mercoledì 3 luglio 2013

Nuovo parere sul corretto utilizzo del check-box



Torna in auge la vecchia questione sul corretto utilizzo dei dissuasori di velocità "a cabina" (c.d. Check-box) a causa di un nuovo parere da parte del Ministero, reso noto solo ora, protocollo 1561 del 13 aprile 2013, ed è di nuovo bufera!!!!

D'altra parte, io mi chiedo ed evidentemente se lo chiedono tanti altri (soprattutto quei comuni  che continuano a richiedere pareri per giustificarne l'utilizzo), cosa devono farci con tutte quelle "casseruole" acquistate con i soldi dei contribuenti.Qualcuno forse cerca un appiglio,  a tutti i costi, per poterli piazzare  ma non è facile nemmeno per il Ministero derimere la questione.

Il Ministero, d'altro canto, cerca in tutti i modi di salvare capre e cavoli e parafrasando un vecchio proverbio siciliano, sembrerebbe come se lo stesso: "ava fari trasiri u sceccu pa cuda..." (deve far entrare l'asino per la coda...), pur di giustificarne un possibile utilizzo.

Ma se il check-box si può utilizzare liberamente, perchè quest'ultimo continua a puntualizzare nei propri pareri che:"i manufatti non sono inquadrabili in alcuna della fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 495/1992), pertanto
 non possono essere approvati nè omologati" ed ancora:"Ciò comporta il divieto d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 1 del codice (DLgs n. 285/92), salvo il caso che possono essere utilizzati come contenitore di dispositivi  misuratori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivano influenze negative sul funzionamento di quest'ultimi".
 Leggendo per es. il contenuto di quest'ultimo parere da parte del Ministero (e a dire il vero anche i precedenti)  ci si domanda: 
1)Ma se non possono essere approvati ne omologati   come se ne può giustificare  l'utilizzo?Allora a cosa servono le omologazioni e le approvazioni?
2) Ma se sono vietati ai sensi dell'art. 45, comma 1 del codice,  come si utilizzano.... da abusivi?  
3) Chi li deve debitamente approvare (per altri usi), se è pleonastico che non possono essere approvati?
4) Cosa succede se qualche utente della strada ci va a finire sopra (questi tabernacoli) e magari ci lascia pure le pinne? 

Il Mistero si infittisce !!!!!
 Mario Serio
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Qui i vecchi post su questo blog e tutti i pareri precedenti resi dal Ministero

Sulle stesse orme il parere  espresso il 23 aprile, protocollo 2318 sempre del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti:

Prot. nr. 2318 del 23 aprile 2013

Oggetto: Richiesta parere in merito al posizionamento di box speed check. Rif. prot. n. 3157 del 20.03.2013.



Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, si precisa quanto segue.

1) I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (DPR n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati.

Ciò ne comporta il divieto d'uso ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice (DLgs n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi.

Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l'installazione in pianta stabile, purchè sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorchè saltuaria.

2) Trattandosi di postazione fissa su strada extraurbana, la presegnalazione può essere effettuata mediante segnaletica permanente, posta a non più di 4 km dalla postazione e senza intersezioni intermedie, e comunque installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante; se il rilevamento è effettuato in automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, tra la postazione e il segnale di limite di velocità deve intercorrere una distanza non inferiore ad 1 km.

3) Se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. f), del Codice.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr.lng. Francesco MAZZIOTTA)