Suprema Corte di Cassazione - sezione IV - sentenza n. 33209 del 31 luglio 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
G.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1006/2011 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 13/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa confisca del veicolo che va disposta.
Svolgimento del processo
Il GUP del Tribunale di Cremona, con sentenza del 13.07.2012, applicava a G.M., ai sensi
degli artt. 444 c.p.p. e segg., in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 186, comma 1 e comma 2 lett. c) e sexies commesso in (OMISSIS), la pena di mesi
due e giorni venti di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita con 88 giorni di lavoro di
pubblica utilità, con la sospensione della patente di guida dell'imputato per il periodo di anni
uno.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e concludeva chiedendo alla Corte di
Cassazione di volerla annullare limitatamente alla parte relativa alla omessa confisca del
veicolo con ogni conseguente statuizione.
Il Procuratore generale ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per il seguente motivo:
1) Violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) in quanto erroneamente il G.I.P. del
Tribunale di Cremona aveva omesso di disporre la confisca dell'autovettura condotta
dall'imputato e di sua proprietà, sebbene l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisca che
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo condotto dal trasgressore.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il G.I.P. del Tribunale di Cremona infatti erroneamente ha omesso di disporre la confisca
dell'autovettura condotta e di proprietà dell'imputato, sebbene la norma di cui all'art. 186
C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisca che all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.
Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con la sentenza di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nessuna
preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo
questa equiparata ad una sentenza di condanna.
Quanto poi alla modifica operata dalla L. n. 120 del 2010, secondo cui la confisca deve essere
qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, si osserva che secondo il
condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche se la L. 29 luglio 2010, n.
120, con l'art. 224 ter C.d.S., ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale da penale ad
amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio di legalità previsto
dalla L. n. 689 del 1981, art. 1.
Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo,
ma si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anzichè
penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza
delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene per
altra sanzione amministrativa accessoria, quella della sospensione della patente di guida, che il
giudice è ugualmente obbligato a disporre (Sez.4, 6.10.2010, n.41080, in CED Rv.248912). La
sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla questione concernente
la confisca dei veicolo con rinvio al Tribunale di Cremona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla questione concernente la confisca
del veicolo al Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013 Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
G.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1006/2011 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 13/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa confisca del veicolo che va disposta.
Svolgimento del processo
Il GUP del Tribunale di Cremona, con sentenza del 13.07.2012, applicava a G.M., ai sensi
degli artt. 444 c.p.p. e segg., in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 186, comma 1 e comma 2 lett. c) e sexies commesso in (OMISSIS), la pena di mesi
due e giorni venti di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita con 88 giorni di lavoro di
pubblica utilità, con la sospensione della patente di guida dell'imputato per il periodo di anni
uno.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e concludeva chiedendo alla Corte di
Cassazione di volerla annullare limitatamente alla parte relativa alla omessa confisca del
veicolo con ogni conseguente statuizione.
Il Procuratore generale ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per il seguente motivo:
1) Violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) in quanto erroneamente il G.I.P. del
Tribunale di Cremona aveva omesso di disporre la confisca dell'autovettura condotta
dall'imputato e di sua proprietà, sebbene l'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisca che
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo condotto dal trasgressore.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il G.I.P. del Tribunale di Cremona infatti erroneamente ha omesso di disporre la confisca
dell'autovettura condotta e di proprietà dell'imputato, sebbene la norma di cui all'art. 186
C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisca che all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.
Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con la sentenza di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nessuna
preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo
questa equiparata ad una sentenza di condanna.
Quanto poi alla modifica operata dalla L. n. 120 del 2010, secondo cui la confisca deve essere
qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, si osserva che secondo il
condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche se la L. 29 luglio 2010, n.
120, con l'art. 224 ter C.d.S., ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale da penale ad
amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio di legalità previsto
dalla L. n. 689 del 1981, art. 1.
Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo,
ma si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anzichè
penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza
delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene per
altra sanzione amministrativa accessoria, quella della sospensione della patente di guida, che il
giudice è ugualmente obbligato a disporre (Sez.4, 6.10.2010, n.41080, in CED Rv.248912). La
sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla questione concernente
la confisca dei veicolo con rinvio al Tribunale di Cremona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla questione concernente la confisca
del veicolo al Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013 Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013