REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2012, proposto da:
Sergio Campri, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Difensore Civico-Dott.Bruno Battistini; Dirigente Viabilità Comune Forlì-Ing.Borghesi Gian Piero, rappresentato e difeso dall'avv. Art. 116 C.P.A. - Accesso Difesa In Proprio, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 64417 del 20 agosto 2012, nonché del provvedimento prot. 309 del 1 ottobre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dirigente Viabilità Comune Forlì-Ing.Borghesi Gian Piero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha adito il Tar per ottenere l’annullamento del parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti.
Il ricorso non è stato notificato all’Amministrazione in persona del Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente bensì soltanto al dirigente ed al difensore civico.
Si è costituito in giudizio il solo dirigente intimato.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va preliminarmente va esclusa la legittimazione passiva del responsabile del procedimento, in quanto l'atto impugnato è imputabile al Comune intimato, rappresentato in sede processuale dal sindaco pro tempore; di conseguenza va estromesso dal processo il responsabile dell'ufficio tecnico urbanistico comunale (T.A.R. Catanzaro Calabria, sez. II, 13 dicembre 2011).
3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile non essendo stata ritualmente intimata l’amministrazione comunale poiché il ricorso non risulta notificato alla stessa in persona del Sindaco pro tempore che è l’organo che rappresenta l'Ente in giudizio ai sensi dell’art. 50, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 262, che riproduce l'art. 36, co. 1, della legge 8 giugno n. 142 del 1990 (Consiglio di Stato sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5584; Consiglio Stato sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280).
3.1. E’, infatti, irrituale la notifica del ricorso non effettuata al Comune in persona del Sindaco pro tempore bensì al dirigente, in quanto, anche se quest'ultimo è competente ad emanare i provvedimenti, che attengono alla specifica materia e settore, l'attività in tal senso svolta è sempre complessivamente riferibile all'amministrazione comunale, a capo della quale si colloca il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente munito di legittimazione passiva (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 155; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, 13 marzo 2007 n. 799; Sezione III, 6 giugno 2005 n. 954 e 11 luglio 2005 n. 1198; T.A.R. Marche, 20 gennaio 2003 n. 8; T.A.R. Basilicata, 3 febbraio 2004 n. 50; T.A.R. Lazio, Sezione II, 8 settembre 2005, n. 6664).
3.2. Del resto il riconosciuto eventuale potere dei dirigenti di promuovere o resistere alle liti riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza dell'Ente, che è l'elemento rilevante in materia di notifica degli atti (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 155).
4. Le spese possono essere compensate essendosi difese personalmente, senza l’ausilio di un difensore, entrambe le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, previa estromissione dal giudizio del dirigente intimato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il 11/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)