Assessore Linda Vangheri |
CIRCOLARE 13 giugno 2013, n. 2.
Definizione di superficie di vendita.
AI COMUNI DELL’ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Sono pervenute a questa Amministrazione quesiti in
ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni
regionali concernenti la definizione di “superficie di ven-
dita”.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e
comportamenti tra le amministrazioni comunali si repu-
ta opportuno fornire chiarimenti sui seguenti punti, tutti
riconducibili all’individuazione della superficie di vendi-
ta.
1. Superficie di vendita
L’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 definisce “la superficie di vendita di un esercizio commerciale” quale “l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalaturee simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi”.
L’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 definisce “la superficie di vendita di un esercizio commerciale” quale “l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalaturee simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi”.
La superiore definizione individua, in via residuale,
quale parte di un esercizio commerciale sia da considera-
re superficie di vendita: trattasi, nella fattispecie, di quel-
la risultante dalla esclusione, come previsto dalla stessa
definizione, delle parti della medesima destinate ad altri
fini (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e ser-
vizi).
Pertanto, ciò significa che, all’interno di un locale, commerciale, tutta la superficie, salvo quella espressamente individuata dalla superiore definizione da escludere (rispondendo a diversa finalità), è da considerarsi superficie di vendita.
2. Zona espositiva
Nel caso di locali destinati alla vendita di alcune
tipologie di prodotti, quali, a titolo di esempio, autovet-
ture, caravan, mobili etc., la “zona espositiva”, intenden-
do per tale quella nella quale non si effettuano le effet-
tive operazioni di contrattazione, ordinazione e fattura-
zione, o quella dove i prodotti in mostra sono quelli
realmente ceduti all’acquirente, è da annoverare tra la
superficie di vendita.
D’altra parte, l’esistenza di uno spazio espositivo all’in-
terno dell’esercizio commerciale non appartenente alla
superficie di vendita determinerebbe l’individuazione di
un caso non contemplato tra quelli espressamente previsti
dalla definizione, la quale specifica dettagliatamente le
fattispecie non rientranti nella superficie di vendita.
Una errata interpretazione delle disposizioni relative
alla superficie di vendita, che ammettesse la possibilità di
non considerare tale uno spazio espositivo organizzato
all’interno del medesimo locale, potrebbe eludere l’im-
pianto autorizzatorio della legge regionale n. 28/99 stretta-
mente correlato all’ampiezza degli esercizi di vendita,
nonché invalidare il raggiungimento del corretto equili-
brio tra le diverse forme distributive sancito tra gli obiet-
tivi della disciplina del commercio e attuabile attraverso la
programmazione urbanistico-commerciale.
Va rilevato, inoltre, che ammettere la possibilità di
uno spazio espositivo, quale quello su evidenziato, deter-
minerebbe l’individuazione di esercizi commerciali carat-
terizzati da superfici di vendita diversamente identificabi-
li a seconda delle tipologie dei prodotti venduti.
Ciò risulterebbe in contrasto con la disciplina sul com-
mercio di cui alla legge regionale n. 28/99, la quale indivi-
dua due sole tipologie di prodotti esitabili (alimentare e
non alimentare) in riferimento ai quali la superficie di
vendita va univocamente individuata nei limiti della defi-
nizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
3. Avancassa
La caratteristica peculiare dell’area da considerare
superficie di vendita è quella, appunto, di essere destinata
alla vendita.
Ciò significa che non può considerarsi tale l’area del
locale commerciale collocata al di là di quella delimitata
dalla barriera delle casse, in quanto è alle stesse che viene
effettuato il pagamento dei prodotti da acquistare.
Pertanto, l’area successiva alla barriera casse non può
essere considerata superficie di vendita dell’esercizio com-
merciale alla quale l’utente accede dopo avere effettuato
alle casse il pagamento dei prodotti acquistati e collocata
nella zona antistante le porte di uscita.
4. Banchi, scaffalature e simili
Come già esplicitato, si ribadisce che tutta l’area occu-
pata da banchi, scaffalature e simili costituisce superficie
di vendita.
Sul punto, tuttavia, giova fornire ulteriori chiarimenti
specialmente per tutte quelle fattispecie dove, pur in pre-
senza di banchi e scaffalature, il servizio al cliente è effet-
tuato anche con l’ausilio di un addetto alla vendita.
Casi esemplificativi, e comunque non esaustivi,
costituiscono le fattispecie riferibili ai banchi vendita
posizionati “a isola”, ai “banchi frigo di tipo tradizio-
nale servito” (salumeria, macelleria etc.) il cui servizio
al cliente, come già detto, è effettuato da operatori ubi-
cati in aree opportunamente delimitate con accesso ini-
bito alla clientela.
Al riguardo, in ordine alla fattispecie in esame, si ritie-
ne che, sia l’area occupata da banchi e scaffalature, la cui
merce è materialmente visibile dall’utenza, sia l’area inter-
detta alla clientela, in cui gli operatori addetti alla vendita
effettuano tutte le attività necessarie per la preparazione
dei prodotti da porre in vendita che non sono preventiva-
mente confezionati, ma che vengono preparati e confezio-
nati nella quantità e modalità richiesta dal cliente, costi-
tuisce superficie di vendita.
Di contro, non costituisce superficie di vendita l’area
fisicamente separata da tramezzature o vetrate dove gli
operatori confezionano i prodotti da esporre successiva-
mente per la vendita.
L’Assessore: LINDA VANCHERI