CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, QUARTA SEZIONE PENALE, SENTENZA N.22644/2013 DEL 21 FEBBRAIO 2013, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MAGGIO 2013
Continua il mio personalissimo nuovo modo di leggere la sentenza:
VERBALE DI
ACCERTAMENTO INFRAZIONE DEL 10/03/2008
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per aver circolato sulla pubblica
via In stato di ebbrezza In conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
NOTE:Il rilievo del tasso alcolmetrico mediante
alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni
psicofisiche dell'Imputato, tali da non permettergli di soffiare la
quantità minima necessaria per la rilevazlone
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Tribunale di Varese, Sentenza 6596/2010:
Dichiara:
responsabile del reato di cul all'art. 186, 1°- e 2° lett, b) C.d,S., per aver circolato sulla
pubblica via In stato di ebbrezza In conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche (fatto del 10/3/2008). Con la riduzione del rito, lo stesso, era
condannato alla pena di mesi due di arresto e € 4.000,00 di ammenda, con
sospensione della patente di guida per un anno.
La responsabilità
in relazione al reato In questione
era stata ritenuta, pertanto, in ragione
della manifestazione da parte dell'
imputato di Indici sintomatici inequivocabili dello stato
di ebbrezza.
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Corte d'Appello
di Milano, Sentenza del 28/6/2012:
Esclude: l'aumento di pena per l'aggravante
in ragione della ritenuta mancata contestazione;
Conferma: nel resto
la sentenza del Tribunale di Varese
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, QUARTA SEZIONE PENALE, SENTENZA N.22644/2013 DEL 21 FEBBRAIO 2013, DEPOSITATA IN
CANCELLERIA IL 27 MAGGIO 2013:
Rigetta Il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
“Sussiste, Infatti, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, la possibilità di Inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza
dell'accertamento mediante test, Il reato di cui all'art. 186 cod. strad. nelle sue differenti specie, anche con
riguardo alle Ipotesi di reato
caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione(Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011
Rv. 251004;Sez. 4, Sentenza n. 27940 del 07/06/2012 Rv. 253598).
Nel caso in argomento tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell'istante, per l'effetto
dell'ebbrezza alcolica, di collaborare per l'accertamento del livello alcol-
metrico mediante l'apparecchiatura a disposizione degli accertatori e
per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza
di primo grado, idonei a far ritenere superata la
soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186 cod, str.
Nessun vizio di motivazione o di violazione di legge è pertanto ravvisabile.
Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto
comporta a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali”.
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di Mario Serio
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