lunedì 3 giugno 2013

Rimborso spese legali sostenute da dipendenti sottoposti a procedimenti penali.


@ parere dell'Interno
Raccolta di pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali

15 - Personale Enti Locali: altre qualifiche
09 - Doveri del dipendente e sanzioni disciplinari
08 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

04/04/2013 - Un comune ha formulato un quesito concernente la possibilità di refusione delle spese legali sostenute da un dipendente dell’ente per la difesa in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 56, 611 e 640 comma 2 c.p. , per atti non direttamente connessi all’espletamento del servizio, e conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il personale dipendente la materia è disciplinata dall’art. 28 del CCNL 14.5.2000.
OGGETTO: Rimborso spese legali sostenute da dipendenti sottoposti a procedimenti penali.

Con una nota una Prefettura ha trasmesso il quesito formulato da un Comune concernente la possibilità del refusione delle spese legali sostenute da un dipendente dell’ente per la difesa in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 56,611 e 640 comma 2 c.p., per atti non direttamente connessi all’espletamento del servizio, e conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Al riguardo, si fa presente che per il personale dipendente la materia è disciplinata dall’art. 28 del CCNL 14.5.2000. Detto articolo testualmente dispone che: “ l’ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adampimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.”
Ciò posto, si rileva che l’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale dei dipendenti non è automatico ma presuppone alcune valutazioni che si ricavano dalla formulazione dell’articolo medesimo, valutazioni che debbono accertare la sussistenza dell’interesse del comune di assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e di tutelare il proprio decoro e la propria immagine.
Pertanto, l’esatto adempimento delle statuizioni del predetto art. 28 obbliga l’ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni: necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi; insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente come in tutti i casi in cui questi abbia posto in essere atti illegittimi; illeciti commessi dal dipendente durante l’espletamento del servizio e per l’adempimento dei compiti d’ufficio.
Quindi, l’amministrazione deve rigorosamente esaminare se sussista piena coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell’amministrazione, ovvero se l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini del comune e sia imputabile all’ente stesso.
Condizione determinante è dunque la verifica dell’inesistenza di un conflitto di interesse, il quale deve essere valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio.
La numerosa giurisprudenza in materia è concorde, infatti, nel sostenere la necessità che l’ente, al fine di stabilire se il dipendente abbia agito nell’interesse del comune e non in conflitto di interessi, compia delle valutazioni nel merito delle singole fattispecie.
Tutto ciò premesso si rappresenta che uno dei reati ascritto al dipendente, truffa aggravata, configura in sé un’ipotesi di conflitto di interessi. Spetterà, pertanto, al Comune valutare autonomamente l’opportunità del rimborso delle spese legali, tenendo conto anche della condotta professionale e comportamentale avuta dal dipendente durante il periodo lavorativo.
Per quanto attiene la problematica relativa alla scelta del “legale di comune gradimento” si concorda con le osservazioni svolte da codesta Prefettura circa la possibilità di poter accedere all’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, di cui alla decisione n. 552/2007, che ha negato la refusione delle spese legali in caso di mancanza di un preventivo accordo delle parti sulla predetta scelta, significando, nel contempo che l’ente potrebbe, anche, procedere ad un rimborso parziale della parcella, tenuto conto del mancato accordo.

Fonte:Ministero dell'Interno