Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Dipartimento per le infrastrutture,
gli affari generali e del personale
Direzione Generale per le
infrastrutture stradali
Divisione VI
Protocollo
N. 2144 08/05/2013
Oggetto:
Quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 142, comma 12 bis del codice
della strada, nella parte che prevede la ripartizione dei proventi tra ente
proprietario della strada e organo accertatore.
In
riscontro al quesito in oggetto trasmesso da codesto ufficio con nota n. 3/65 del
22.04.13, si rappresenta quanto segue.
L'Anas
S.p.A. è il concessionario per conto dello Stato, che ne è il proprietario, di
tutte le strade statali, compresa quindi la S.S. 16 in riferimento al quesito
in oggetto, con le eccezioni relative alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome.
In
base alla formulazione vigente del secondo periodo del comma 12 bis dell'art.
142 del codice della strada, che stabilisce che le disposizioni del primo
periodo del medesimo comma non si applichino alle strade in concessione,
discende che per tali strade la ripartizione dei proventi tra ente proprietario
ed enti da cui dipende l'organo accertatore non si debba applicare.
Pertanto
per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade statali
delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al citato comma 12 bis,
si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, c. 1, del
codice della strada.
Il direttore generale
(Dott.ssa Barbara Marinali)