Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici
Roma, 21-06-2013
Messaggio n. 10065
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OGGETTO: |
Sentenza Corte Costituzionale
n. 223/2012 – art. 1, comma 98 – 101, della legge n. 228 del 24/12/2012
di ricezione del decreto legge n. 185 del 29/10/2012 – Richiesta
restituzione trattenute. Ulteriori chiarimenti. |
Sono
pervenute e continuano a pervenire (anche da parte di personale in
regime di Tfr) a questo Istituto numerosissime richieste e diffide
intese ad ottenere l’interruzione e la restituzione della trattenuta
previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione
contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
223 dell’ 8 -11 ottobre 2012.
Al riguardo, nel confermare quanto già
comunicato con messaggio n. 18296 del 9 novembre 2012, si ribadisce la
posizione di questo Istituto secondo quanto di seguito indicato.
L’art. 1, commi 98 -101, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 - che ha recepito i contenuti del decreto legge n.
185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene
disposizioni per l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale
dell’8 -11 ottobre 2012, n. 223 - ha stabilito l’abrogazione dell’art.
12, comma 10, del citato decreto legge n.78/2010 a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio
entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso
(31ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in
base all’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 (ora abrogato),
per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011
e il 30 ottobre 2012.
Il richiamato art.1 ha disposto, altresì, l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia
di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in
materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella
misura del 2,50% della retribuzione contributiva utile prevista
dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del
d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1032.
L’abrogazione dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.
Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati,
essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte
dall’art. 12, comma 10, del decreto Legge n.78/2010, il contributo
previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso, appare evidente che
le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della
contribuzione, hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della
stessa.
Si sottolinea inoltre che per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione
né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1,
commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che
costoro non sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata
illegittima. Al personale in parola si applica, invece, la disciplina
sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione del TFR
contenuta nell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M.
20 dicembre 1999 e s. m. e i..
A questo proposito si rammenta, che
l’Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in piena
conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della
retribuzione lorda del personale assoggettato a regime di TFR “in misura
pari al contributo previdenziale soppresso”.
In altre parole, a carico del personale
cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il contributo
previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della
retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale
diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a
quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti
invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).
Pertanto una eventuale interruzione di
tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di
precisi obblighi di legge.
Per quanto concerne le diffide inoltrate
all’Istituto, si fa presente che le stesse sono di competenza dei
datori di lavoro, che, in qualità di sostituti d’imposta, sono preposti
ad effettuare le trattenute contributive in esame.
Il Direttore Generale | ||
Nori |