Approvato, poche ore fa, il decreto legge su «misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca»,presentato dal ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza.
All'interno del pacchetto è previsto il divieto dell'uso delle SIGARETTE ELETTRONICHE negli edifici comunali.
I proventi derivante da tale violazione saranno riassegnati al ministero della Salute "per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo".
A dopo per gli approfondimenti.
All'interno del pacchetto è previsto il divieto dell'uso delle SIGARETTE ELETTRONICHE negli edifici comunali.
I proventi derivante da tale violazione saranno riassegnati al ministero della Salute "per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo".
A dopo per gli approfondimenti.
Mario Serio
Riproduzione Riservata
Art.4
Tutela della salute nelle scuole
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "l-bis.
Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge Il novembre 1975, n. 584.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, Sono versatì all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento delFattività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall 'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
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Riproduzione Riservata
AGGIORNAMENTO DI G. 11 SETTEMBRE
BOZZA DECRETO SCUOLA
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Art.4
Tutela della salute nelle scuole
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "l-bis.
Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge Il novembre 1975, n. 584.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, Sono versatì all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento delFattività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall 'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
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