Circolare n. 57782 del 24 giugno 2013
OGGETTO: Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 – articolo 3, comma 1, lettera m-bis e comma 4-bis – Nomina organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
Si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, articolo 3, e, in particolare, al comma 1, lettera m-bis, il quale, nel modificare l’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto che nelle unioni di comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, l’organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un collegio di revisori composto da tre membri e che lo stesso svolge le medesime funzioni anche nei comuni che fanno parte dell’unione.
Il successivo comma 4-bis del citato articolo 3, dispone, inoltre, che, all’atto della costituzione del collegio dei revisori delle predette unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell’unione.
In relazione alle importanti modifiche introdotte dalla citata disposizione, anche in risposta a quesiti posti, al fine di uniformare le procedure applicative, si forniscono le seguenti indicazioni.
1. Composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni.
Si osserva, preliminarmente, che con le modifiche apportate all’articolo 234 del T.U.O.E.L. dalle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 174 del 2012, è stata prevista una diversa composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni in ragione dell’esercizio o meno in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
Per cui, nelle unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non obbligatorie, ed in quelle composte da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, obbligatorie, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , che si trovino ad esercitare tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) dello stesso articolo 14, comma 27, l’organo di revisione economico finanziaria, a norma del comma 3-bis del citato articolo 234 del T.U.O.E.L., è costituito da un collegio composto da tre membri il quale svolge la medesima funzione anche presso i comuni che fanno parte dell’unione.
Diversamente, nelle unioni di comuni che non esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, l’organo di revisione, a norma del comma 3 del citato articolo 234, continua ad essere costituito da un solo componente.
Per quanto concerne le unioni di comuni di cui all’art. 16 del decreto legge n. 138/11, che possono essere costituite da enti con popolazione fino a 1.000 abitanti per svolgere in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici, occorre svolgere alcune considerazioni.
Una prima osservazione riguarda la tipicità di dette unioni in quanto costituite per realizzare in associazione tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici; inoltre la consistenza demografica di questo tipo di aggregazioni risulta di modeste dimensioni.
Ciò posto, risulterebbe non in linea con lo spirito della legge che persegue il principio di contenimento della spesa prevedere per dette unioni, connotate da specialità e formate da piccoli comuni, già interessati dalla riduzione dell’organo assembleare e dalla soppressione della giunta, che il collegio di revisione sia composto da tre membri, piuttosto che da un organo monocratico, come peraltro previsto dal comma 3 dell’art. 234 del T.U.O.E.L..
2. Unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.- Accertamento presupposto applicativo nuova composizione organo di revisione
Al fine di verificare se ricorra il presupposto di cui al citato comma 3-bis dell’articolo 234 del T.U.O.E.L., e quindi se l’unione svolge tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, occorre distinguere le diverse tipologie di unioni.
Nelle unioni costituite da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali, quindi, non sussiste l’obbligo della gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, le funzioni svolte con l’esercizio associato sono definite dallo statuto. Alla specifica previsione statutaria bisogna rifarsi per l’individuazione delle suddette funzioni che, se svolte nella loro totalità, danno luogo alla immediata applicazione della nuova composizione collegiale dell’organo di revisione.
Nelle unioni composte da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, per i quali, quindi, sussiste l’obbligo previsto dall’articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dovrà essere assicurata entro il 1° gennaio 2014. Anche in questo caso occorre verificare che lo statuto dell’unione abbia disposto l’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali, circostanza che darà luogo alla immediata applicazione della nuova composizione dell’organo di revisione.
L’applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del T.U.O.E.L., al verificarsi dei presupposti come sopra individuati, comporta, in caso di unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica.
In sede di prima applicazione della citata disposizione, con riferimento alle nuove modalità di scelta dei revisori di cui decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, codeste Prefetture avranno cura di acquisire, ai fini dell’estrazione a sorte dei nominativi, elementi in ordine alla specifica previsione statutaria dell’unione richiedente e all’effettivo esercizio da parte della stessa di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri
Resta fermo che a far data dalla decorrenza dell’incarico del nuovo organo di revisione collegiale delle predette unioni, a norma di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, i revisori in carica nei medesimi comuni decadono dai rispettivi incarichi.
Roma lì, 24 giugno 2013
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(Ubaldi)
Alle Prefetture - Uffici territoriali del governo delle regioni a statuto ordinario - Loro Sedi
Alle Prefetture - Uffici territoriali del governo della regione Sardegna
e, per conoscenza:
Alle Prefetture- uffici territoriali del Governo della regione Sicilia e Friuli Venezia Giulia
Ai Commissariati del governo di Trento e di Bolzano
Alla Presidenza della giunta regionale Valle d’Aosta
Alle Prefetture - Uffici territoriali del governo della regione Sardegna
e, per conoscenza:
Alle Prefetture- uffici territoriali del Governo della regione Sicilia e Friuli Venezia Giulia
Ai Commissariati del governo di Trento e di Bolzano
Alla Presidenza della giunta regionale Valle d’Aosta
OGGETTO: Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 – articolo 3, comma 1, lettera m-bis e comma 4-bis – Nomina organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
Si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, articolo 3, e, in particolare, al comma 1, lettera m-bis, il quale, nel modificare l’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto che nelle unioni di comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, l’organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un collegio di revisori composto da tre membri e che lo stesso svolge le medesime funzioni anche nei comuni che fanno parte dell’unione.
Il successivo comma 4-bis del citato articolo 3, dispone, inoltre, che, all’atto della costituzione del collegio dei revisori delle predette unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell’unione.
In relazione alle importanti modifiche introdotte dalla citata disposizione, anche in risposta a quesiti posti, al fine di uniformare le procedure applicative, si forniscono le seguenti indicazioni.
1. Composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni.
Si osserva, preliminarmente, che con le modifiche apportate all’articolo 234 del T.U.O.E.L. dalle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 174 del 2012, è stata prevista una diversa composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni in ragione dell’esercizio o meno in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
Per cui, nelle unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non obbligatorie, ed in quelle composte da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, obbligatorie, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , che si trovino ad esercitare tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) dello stesso articolo 14, comma 27, l’organo di revisione economico finanziaria, a norma del comma 3-bis del citato articolo 234 del T.U.O.E.L., è costituito da un collegio composto da tre membri il quale svolge la medesima funzione anche presso i comuni che fanno parte dell’unione.
Diversamente, nelle unioni di comuni che non esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, l’organo di revisione, a norma del comma 3 del citato articolo 234, continua ad essere costituito da un solo componente.
Per quanto concerne le unioni di comuni di cui all’art. 16 del decreto legge n. 138/11, che possono essere costituite da enti con popolazione fino a 1.000 abitanti per svolgere in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici, occorre svolgere alcune considerazioni.
Una prima osservazione riguarda la tipicità di dette unioni in quanto costituite per realizzare in associazione tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici; inoltre la consistenza demografica di questo tipo di aggregazioni risulta di modeste dimensioni.
Ciò posto, risulterebbe non in linea con lo spirito della legge che persegue il principio di contenimento della spesa prevedere per dette unioni, connotate da specialità e formate da piccoli comuni, già interessati dalla riduzione dell’organo assembleare e dalla soppressione della giunta, che il collegio di revisione sia composto da tre membri, piuttosto che da un organo monocratico, come peraltro previsto dal comma 3 dell’art. 234 del T.U.O.E.L..
2. Unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.- Accertamento presupposto applicativo nuova composizione organo di revisione
Al fine di verificare se ricorra il presupposto di cui al citato comma 3-bis dell’articolo 234 del T.U.O.E.L., e quindi se l’unione svolge tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, occorre distinguere le diverse tipologie di unioni.
Nelle unioni costituite da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali, quindi, non sussiste l’obbligo della gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, le funzioni svolte con l’esercizio associato sono definite dallo statuto. Alla specifica previsione statutaria bisogna rifarsi per l’individuazione delle suddette funzioni che, se svolte nella loro totalità, danno luogo alla immediata applicazione della nuova composizione collegiale dell’organo di revisione.
Nelle unioni composte da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, per i quali, quindi, sussiste l’obbligo previsto dall’articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dovrà essere assicurata entro il 1° gennaio 2014. Anche in questo caso occorre verificare che lo statuto dell’unione abbia disposto l’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali, circostanza che darà luogo alla immediata applicazione della nuova composizione dell’organo di revisione.
L’applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del T.U.O.E.L., al verificarsi dei presupposti come sopra individuati, comporta, in caso di unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica.
In sede di prima applicazione della citata disposizione, con riferimento alle nuove modalità di scelta dei revisori di cui decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, codeste Prefetture avranno cura di acquisire, ai fini dell’estrazione a sorte dei nominativi, elementi in ordine alla specifica previsione statutaria dell’unione richiedente e all’effettivo esercizio da parte della stessa di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri
Resta fermo che a far data dalla decorrenza dell’incarico del nuovo organo di revisione collegiale delle predette unioni, a norma di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, i revisori in carica nei medesimi comuni decadono dai rispettivi incarichi.
Roma lì, 24 giugno 2013
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(Ubaldi)