Inps
Direzione Centrale Entrate
Roma, 23-08-2013
Messaggio n. 13414
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OGGETTO: | DURC. Recapito del documento esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). |
Tra gli
interventi normativi in materia di semplificazione diretti a favorire
la riduzione dei costi amministrativi per le imprese, particolare
rilevanza hanno rivestito le disposizioni finalizzate a favorire
l’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione
tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i
professionisti.
Ciò in attuazione della previsione
del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) - che dispone che tutte le comunicazioni tra la
Pubblica amministrazione e le imprese – relative a presentazione di
istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti -
avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Le modalità di attuazione di tale
disposto, sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato,
al 1 luglio 2013, il termine a partire dal quale le Pubbliche
Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni
in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso
provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista
una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati,
informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica
Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per
mezzo della posta.
Al riguardo, è stato definito che
l’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e
Pubbliche Amministrazioni dovesse avvenire in maniera graduale, mediante
l’elaborazione di programmi di informatizzazione delle comunicazioni
con le imprese in cui siano fissati obiettivi intermedi a cadenza almeno
semestrale.
Contestualmente il legislatore ha
definito l'obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo
pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse.
Con effetto dal 1 luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento.
Infatti, da tale data, ai sensi
dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 172/2012 l'obbligo di comunicare il
proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29
novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese
individuali.
Il quadro normativo fin qui tracciato (1),
ha reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato
per notificare i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) alle
stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese
richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente
l'acquisizione diretta del Documento da parte di queste ultime (2).
Si è stabilito, pertanto, da una parte
che la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento
della PEC, e dall'altra l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento
della domanda, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC
al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal
richiedente, verrà trasmesso.
In ragione della funzione che assolve il
DURC nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, ferma
restando la decorrenza fissata dalle norme citate, si è pervenuti, con
Inail e Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, alla decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo
a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai
richiedenti esclusivamente tramite PEC. Ciò per consentire agli utenti
dello "Sportello Unico Previdenziale", attraverso una opportuna
informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli
effetti correlati all’assenza di valorizzazione del dato della PEC,
ormai obbligatoria alla luce di quanto esposto.
In tal modo si è inteso escludere il
possibile determinarsi di effetti pregiudizievoli per il sistema
economico già gravato da una situazione di crisi strutturale.
In tal senso, in concomitanza con il 1
luglio 2013, sulla procedura Sportello Unico Previdenziale è stato
inserito un messaggio informativo (3) che comunica, nei
termini sopra riportati, la decorrenza dell'obbligatorietà
dell'indicazione dell'indirizzo PEC nella richiesta.
A decorrere dal 2 settembre 2013,
pertanto, l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il
sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta
registrazione, nell’apposito campo, dell'indirizzo PEC della stazione
appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla stessa data, sia per le Pubbliche
Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati
dall'Inail, dalle Casse Edili e dall’Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Le indicazioni da seguire nella fase di
compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono
disponibili nei "Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da
ricevere tramite PEC" pubblicati su www.sportellounicoprevidenziale.it.
Crudo
Note
(1) Quadro normativo
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale)
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Art 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La norma introduce l'obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria.
I professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l'indirizzo PEC ai rispettivi ordini.
Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull'Indice delle PA. Inoltre, tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettare tale trasmissione.
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Art. 5. ha esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione l’obbligo della comunicazione della PEC. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.
(2) cfr circolare n.12/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(3) Testo messaggio Sportello Unico Previdenziale “Per le richieste di DURC presentate dal 2 luglio 2013 a cura delle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, dalle SOA nonché dalle imprese è obbligatorio procedere alla indicazione dell’indirizzo PEC al quale sarà recapitata la certificazione.
Dal 2 settembre 2013 il sistema non consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non è stato indicato l’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. Dalla stessa data, inoltre, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’INAIL, dall’INPS e dalla Casse Edili esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Le modalità di compilazione sono descritte nei “manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su questo sito.”
Messaggio numero 13414 del 23-08-2013.pdf