lunedì 26 agosto 2013

Modifiche al decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validita' della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 agosto 2013
Modifiche al decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validita' della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni. (13A07120) (GU Serie Generale n.199 del 26-8-2013) 


 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione  iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che
ha recepito la direttiva 2003/59/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante
"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011,  n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286,  nonche'  attuazione  della  direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE  concernente
la patente di  guida",  ed  in  particolare  il  Cappo  II  che  reca
modifiche al predetto decreto legislativo n. 286 del 2005; 
  Visto il proprio decreto 17 aprile 2013, recante  "Disposizioni  in
materia di rilascio del documento comprovante la  qualificazione  per
l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di  persone
e cose, denominata  qualificazione  CQC",  pubblicato  nella  G.U.  3
maggio 2013 n. 102, ed in particolare l'articolo 3, comma 2 che,  tra
l'altro, stabilisce che la qualificazione CQC, rilasciata ai titolari
di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 17 del piu' volte  citato
decreto legislativo n. 286 del 2005, e' valida fino  al  9  settembre
2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello  di
cose; 
  Vista la "Relazione della Commissione  al  Parlamento  Europeo,  al
Consiglio, al Comitato Economico e  Sociale  Europeo  e  al  Comitato
delle Regioni", di cui al documento prot. COM (2010) 385 final del 12
luglio 2012, dalla quale risulta che Belgio,  Germania,  Lussemburgo,
Paesi  Bassi  e  Svezia  e,  per  talune  ipotesi  specifiche,  anche
Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilita'  di
fissare  il  termine  per  il  completamento  della  prima  fase   di
formazione periodica dei conducenti a cui sono  riconosciuti  diritti
acquisiti ai sensi dell'articolo 4, della Direttiva 2003/59/CE,  alla
data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di  categoria
D o DE, e 2016 per quelli di patente di  categoria  C  o  CE,  giusto
accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato  patenti  del
27 maggio 2009 e comunicato ai  membri  del  Comitato  con  nota  dei
Servizi della Commissione prot.  n.  E3/AC/mv  (2008)  58675  del  1°
luglio 2009; 
  Ritenuto  opportuno  riconoscere  anche  ai   conducenti   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  e
successive  modificazioni,  la  possibilita'  di  usufruire  di  tale
maggior termine, in luogo  di  quello  piu'  ristretto  previsto  dal
suddetto articolo 3, comma 2, del DD 17 aprile 2013, al fine  di  non
gravare  l'autotrasporto  nazionale  di  costi  di   formazione   non
sostenuti dagli altri Stati membri e mantenere, sotto  tale  profilo,
pari condizioni di concorrenza; 
  Ritenuto quindi necessario rideterminare la data di scadenza  della
validita' della qualificazione professionale di  tipo  CQC  posseduta
dai soggetti titolari dei predetti diritti acquisiti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del  Capo   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
                   e statistici del 17 aprile 2013 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
17 aprile 2013, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. Non puo' piu' essere richiesto il  documento  comprovante  la
qualificazione CQC, ai sensi  del  comma  1,  oltre  le  date  del  9
settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014  per
quello di cose. 
    3. La  qualificazione  CQC,  rilasciata  ai  sensi  del  presente
articolo, e' valida fino al 9 settembre  2015  per  il  trasporto  di
persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose». 
 
 Art. 2 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Al fine  di  assicurare  parita'  di  trattamento  tra  tutti  i
conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del 17 aprile 2013, come inserito  dall'articolo  1  del
presente decreto, si applicano anche ai  conducenti  che  hanno  gia'
frequentato corsi di formazione periodica o  che  a  cio'  provvedono
dopo l'entrata in vigore del  presente  decreto.  Conseguentemente  i
predetti corsi sono da considerarsi utili a  rinnovare  la  validita'
carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9  settembre
2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021,  se
per il trasporto di cose. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 6 agosto 2013 
 
                                     Il capo del dipartimento: Fumero