giovedì 13 giugno 2013

Sussiste il reato di cui all'art. 186, 1° e 2° lett. b), del C.d.S., per aver circolato in "Stato di Ebbrezza", anche senza il test dell'etilometro


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, QUARTA SEZIONE PENALE, SENTENZA N.22644/2013 DEL 21 FEBBRAIO 2013, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MAGGIO 2013

Continua il mio personalissimo  nuovo modo di leggere la sentenza:



VERBALE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE DEL  10/03/2008
per aver circolato  sulla pubblica via In stato di ebbrezza In conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
NOTE:Il rilievo del tasso alcolmetrico mediante alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni  psicofisiche dell'Imputato, tali da non permettergli di soffiare la quantità   minima necessaria per la rilevazlone



Tribunale di Varese, Sentenza 6596/2010:
Dichiara: responsabile del reato di cul all'art. 186, 1°- e 2° lett, b) C.d,S., per aver circolato sulla pubblica via In stato di ebbrezza In conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (fatto del 10/3/2008). Con la riduzione del rito, lo stesso, era condannato alla pena di mesi due di arresto e € 4.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno.
La responsabilità in relazione al reato In questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione da parte dell' imputato di Indici sintomatici inequivocabili dello stato di ebbrezza.




 Corte d'Appello di Milano, Sentenza del 28/6/2012:
Esclude: l'aumento di pena per l'aggravante in ragione della ritenuta mancata contestazione;
Conferma: nel resto la sentenza del Tribunale di Varese



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, QUARTA SEZIONE PENALE, SENTENZA  N.22644/2013  DEL 21 FEBBRAIO 2013, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MAGGIO 2013:

Rigetta Il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

“Sussiste, Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di Inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell'accertamento mediante test, Il reato di cui all'art. 186 cod. strad. nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle Ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione(Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004;Sez. 4, Sentenza n. 27940 del 07/06/2012 Rv. 253598).
Nel caso in argomento tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell'istante, per l'effetto dell'ebbrezza alcolica, di collaborare per l'accertamento del livello alcol- metrico mediante l'apparecchiatura a disposizione degli accertatori e per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186  cod, str.
Nessun vizio di motivazione o di violazione di legge è pertanto ravvisabile.
Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali”.



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