All'interno del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto fare-vedi post precedente), si segnala il titolo II che riguarda la semplificazione.
Come già anticipato in un precedente post nel settembre u.s., al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono state apportate modificazioni (vedi sotto- art. 32)
Come già anticipato in un precedente post nel settembre u.s., al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono state apportate modificazioni (vedi sotto- art. 32)
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art.28
(Indennizzo da ritardo nella
conclusione del procedimento)
1. La pubblica amministrazione
procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1,
comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza
del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza
di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle
ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono
all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero
ritardo,
una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data
di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non
superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere
l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto
dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine
decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della
medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il
titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non
liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso ai
sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui
all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive
modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 stesso
codice.
4. Nel giudizio di cui
all’articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio,
domanda per ottenere l’indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata
con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma
3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui
all’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso è dichiarato
inammissibile o è respinto in relazione all’inammissibilità o alla manifesta
infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore
del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo
unificato.
7. La pronuncia di condanna a
carico dell’amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice
che l’ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione
sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti
per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell’azione disciplinare
verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio
del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione
del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per
conseguirlo
ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i
termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All’articolo 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di
silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale
sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un
indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite
dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal
risarcimento”.
10. Le disposizioni del
presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti
amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa
iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio
di ciascuna amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla
base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai
procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del
presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le
disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti
amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
Art. 29
(Data unica di efficacia
degli obblighi )
1.
Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di
decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di
cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata
in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità
dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva
attuazione ad atti dell’Unione europea. Il presente comma si applica agli atti
amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli
enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. Per obbligo amministrativo
ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante
raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti
della pubblica amministrazione.
3. All’articolo 12 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis.
Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul
sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al
Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base
temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del
presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.”.
4. Entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente
articolo.
5. Il comma 1 del presente
articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.
Art. 30
(Semplificazioni
in materia edilizia)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente
della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1,
lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la
parola “antisismica” sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.»;
b)all’articolo 6, al comma 4,
al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono
soppresse;
c) all’articolo 10, comma 1,
lettera c) le parole: “della sagoma,” sono soppresse; dopo le parole
«comportino mutamenti della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «,
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni».
d) all'articolo 20 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, è sostituito dal
seguente: “8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al
comma 9.”;
2) il comma 9 è sostituito dal
seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso,
il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso,
eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per
l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di
costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al
richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque
giorni
dalla
data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli
immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto
dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.»;
3) il comma 10 è abrogato;
e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non
alterano la sagoma dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora
sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni,»;”;
f) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis. (Autorizzazioni
preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla
comunicazione dell’inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la
disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione
della segnalazione, l’interessato può
richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o
presentare istanza di acquisizione dei medesimi
atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico
comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di
assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui
all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2. In caso di presentazione
contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di
acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per
l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei
medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di
cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque
denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
4. All’interno delle zone
omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle
equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi
regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è
applicabile la segnalazione certificata d’inizio attività comportanti modifiche
della sagoma rispetto
all’edificio
preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio
prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della
segnalazione.»;
g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
«4-bis. Il certificato
di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e
collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento
edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio
o singola porzione della costruzione;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completati
le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edificio
oggetto di agibilità parziale.
4-ter. Nei casi di rilascio
del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della
scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata ai sensi
degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola
volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si
applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis.»;
h) all’articolo 25, dopo il
comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove
l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando
l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a),
b) e d), e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato,
con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la
sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice
che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a
statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’ effettuazione dei controlli.».
2. All'articolo 9, comma 5,
della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si
applica
anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei
parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».
3. Ferma restando la diversa
disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono
prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,
n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi
antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.
4. La disposizione di cui al
comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni
certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3
e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 31
(Semplificazioni in materia
di DURC)
1. All'articolo 13-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
2. Al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le
parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli
enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il
terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva
in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste
dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o
più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di
cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di
validità:
a) per la verifica della
dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del
contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163
del 2006;
c) per la stipula del
contratto;
d) per il pagamento degli stati
avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di
collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo
finale.
5. Il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione.
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano
il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4,
lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b)
e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del
2010
acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di
cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il
pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria
l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente
articolo.
7. Nei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i
titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per
il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di
mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al
rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già
rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o
con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri
soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio
1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine
non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della
irregolarità.
Art. 32
(Semplificazione di
adempimenti formali in materia di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, i commi 3 e
3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a
basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con
riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un
proprio
incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali,
tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto
di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo
periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel
contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai
fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza
di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per
uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione
dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale
di un anno dall'inizio dei lavori.»;
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse
le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis
sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività
a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi,
desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al
primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i
relativi
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività
a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e
6 dell'articolo 26.
6-quater. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di
cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6
e 6-bis.»;
c) all’ articolo 32, dopo il comma 5, è
inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi
di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in
cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a
quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e
protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della
formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.»;
d) all’articolo 37, dopo il
comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi
di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito
formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento
corrispondenti erogati.»;
e) l'articolo 67 è sostituito dal
seguente:
«Art. 67. – (Notifiche all'organo di
vigilanza competente per territorio). – 1. In caso di costruzione e
di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,
nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi
lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono
essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti
elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto
delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche
dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la
comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o
delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive
con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica
7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate,
secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da
trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui
al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le
comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica
all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro
pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di
cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più
di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 1.»;
f) all’articolo 71, i commi 11
e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8,
il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato
VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione
e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede
nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con
legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA),
ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al
comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia
previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di
trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro
può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di
cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al
datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale
impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo
adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma
13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono
avvalersi del supporto di soggetti
pubblici
o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le
spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. I soggetti privati
abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione.»;
g) all'articolo 88, comma 2,
lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite
le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore
ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi,»;
h) al capo I del titolo IV, è
aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 104-bis. – (Misure di
semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del
piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi
restando i relativi obblighi.»;
i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via
telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.»;
l) all'articolo 240, comma 3, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere
effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
m) all'articolo 250, comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in
via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
n) all'articolo 277, comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere
effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».
2. I decreti di cui agli articoli 29,
comma 6-ter e 104-bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed
h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta
giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall’attuazione della disposizione di cui
al comma 1, lett. f), del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate
adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera
b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il decreto previsto dal comma 4 è
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Al testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 54 è abrogato a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
b) all'articolo 56:
1) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Le autorità di pubblica sicurezza, le
aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni
territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e
delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio
acquisiscono
dall'INAIL,
mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul
lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l'alinea è
sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro
quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei
dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione
territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta
del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al
fine di accertare:»;
3) dopo il quarto comma è
aggiunto il seguente:
«Agli adempimenti di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
7. Le modalità di comunicazione delle
disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione
e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)
nei luoghi di lavoro.
Art. 33
(Semplificazione del
procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)
1. Ai fini di cui all’articolo
4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono
imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici
della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei
requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato
Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare
all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la
possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4
della legge n. 91 del 1992 entro il
compimento
del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato
anche oltre tale data.
Art. 34
(Disposizioni in materia di
trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante
la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione
di gravidanza)
1. All'articolo 21 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. A decorrere dal termine
indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data
presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e
utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.
»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. La trasmissione all'INPS
del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve
essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,
secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto
interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalità di
comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere
dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-quater.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo
per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza
indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la
dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».
2. Alle funzioni e ai compiti derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 35
(Misure di semplificazione
per le prestazioni lavorative di breve durata)
1. All’articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui
all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli
36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli
adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta
giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto,
mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri
datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in
corso.».
Art. 36
(Proroga di consigli di
indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)
1. Nelle more del completamento
del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la
continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli
adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei
medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e
vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
2. Gli obiettivi di risparmio
rinvenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e
dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno
2013 copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei
consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente
articolo.
Art. 37
(Zone a burocrazia zero)
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di
liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri
burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le attività di sperimentazione di cui al citato
articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il
territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative
per la creazione
di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i
gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.
3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono
pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni
di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove
l’accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il
proprio sito istituzionale.
Il Ministero dello sviluppo
economico, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a
burocrazia zero e ne monitora costantemente l’attuazione pubblicando sul
proprio sito una relazione trimestrale
5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a
limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali
della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell’uomo e l’utilità
sociale, il rispetto della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio artistico e culturale.
6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.38
(Disposizioni in materia di prevenzione
incendi)
1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, sono
esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del
citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti
autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti
di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3
e l’istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello
stesso.
Art. 39
(Disposizioni in materia di beni culturali)
1. Al Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, comma 2, la
parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 146:
1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio,
l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e,
comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.»;
2) al comma 5, secondo periodo, le
parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione
degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso
nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i
quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione»;
3) al comma 9, i primi tre periodi sono
sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto
parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione.».
Art. 40
(Riequilibrio finanziario
dello stato di previsione della spesa
del Ministero per i beni e
le attività culturali)
1.
All’articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le
parole: “Soprintendenze speciali ed
autonome,” sono aggiunte le seguenti: “nonché il reintegro degli stanziamenti
di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali,” e dopo le parole: “impegni già presi su dette
disponibilità” sono aggiunte le seguenti “, o versamenti all’entrata del
bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di
bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale.”. Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del bilancio
dello Stato di cui all’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni.
Art. 41
(Disposizioni in materia ambientale )
1. L'articolo 243 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 243. (Gestione delle acque
sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate
determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della
fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono
essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione
conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e
risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di
conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di
falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile
eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario
associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei
princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere
valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli
produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3.
Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in
corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento
depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque
di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali
esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il
punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo
trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque
reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime
di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è
ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso
acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve
indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative
delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in
sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e
reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante
reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli
fini della bonifica dello stesso, previo
trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la
contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre
sostanze.
6. In ogni caso le attività di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti
immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono
determinati in massa.».
2. All'articolo 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato
in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o
opere soggette a valutazione d’impatto
ambientale
o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo
precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
3. All'articolo 3 del decreto-legge
25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale
di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle
caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un
determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati
e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del
2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di
cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle
metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare
quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati.
3. Le matrici materiali di
riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono
fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese
conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i
contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente
utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che
consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza
rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai
commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le
verifiche ivi previste.».
4. All’articolo 3, comma 1,
lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, sono aggiunte le seguenti
“ ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno
di strutture
ricettive
all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed
il soggiorno di turisti.”.
5. All’articolo 1, comma 359,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole “1, comma
2,” sono aggiunte le seguenti “ed agli articoli 2,”, e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole “, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina
di cui al comma 358”.
6. In relazione alla procedura
di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la
semplificazione e l’accelerazione nell’attuazione degli interventi di
adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare
l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della
gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta
per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria,
alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione, già
previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente
strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati,
specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi,
salvo proroga o revoca.
7. Gli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti
inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo
comma.
Art. 42
(Soppressione certificazioni
sanitarie)
1. Fermi restando gli obblighi
di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile
2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti
certificati attestanti l’idoneita` psico-fisica al lavoro:
a) certificato di sana e
robusta costituzione, di cui:
1) all’articolo 2 del
regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
2)
all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre
1929, n. 2330;
3) all’articolo 3, secondo
comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n.
1364;
4) all’articolo 8, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000,
n. 402;
b) limitatamente alle
lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita` per l’assunzione di cui
all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre
1967, n. 977, e successive modificazioni;
c) certificato medico
comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
1) all’articolo 4, primo comma,
lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1706;
2) all’articolo 31, quinto
comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all’articolo 5, secondo
comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
d) certificato di idoneità` fisica
per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:
1) all’articolo 2, primo comma,
numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
2) all’articolo 11, secondo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
3) all’articolo 2, comma 1,
numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
4) all’articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
483;
5) all’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
e) certificato di idoneità`
psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2.
All’articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n.
1275, sono apportate le seguenti modificazioni .
a) al primo comma, le parole:
«ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per
comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano
l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che
rendano pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole:
«Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle
seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».
3. Per i lavoratori che
rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni
concernenti l’obbligo della seguente certificazione attestante l’idoneità
psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas
tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui
al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
4. Sono abrogate le
disposizioni relative all’obbligatorietà` del certificato per la vendita dei
generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge
22 dicembre 1957, n. 1293.
5. All’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità`
fisica,» sono soppresse.
6. La lettera e) del comma 1,
dell’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, della legge 22
luglio 1997, n. 276, sono abrogate.
7. La legge 22 giugno 1939, n.
1239, è abrogata.
Art. 43
(Disposizioni in materia di
trapianti)
1. Al secondo comma
dell’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : “I Comuni,
trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli
organi al Sistema informativo trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della
legge 1 aprile 1999, n. 91.”.
2.
Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri
per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 44
(Riconoscimento del servizio
prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e
semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate
per la produzione di medicinali)
1. Al comma 1 dell’articolo 5
del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta
servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamento
italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o
professionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano maturate
senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione
di continuità dipende dal passaggio dell’interessato da una struttura
sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a
quella di un altro Stato membro».
2. All’onere derivante dal comma
1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai
fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto,
da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non
si applica il disposto di cui al primo periodo dell’articolo 54, comma 3, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino
alla stessa data, le materie prime di cui all’articolo 54, comma 2, del
medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere
corredate di una certificazione di qualità che attesti
la
conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona
qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le
materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni
dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione
resa.
4. Il comma 3-bis dell’articolo
54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,
è abrogato.
Art. 45
(Omologazioni delle macchine
agricole)
1. Al primo periodo del comma
2, dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le
parole: “degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”
sono aggiunte le seguenti “o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali”.
Art. 46
(EXPO Milano 2015)
1. In via straordinaria, e fino
al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell’articolo 6,
del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010 n.122, non si applicano agli enti locali coinvolti
nell’organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse
all’organizzazione del grande evento.
Art. 47
(Modifiche alla legge 27
dicembre 2002, n. 289)
1.
L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:
a) al comma 13, come modificato
dall’articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole
“Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport” sono sostituite da
“Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell’Autorità di Governo delegato per
lo sport, ove nominata”;
b) il comma 15 è abrogato.
Art. 48
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66)
1. Al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione:
a) dopo l’articolo 537-bis, è inserito il
seguente:
«Art. 537-ter (Cooperazione
con altri Stati per i materiali di
armamento prodotti dall’industria nazionale) – 1. Il Ministero della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di
esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
e successive modificazioni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può
svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di
cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie
articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale,
per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale
anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno
logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e
secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento
adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze, è
definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. I proventi derivanti dalle
attività di cui al comma 1, sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all’articolo
619.”.
Art. 49
(Proroga e differimento
termini in materia di spending review)
1. All’articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera
b), le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti : “31
dicembre 2013” e le parole “ a decorrere dal 1° gennaio 2014” sono sostituite
dalle seguenti: “ a decorrere dal 1° luglio 2014”;
b) al comma 2, le
parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “ a
decorrere dal 1° luglio 2014”.
2. Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è differito al
31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi
che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.