Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 marzo – 2
luglio 2013, n. 16555
Svolgimento del processo
1. Il Ministro dell’Interno impugna la sentenza n. 2528 del 2007 del Tribunale di Venezia, che ha accolto l’impugnazione proposta dall’odierno resistente avverso la decisione del Giudice di Pace di Treviso, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Treviso di violazione dell’articolo 157 Codice della Strada, avvenuta il 27 aprile del 2005 e accertata il 7 maggio successivo.
2. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo legittima la contestazione differita, perché effettuata all’esito dell’intervento operato dalla Polizia stradale sul posto in conseguenza di un incidente mortale.
3. Il Tribunale di Treviso accoglieva il primo assorbente motivo di appello proposto dall’odierno resistente, relativo non solo alla mancata immediata contestazione della violazione (non effettuata dalla Polizia stradale intervenuta in conseguenza dell’incidente mortale verificatosi), ma anche alla mancata o apparente motivazione della contestazione differita del 7 maggio 2005, circostanza quest’ultima riscontrata nel caso di specie.
4. Il ricorrente Ministero
articola un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione degli articoli
200 e 201 del Codice della Strada, rilevando che la contestazione differita è
consentita in ogni caso in cui l’intervento sia stato effettuato per gli
accertamenti resi necessari da un grave sinistro stradale e non già per
l’accertamento della sola violazione al Codice della Strada. In questi casi,
infatti, è necessario in primo luogo acquisire tutti gli elementi utili ad
accertare i fatti, che, successivamente elaborati, possono dar luogo
all’accertamento della violazione. Il ricorrente in tal senso richiama Cass.
2007 n, 19981. A tal riguardo, secondo il ricorrente, è sufficiente che come
motivazione della contestazione differita si richiami la circostanza che tale
contestazione è stata emessa “a seguito di incidente stradale” (in tal senso
formula il quesito di diritto).
5. Resiste con controricorso l’intimato, il
quale deduce l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, posto che la
contestazione differita in questione era del tutto priva di qualsiasi
motivazione. Lo stesso resistente trascrive il verbale di contestazione che
reca l’indicazione che l’accertamento fu effettuato il 27 aprile 2005 a seguito
di incidente stradale con feriti. Secondo il resistente, l’accertamento fu
effettuato solo successivamente all’esito dell’elaborazione dei rilievi. Di qui
la mancata puntuale motivazione. La stessa Polizia stradale aveva confermato di
non aver proceduto ad alcuna contestazione il 27 aprile, mancando ogni
motivazione alla contestazione successiva, non potendosi considerare tale
l’inciso “emesso a seguito di incidente letale” contenuto nel verbale
successivo, sia perché non utilizzato come motivazione della contestazione
differita, sia perché risultando essere non altro che una motivazione di stile.
Ad ogni buon fine il controricorrente richiama gli altri motivi di
impugnazione.
6. Il ricorso è infondato e va
rigettato.Il principio richiamato dall’appellante in astratto è corretto, circa
la possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo
intervenuti in loco gli accertatori, ove sia necessario procedere a rilievo ed
accertamenti. Ma occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione
differita, ancorché con motivazione sintetica. Nel caso concreto occorre
rilevare, come correttamente dedotto dal resistente, che il verbale di
contestazione opposto è del tutto privo di motivazione in punto contestazione
differita. Il verbale risulta redatto in data 7 maggio 2005 presso gli uffici
della Polizia stradale (vedi le prime righe) e richiama le “violazioni
accertate il 27 aprile 2005” a seguito dell’intervento in loco per “incidente
stradale con feriti”. Nulla viene indicato a proposito della contestazione
differita. Sul punto vi è una valutazione ampiamente motivata da parte del
giudice di merito e l’Amministrazione non ha formulato censure con riguardo
all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
7. Le spese seguono la soccombenza.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 600,00 (seicento) euro per compensi e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.