REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 24 maggio 2013
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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ,
con la presente legge reca disposizioni di riordino in materia di
distribuzione commerciale, nell'ambito delle competenze regionali e
comunali in materia di commercio.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1999
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è sostituito dal seguente:
"2.
Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni
singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere
l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di
più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico
alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero
complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre
concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"a) ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998 ;".
2.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"3.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree
pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il
richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 .".
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2.
L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di
cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte
del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo
di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il
possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda
esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella
cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi
locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione
dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la
decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la
possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione
dell'attività.".
2.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"b) al Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 , per le imprese dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998 .".
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogata.
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1.
L'esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli
articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo
all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di
cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di partita IVA e di
iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti
attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al
Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa). L'esercizio del commercio su aree
pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme
previste dalle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla
legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:
"1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 .".
3.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 ;".
4.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"c)
non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati
annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati
di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i
periodi di assenza per malattia e gravidanza.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunta la seguente:
"c bis)
mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni
fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree
pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato,
dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione
di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso
delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli
hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis.".
Art. 7
Introduzione dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 12 del 1999
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Hobbisti
1.
Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in
possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono,
barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale,
merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti
alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c bis).
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 . E' fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 ,
per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso
di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a
dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di
residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i
residenti in altra Regione.
4.
La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino
identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per
l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
5.
Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta
all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un
massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni;
tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a
titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o
trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e
leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il
suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi
risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività
deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
6.
Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3
partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono
farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria
attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della
durata di due giorni, purché consecutivi.
7.
I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima
dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla
vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del
tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni
sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di
vidimazione spetta al Comune ospitante.
8.
I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e
il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la
partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza
il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni
precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso
di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono
tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna
manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.
9.
È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera
del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il
soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la
fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le
relative sanzioni di cui al comma 11.
10.
Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o
esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni
caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere
superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ,
e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione
della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende
vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione
delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e
l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha
acquisiti.
11.
Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci
nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del
tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino
identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in
corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 . Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20
(Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità
del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).
12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
a)
assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione
del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
b)
mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del
tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o
esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del
medesimo elenco;
c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i
proventi.".
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Accesso ai luoghi e diffida amministrativa
1.
Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli
agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi
diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di
ispezione.
2.
Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti
dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3.
Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi
comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza
del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è
introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in
luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia
sanabile.
4.
La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti
sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di
artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle
fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.
5.
La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto
dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui
all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la
stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che
è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere
indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi
alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il
termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale
di accertamento ai sensi dell'articolo 8.
6.
La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non
opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della
violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già
oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
7.
Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio
atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti
introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora
l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare
specifiche linee guida in materia.".
2.
Dopo la lettera h) del secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1984 è inserita la seguente:
"h bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis;".
3. L'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 1984 è abrogato.
Art. 9
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1
(Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte
degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), è inserito il
seguente:
"2 bis.
Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria
regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque
non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo
caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la
sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis.
Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di
presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non
veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di
cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito
sulla base della dichiarazione non veritiera.".
Art. 10
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa, tramite la commissione assembleare competente,
esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6
e 7 della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine
la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della
legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna;
b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a
seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte
di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente
dell'Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell'assessore
competente, un'apposita relazione.
Art. 11
Norma finale
1.
Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di
Giunta regionale prevista all'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999
in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già
esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque
denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale
disciplina alla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Tratto da: http://www.assemblea.emr.it