sabato 6 luglio 2013

Ripartizione dei proventi tra ente proprietario della strada e organo accertatore,Quesito



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e del personale
Direzione Generale per le infrastrutture stradali
Divisione VI

Protocollo N. 2144                                                                        08/05/2013

Oggetto: Quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 142, comma 12 bis del codice della strada, nella parte che prevede la ripartizione dei proventi tra ente proprietario della strada e organo accertatore.
In riscontro al quesito in oggetto trasmesso da codesto ufficio con nota n. 3/65 del 22.04.13, si rappresenta quanto segue.
L'Anas S.p.A. è il concessionario per conto dello Stato, che ne è il proprietario, di tutte le strade statali, compresa quindi la S.S. 16 in riferimento al quesito in oggetto, con le eccezioni relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
In base alla formulazione vigente del secondo periodo del comma 12 bis dell'art. 142 del codice della strada, che stabilisce che le disposizioni del primo periodo del medesimo comma non si applichino alle strade in concessione, discende che per tali strade la ripartizione dei proventi tra ente proprietario ed enti da cui dipende l'organo accertatore non si debba applicare.
Pertanto per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade statali delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al citato comma 12 bis, si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, c. 1, del codice della strada.

Il direttore generale
(Dott.ssa Barbara Marinali)