  2  e  il  divieto  di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato  a  tempo
indeterminato. 
  5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in  violazione  del  presente  articolo  sono  nulli  e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato."; 
  c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
  2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  le  parole:  "Si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,  del   presente
decreto."  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater.". 
  3. Fino al 31 dicembre 2015, per le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  gli  enti  pubblici  non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di  nuove
procedure concorsuali,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e'   subordinata
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, verificata l'assenza di  graduatorie  vigenti,  per  ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un  criterio   di
equivalenza. 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di  approvazione
del  presente  decreto,  relative  alle   amministrazioni   pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2015. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, al fine di individuare  quantitativamente,  tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i  vincitori  e
gli  idonei  collocati  in  graduatorie   concorsuali   vigenti   per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato,  hanno  maturato  i  requisiti  di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8,  avvia,  entro  il  30  settembre  2013,   apposito   monitoraggio
telematico  con  obbligo,  per  le  pubbliche   amministrazioni   che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e  8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di  ridurre  presso  le
medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure  concorsuali
e l'assunzione di coloro che sono collocati  in  posizione  utile  in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato,  in  coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e  dei
principi  costituzionali  sull'adeguato  accesso  dall'esterno,   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono  definiti,  per  il  perseguimento  delle
predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle  risorse
finanziarie connesse con le  facolta'  assunzionali  delle  pubbliche
amministrazioni. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore  e  piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita  dal  personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al  contempo,  ridurre
il numero dei  contratti  a  termine,  le  amministrazioni  pubbliche
possono  bandire,  nel  rispetto  del  limite   finanziario   fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato,  negli  ultimi
cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze  dell'amministrazione
che emana il  bando,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
prestati  presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli   organi
politici. Le procedure selettive di cui  al  presente  comma  possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50  per  cento,  in  alternativa  a  quelle  di  cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio  2013-2015  a  valere  sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto  scuola  la  disciplina
specifica di settore. 
  7. Per meglio realizzare le finalita' del comma  6  possono  essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti  di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto  dell'effettivo  fabbisogno  di
personale e delle risorse finanziarie dedicate. 
  8. Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita'  volti
a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015,  gli  enti
territoriali  che  hanno  vuoti  in   organico   relativamente   alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del  loro  fabbisogno  e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,  procedono,  in
deroga a quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  all'assunzione  a   tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando  una  specifica
richiesta alla Regione competente. 
  9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione  triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39,  comma  1,  della
legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  relativa  al  periodo  2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi  dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo  determinato  dei  soggetti
che hanno maturato, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle  proprie  dipendenze.
La proroga puo' essere disposta, in relazione  al  proprio  effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da  assumere  a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale  di  cui
al  precedente  periodo,  fino  al  completamento   delle   procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 
  10. Le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali,  tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9  nel  rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma  5.
Per gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  tenuto  conto  dei
vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,  si  procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e  9,  anche  con  riferimento  alle
professionalita' mediche e  del  ruolo  sanitario,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare  entro  tre  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto  previsto  dall'articolo  10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
  11.  All'articolo  10,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le  deroghe  di  cui  al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di  stabilita'  e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa  per
il  personale  e  il  regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo
personale educativo e scolastico". 
  12. All'articolo 114,  comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole  "ed  educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 
  13. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga  o  il  rinnovo  dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del  sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le  risorse  finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia  di
contenimento della spesa complessiva di personale. 
  14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila  puo'
prorogare o rinnovare i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
previsti  dall'articolo  2,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del  sistema  derogatorio  previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite  massimo  di  spesa  di  1
milione di euro per ciascun anno a  valere  sulle  disponibilita'  in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita'  interno
e della vigente normativa in  materia  di  contenimento  della  spesa
complessiva di personale. 
  15. La disposizione dell'articolo  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre  2011  n.  183,  si  applica  anche  ai  concorsi   per   il
reclutamento del personale  di  magistratura.  Le  entrate  derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai  concorsi  per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  della
giustizia. 
  16. Per gli  enti  di  ricerca,  l'autorizzazione  all'avvio  delle
procedure concorsuali  e'  concessa  in  sede  di  approvazione,  con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
dell'organico. 
 
CAPO II
MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

                               Art. 5 
 
              (Disposizioni in materia di trasparenza, 
           anticorruzione e valutazione della performance) 
 
  1. Al fine di concentrare  l'attivita'  della  Commissione  per  la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150, sui compiti  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione   nelle   pubbliche   amministrazioni,   sono   trasferite
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 46  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia
di misurazione e valutazione della performance di cui  agli  articoli
7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  2. Il collegio di indirizzo e controllo  di  cui  all'articolo  46,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e'  integrato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla
pubblica  amministrazione,  esperti  in  tema  di  servizi  pubblici,
management,  misurazione  della   performance   e   valutazione   del
personale. 
  3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n.  165
del  2001,  con   regolamento,   organizza   la   propria   attivita'
distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo
da quello relativo alla contrattazione. 
  4. Sono trasferite  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le
funzioni della  predetta  Commissione  in  materia  di  qualita'  dei
servizi pubblici. 
  5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La  Commissione  e'  organo
collegiale composto dal Presidente e da  due  componenti  scelti  tra
esperti    di     elevata     professionalita'     anche     estranei
all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata  esperienza
in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti
sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunita'  di
genere,  con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  previo  parere  favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza  dei
due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione,  i  due  componenti  su  proposta  del
Ministro   dell'interno   e   del   Ministro    per    la    pubblica
amministrazione.". 
  6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono abrogati. 
  7.  Il  Presidente  e  i  componenti  della  Commissione   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  gia'
insediati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e  dei  nuovi
componenti. Le proposte di nomina del  Presidente  e  dei  componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico  della  finanza
pubblica. 
 
                               Art. 6 
 
        (Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e 
                 sulle concessionarie autostradali) 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.  217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
  "4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere  altresi'
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC: 
a) il servizio  di  controllo  del  personale  aeroportuale  e  degli
   equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il  possesso  delle
   previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da  quelli
   interni alle aerostazioni, accedono alle aree  sterili  attraverso
   le aerostazioni passeggeri; 
  b) il controllo del personale aeroportuale, e  di  qualunque  altro
soggetto, compresi gli  oggetti  trasportati  ed  il  possesso  delle
previste autorizzazioni, che, attraverso  varchi  diversi  da  quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle  aree  sterili,  nonche'  il
controllo dei veicoli  che,  muniti  delle  previste  autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli. 
  4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono  svolti  secondo  le
procedure  indicate  dal  Programma  nazionale   per   la   sicurezza
dell'aviazione civile, con la supervisione  della  forza  di  polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza. 
  4-quinquies. La supervisione sui servizi di  controllo  di  cui  al
comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e  con  le
modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza  Aeroportuali,  con  il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.". 
  2. Dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. All'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, dopo il nono periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Al  fine  di
assicurare   la   continuita'   dell'attivita'   di   vigilanza   sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente  comma
non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente  per
lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del  relativo
onere  si  provvede  mediante  l'attivazione  della   procedura   per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.". 
  4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni,  la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'  e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro  per
l'anno 2013 e 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante per la  concorrenza
ed il mercato  anticipa,  nei  limiti  di  stanziamento  del  proprio
bilancio,  le  risorse  necessarie  per  la  copertura  degli   oneri
derivanti  dall'istituzione   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti e del suo finanziamento, nella misura  di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2014.  Le
somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante  per   la
concorrenza ed il mercato a valere sulle  risorse  di  cui  al  primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione  del  contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante per la concorrenza ed  il
mercato, nell'ambito delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  assicura
all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti,   tramite   apposita
convenzione, il necessario supporto economico e  finanziario  per  lo
svolgimento delle  attivita'  strumentali  all'implementazione  della
struttura   organizzativa   dell'Autorita'   di    regolazione    dei
trasporti;". 
 
                               Art. 7 
 
       (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, 
di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, 
     di lavoro carcerario, nonche' di interpretazione autentica) 
 
  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) ad accedere a un programma di assunzione  in  una  pubblica
amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di
studio ed alle professionalita' possedute,  fatte  salve  quelle  che
richiedono il possesso di specifici requisiti;"; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Alle assunzioni di cui  al  comma  1,  lettera  e-bis),  si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei  posti
vacanti nelle piante organiche delle  Amministrazioni  interessate  e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di  assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai  testimoni  di
giustizia il diritto  al  collocamento  obbligatorio  con  precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23  novembre  1998  n.
407, in materia  di  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai  sensi
dell'articolo 17-bis, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui  all'articolo
10, comma 2, sono stabilite  le  relative  modalita'  di  attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.». 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Al fine di assicurare la funzionalita'  e  la  razionalizzazione
della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  31   marzo   2005,   n.   45,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89,  a  stipulare,  a
condizioni di reciprocita', uno  o  piu'  convenzioni  anche  con  il
Ministero della  difesa  per  l'espletamento  delle  attivita'  delle
commissioni mediche ivi previste anche nei  confronti  del  personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo  1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge  n.  89  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e
le per le modalita' di funzionamento  delle  commissioni  di  cui  al
comma 1, di prima e di  seconda  istanza,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  ferme  restando  le  funzioni  di
presidente della Commissione assunte  da  un  appartenente  ai  ruoli
professionali  dei  sanitari  della  Polizia   di   Stato,   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334.  Ai
fini dell'applicazione del  presente  articolo,  i  riferimenti  alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni  mediche  contenute
nei predetti  decreti,  nonche'  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  si  intendono  riferiti  alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1  del  presente  articolo.  La
competenza territoriale delle commissioni,  nonche'  l'organizzazione
delle stesse  e  le  modalita'  per  l'avvio  delle  attivita',  sono
definite con decreto del capo  della  polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza,  anche  in  relazione  ai  contenuti  delle
convenzioni di cui al comma 1."; 
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui
   comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione  del
   decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,". 
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse  umane,  strutturali  e  finanziarie  delle   Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  sulla  base
delle  quote  e  dei  criteri  di  computo  previsti  dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata  secondo  la  legislazione  vigente.  All'esito   della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari
alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo  stato
esistente. La disposizione del presente comma deroga  ai  divieti  di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel  caso
in  cui  l'amministrazione   interessata   sia   in   situazione   di
soprannumerarieta'. 
  7. Il Dipartimento per la funzione  pubblica  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6. 
  8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o  internati,  anche  quelli  ammessi  al  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354,  e  successive  modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e'  concesso  un  credito  di
imposta mensile nella misura massima  di  settecento  euro  per  ogni
lavoratore assunto.". 
  9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni  di  avvocati  dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  di  €.  272.000,00  e  della  vigente  dotazione  organica,  a
decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello  Stato  con  anzianita'  di
servizio  di  otto  anni  nella   qualifica,   previo   giudizio   di
promovibilita' e secondo l'ordine  di  merito,  anche  in  deroga  al
limite di accantonamento e conferimento fissato  dall'art.  5,  primo
comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103. 
 
                               Art. 8 
 
      (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale 
                        dei vigili del fuoco) 
 
  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di  efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la  dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del  predetto  Corpo  e'
incrementata di 1.000 unita'. 
  2. In prima applicazione, per la copertura  dei  posti  portati  in
aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1,  e'
autorizzata  l'assunzione  di  un  corrispondente  numero  di  unita'
mediante  il  ricorso  in  parti  uguali  alle  graduatorie  di   cui
all'articolo  4-ter  del  decreto-legge  20  giugno  2012,   n.   79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di  euro
5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno  2014  e  di
euro 39.798.173 a decorrere dall'anno  2015.  Ai  predetti  oneri  si
provvede mediante la corrispondente riduzione degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  "Soccorso
civile". 
  4. Ai fini delle  assunzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  da
effettuarsi con la medesima  ripartizione  di  cui  al  comma  2,  e'
prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate
a partire  dal  1°  gennaio  2008,  di  cui  all'articolo  4-ter  del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  euro  84.105.233  per
l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015. 
  6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in   contesti   di   particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle  persone,
puo' realizzare interventi di  soccorso  pubblico  integrato  con  le
regioni e le province  autonome  utilizzando  la  propria  componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale  attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e  le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse.  I  relativi
oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
  6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di  cui  al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.". 
  7. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.151,  si
applicano anche agli stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono   adeguate   le   procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999. 
 
                               Art. 9 
 
          (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e 
                   culturali italiane all'estero) 
 
  1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti: 
  "12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili  esigenze  didattiche  o  amministrative,  che  non
trovino  gradatamente  idonea  soluzione  attraverso  il  ricorso  al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo  653  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o  con  le  operazioni  di
mobilita'  del  personale  scolastico  a  tempo  indeterminato   gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo'  essere
conservato, ad invarianza di  spesa,  un  limitato  numero  di  posti
vacanti e disponibili nel contingente di  cui  all'articolo  639  del
medesimo decreto legislativo,  sui  quali  possono  essere  assegnate
unita' di personale, da individuare tra  coloro  utilmente  collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto  legislativo
16 aprile 1994, n.297, riformulate  sulla  base  di  prove  selettive
antecedenti  al  6  luglio  2012,  nonche'  i  dirigenti   scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima  del  6
luglio 2012, ai  sensi  dell'articolo  46  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per   il   quadriennio   2002-2005   dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento  di  cui  all'articolo  639  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli  affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti  di  cui  al  primo  periodo,  fermo  restando  il
raggiungimento del livello medio  annuo  dei  risparmi  scontati  nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma  12.  Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la  finanza
pubblica.". 
  2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Insegnamento  di
materie obbligatorie secondo la legislazione locale  o  l'ordinamento
scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale"; 
b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" sono inserite le  seguenti:
   "o italiano a contratto locale, residente nel paese  ospitante  da
   almeno un anno"; 
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art.  639,
gli insegnamenti di materie  obbligatorie  previste  nell'ordinamento
scolastico  italiano,  individuate  con  provvedimenti  adottati   di
concerto  tra  il  Ministro  degli  affari  esteri  e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  possono  essere
affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale
italiano o straniero, avente una  conoscenza  della  lingua  italiana
adeguata ai compiti lavorativi e residente  nel  paese  ospitante  da
almeno un anno, in possesso dei requisiti  previsti  dalla  normativa
italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri  e  le
procedure di assunzione di detto personale."; 
d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:
   "commi 1 e 1 bis". 
  3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
 
CAPO III
Misure per il potenziamento delle politiche di coesione

                               Art. 10 
 
  (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione) 
 
  1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione  di  cui
all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine  di  assicurare
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  119,  comma  5,
della  Costituzione  e   rafforzare   l'azione   di   programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di   seguito
denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni  relative
alla politica di  coesione  sono  ripartite  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui  ai
seguenti commi. 
  2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni  titolari  di
programmi e delle relative autorita' di gestione, la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in particolare: 
  a)   nell'attivita'   istruttoria   cura   il   raccordo   con   le
amministrazioni  statali  e  regionali  competenti  ai   fini   della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di  destinazione  territoriale  delle  risorse  della  politica  di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria
miranti  ad  accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione  Europea,
nonche' all'impiego del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo  sviluppo
regionale; 
  b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati  dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle  politiche  di
coesione; 
  c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con  le  amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e  dati  sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure  di  accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con  le
   istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di  definizione
   delle politiche di sviluppo regionale e  di  verifica  della  loro
   realizzazione,  predisponendo,   ove   necessario,   proposte   di
   riprogrammazione; 
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi  in  materia  di
   sviluppo regionale; 
f) cura  l'istruttoria  relativa  all'esercizio  dei  poteri  di  cui
   all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88  del  2011,
   al fine di assicurare l'efficace utilizzo  delle  risorse  per  la
   politica di coesione. 
  3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli  atti  di
indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al
Fondo per lo sviluppo e la coesione: 
  a)  opera  in  raccordo  con  le  amministrazioni   competenti   il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi  e  degli
interventi della politica di coesione,  anche  attraverso  specifiche
attivita' di verifica, ferme restando  le  funzioni  di  controllo  e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
b) esercita  funzioni  di  sostegno  e  di  assistenza  tecnica  alle
   amministrazioni che gestiscono programmi europei o  nazionali  con
   obiettivi  di  rafforzamento  della  coesione   territoriale   sia
   attraverso apposite iniziative di formazione del  personale  delle
   amministrazioni interessate, che con  l'intervento  di  specifiche
   strutture di sostegno per l'accelerazione e la  realizzazione  dei
   programmi, anche con  riferimento  alle  procedure  relative  alla
   stesura e gestione di bandi pubblici; 
  c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di  gestione  di
programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a  carattere
sperimentale; 
  d) da' esecuzione  alle  determinazioni  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato  lo
statuto   dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori,  stabilisce  i
principi e le modalita' di adozione dei  regolamenti  e  degli  altri
atti generali che disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia,  prevedendo  altresi'  forme  di  rappresentanza  delle
amministrazioni,  anche  territoriali,   coinvolte   nei   programmi.
L'Agenzia  dispone  di  una  dotazione  organica  di  200  unita'  di
personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
Sono  organi  dell'Agenzia:  il  direttore  generale;   il   comitato
direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La  partecipazione  al
Comitato  direttivo  dell'Agenzia  non  comporta  alcuna   forma   di
compenso.  L'Agenzia  assicura   lo   svolgimento   delle   attivita'
strumentali  e  di  controllo  interno  nell'ambito   delle   risorse
disponibili o per il tramite della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di  lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  per  il  comparto  Ministeri.  Con  contestuale  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato, e' nominato il direttore generale scelto  tra  personalita'
di comprovata esperienza nella materia delle politiche  di  coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  per  la
pubblica  amministrazione,  sono  trasferite  alla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni
rispettivamente attribuite, le unita'  di  personale  di  ruolo  e  i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la  loro  residua  durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per  lo
sviluppo  e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla  Direzione  generale  per   l'incentivazione   delle   attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da  esercitare
entro  30  giorni   dalla   conversione   in   legge   del   presente
decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente  ridotte  le  dotazioni   organiche,   le   relative
strutture  e  le  risorse  finanziarie  e  strumentali  del  medesimo
ministero.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono   l'inquadramento
previdenziale  di   provenienza.   Al   personale   dell'Agenzia   e'
riconosciuto il trattamento economico complessivo gia'  in  godimento
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  senza  che  da
cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di  cui
al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero  nei  ruoli  dell'Agenzia  e
gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in  servizio  a
qualunque titolo. Al fine di consentire il piu' efficace  svolgimento
dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con  le
istituzioni nazionali  ed  europee,  con  il  medesimo  decreto  sono
stabilite le procedure selettive per l'assegnazione  alla  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  di  un  numero  massimo  di  50  unita'
nell'ambito del personale  oggetto  di  trasferimento  ai  sensi  del
presente comma, e, comunque, per  un  onere  non  superiore  ad  euro
1.100.000 annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale  assegnate  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono  organizzate  in  una
struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo  7,  comma  3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.  Nelle  more  della
definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture
del Ministero dello sviluppo  economico,  gli  incarichi  di  livello
dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento  sono
mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque  fino  all'effettiva
operativita' dell'Agenzia e, relativamente ai  contratti  di  cui  ai
commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla  normativa
vigente, previa indisponibilita' della medesima quota utilizzabile  a
valere sulla dotazione organica dei  dirigenti  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e  5  pari  ad  euro  1.450.000
annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  1.450.000  euro
per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri e quanto a 950.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000  euro annui a  decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'articolo  61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le  relative  risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro  delegato  per  la  politica  di
coesione territoriale,  sono  definite  le  procedure  di  spesa,  le
modalita'  di   gestione   delle   risorse   e   la   rendicontazione
dell'utilizzo  delle  risorse  in  attuazione  dei  programmi   delle
delibere CIPE. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  10. Fino alla effettiva operativita'  dell'Agenzia,  come  definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica
assicura la continuita' della  gestione  amministrativa,  nonche'  la
tempestiva ed efficace attuazione  degli  adempimenti  connessi  alla
fine  del  ciclo  di  programmazione  2007-2013  e  all'avvio   della
programmazione 2014-2020. 
  11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e  dell'Agenzia  preposte,  per
quanto  di  competenza,  a  funzioni  di   coordinamento,   gestione,
monitoraggio e controllo  degli  interventi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali europei anche per il periodo  2014-2020,  e'  autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel
numero massimo di 120  unita'  altamente  qualificate,  eventualmente
anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa  vigente,
per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico,  appartenente
all'Area  terza.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalita' di
attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del
personale mediante la  Scuola  nazionale  dell'Amministrazione  e  la
ripartizione del personale tra  le  amministrazioni  interessate.  Il
personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le  funzioni
per le quali  e'  stato  assunto  e  non  puo'  essere  destinato  ad
attivita' diverse da quelle direttamente riferibili  all'impiego  dei
Fondi  strutturali  europei  e  al  monitoraggio   degli   interventi
cofinanziati dai Fondi europei. 
  12. Agli oneri derivanti dal  comma  11,  pari  ad  euro  5.520.000
annui, si  provvede,  per  il  periodo  di  validita'  dei  programmi
2014-2020,  per  euro  4.195.680  annui  a   carico   delle   risorse
finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito  dei
programmi  operativi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali   europei
2014-2020 a titolarita' delle Amministrazioni presso cui il  predetto
personale viene assegnato, nonche' a carico delle risorse finanziarie
del Programma operativo Governance ed assistenza  tecnica  2014-2020,
per euro 1.324.320 annui, mediante le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  13. Sulla base di specifica comunicazione  del  Dipartimento  della
funzione   pubblica    sull'assegnazione    dei    funzionari    alle
Amministrazioni di cui al comma  11,  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  provvede  a  versare,  annualmente,  all'entrata  del
bilancio dello Stato le risorse di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo,  imputandole,  per  la  parte  di  pertinenza  dei  singoli
programmi operativi, nelle more  della  rendicontazione  comunitaria,
alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita' di  cui  al  comma  11
sono iscritte corrispondenti risorse sui  pertinenti  capitoli  degli
stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il
Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate  ai  sensi  del
presente  comma  sui  corrispondenti  rimborsi  disposti  dall'Unione
europea a fronte delle spese rendicontate. 
  14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si  provvede
mediante la programmazione di  indisponibilita'  di  posti  a  valere
sulle facolta' assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11,
previa autorizzazione e verifica della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
 
CAPO IV
Misure in materia ambientale.

                               Art. 11 
 
    (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo 
      della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia) 
 
  1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 
  "1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), i produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
a titolo professionale, o che effettuano operazioni  di  trattamento,
recupero,  smaltimento,  commercio  e  intermediazione   di   rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori. 
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i produttori e  i  gestori  dei  rifiuti  diversi  da
quelli di cui al comma 1. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
specificate le categorie di soggetti  di  cui  al  comma  1,  e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della  direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie  di  soggetti  a  cui  e'  necessario
estendere  il  sistema  di  tracciabilita'   dei   rifiuti   di   cui
all'articolo 188-bis.". 
  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio  e  intermediazione  di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il  termine  iniziale
di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. 
  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche'  per  i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del
d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. 
  4. Entro il 3 marzo  2014  e'  adottato  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto
dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di
cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n.
152 del 2006. 
  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal  1°  ottobre
2013. 
  6. Sono abrogati: 
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006; 
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
   del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  "Termini  di
   riavvio  progressivo  del  SISTRI",  pubblicato   nella   Gazzetta
   Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina
comunitaria, alla semplificazione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, anche  alla  luce  delle  proposte  delle
associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze
delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  le  semplificazioni
sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni
sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione  dei  costi
di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante  integrazioni
con altri sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilita'  delle
merci e delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la
delega  della  gestione  operativa  alle  associazioni   di   utenti,
debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed
organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma,  e
ad assicurare la  modifica,  la  sostituzione  o  l'evoluzione  degli
apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici
per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione  dei
costi e del miglioramento dei processi produttivi  degli  utenti,  il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy,
a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti
pubblici o societa' interamente a capitale  pubblico,  opportunamente
elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai  regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate
la sicurezza e  l'integrita'  dei  dati  di  tracciabilita'.  Con  il
decreto di cui al presente  comma  sono,  altresi',  rideterminati  i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscale
successivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi" 
  8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni  di  cui  al
comma 7 si procede entro il 3  marzo  2014;  tale  data  puo'  essere
differita,  per  non  oltre  sei  mesi,  con  decreto  del   Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  mare  se  cio'  si
renda necessario al fine  di  rendere  operative  le  semplificazioni
introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per
oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e  finalita'
vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e
che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di
costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda
l'operativita' del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La  commissione
di collaudo si compone  di  tre  membri  di  cui  uno  scelto  tra  i
dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a  e
due  tra  professori  universitari  di   comprovata   competenza   ed
esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi  oneri
si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis  del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  9.  All'esito  dell'approvazione  delle  semplificazioni  e   delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e  in  considerazione  delle
modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di  cui
al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service
management s.p.a. e  il  relativo  piano  economico-finanziario  sono
modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo  188-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle  risorse  derivanti
dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis. 
  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  SISTRI  senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attivita'  di
audit dei costi, eseguita da  una  societa'  specializzata  terza,  e
della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del  SISTRI  dei
contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013
e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia' versato  dal  Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.
Il pagamento e' subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'  di
cui al comma 8. 
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  e'
obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai
soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo
arco temporale. 
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del
2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole   :   "(nuovo
produttore)". 
  13.  E'  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18
febbraio 2011, n.  52,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo
articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro
medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del
SISTRI, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti  ne'  altri
oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve  alle  funzioni  di
monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge  25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei
confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.". 
 
                               Art. 12 
 
(Disposizioni  in  materia  di  imprese   di   interesse   strategico
                             nazionale) 
 
  1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  necessarie  per
assicurare   il   rispetto   delle   prescrizioni    di    legge    e
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA  di  Taranto,  in  considerazione  dell'urgente  necessita'   di
provvedere  e  di  evitare  ulteriori  ritardi,  e'  autorizzata   la
costruzione e la  gestione  delle  discariche  per  rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel  perimetro  dell'impianto
produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia,
che hanno ottenuto parere di compatibilita' ambientale e  valutazione
d'impatto ambientale positivi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al  conferimento
dei rifiuti prodotti dall'attivita'  dell'ILVA  di  Taranto  e  dagli
interventi necessari per il risanamento ambientale. 
  2. Le modalita' di costruzione e di gestione  delle  discariche  di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata  protezione
ambientale e sanitaria, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta  del  sub
commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la  protezione  e  ricerca
ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale  (ARPA)
della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di
Statte, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. 
  3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti  con
parti correlate in corso  d'esecuzione  alla  data  del  decreto  che
dispone  il   commissariamento   dell'impresa,   ove   questi   siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di  cui
ai commi 5 e 6 del predetto  articolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai  rapporti  di  lavoro  subordinato
nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter  e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  4. La disciplina  della  responsabilita'  per  il  commissario,  il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di  cui  all'articolo  1,
comma 9 del decreto-legge n. 61  del  2013,  deve  intendersi  estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente  delegati  che  curino  la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5  e  6  del
medesimo articolo. 
  5. I finanziamenti  a  favore  dell'impresa  commissariata  di  cui
all'articolo 1, comma 1  del  decreto-  legge  n.  61  del  2013,  in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o
sottoposte a comune  controllo,  funzionali  alla  predisposizione  e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto  articolo
sono prededucibili ai  sensi  e  agli  effetti  di  cui  all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza  con
le prescrizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le  modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo  dell'Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della  regione  Puglia,
prevedendo anche misure di compensazione  ambientale  per  il  Comuni
interessati. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6,  sono  a
carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 
 
                                Cancellieri, Ministro della giustizia 
 
                                Carrozza, Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Bray,  Ministro  dei  beni  e   delle
                                attivita' culturali e del turismo 
 
                                Trigilia, Ministro  per  la  coesione
                                territoriale 
 
                                Bonino, Ministro degli affari esteri 
 
                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Orlando,  Ministro  dell'ambiente   e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 
 
                                De Girolamo, Ministro delle politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri