Niente indennizzo da ritardo per i procedimenti concernenti le attività produttive soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (scia).
L’articolo 28 del dl 69/2013 ha introdotto, con moltissime limitazioni al proprio campo applicativo, l’indennizzo per sanzionare il ritardo con il quale le pubbliche amministrazioni attendono ai propri doveri.
La scia è un titolo di abilitazione all’esercizio di un’attività imprenditoriale che viene formato direttamente dal privato, quindi la vastissima gamma di attività produttive che si avviano con la scia, non ricade nel campo di applicazione dell’indennizzo da ritardo, per la semplice ragione che non è materialmente e giuridicamente possibile si formi ritardo da parte dell’amministrazione, in quanto mancano due presupposti: la presentazione di un’istanza e la formazione di un provvedimento amministrativo.