Corte di Cassazione,
sez. IV Penale, sentenza 23 maggio – 21 giugno 2013, n. 27350
Presidente Sirena – Relatore Bianchi
Presidente Sirena – Relatore Bianchi
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza resa dal Tribunale con la quale F.R. è stato ritenuto
responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla
circolazione stradale e condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del
danno in favore delle parti civili. Si è trattato di un incidente stradale
avvenuto il (OMISSIS) , in piena notte, tra l'auto Fiat Punto condotta dal F. e
la Daewoo Lanos guidata da E.A.C. , essendosi contestato all'imputato di aver
attraversato un incrocio regolato da semaforo, con la luce rossa, a velocità
eccessiva e in stato di ebbrezza alcolica, venendo in tal modo in collisione
con l'auto della persona offesa. La Corte di appello, rispondendo alle censure
formulate dall'imputato nei confronti della sentenza di primo grado, ha
ritenuto che, come peraltro già aveva osservato la sentenza di primo grado, anche
a voler dare per scontata la tesi più favorevole all'imputato e cioè che, non
essendo possibile avere la prova sicura che l'imputato era passato col rosso,
egli avesse effettuato l'attraversamento con la luce verde, la sua condotta di
guida risultava comunque colpevole e causativa dell'evento sia per le sue
condizioni personali di grave stato di ebbrezza sia per aver proceduto ad una
velocità superiore al limite consentito e pericolosa in relazione all'ora
notturna e alla presenza dell'incrocio. Né poteva scriminare la condotta l'eventuale concorso di colpa della persona
offesa (per aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso), avendo
comunque il F. l'obbligo di rispettare le regole e adottare le prescritte
cautele, ciò che non aveva fatto per la velocità e lo stato di ebbrezza che gli
avevano impedito di rendersi conto tempestivamente del pericolo e di frenare in
tempo.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione e sostiene che la sentenza ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto generica ed apodittica, in quanto pur avendo dovuto riconoscere che l'imputato aveva impegnato il semaforo con la luce verde a lui favorevole, ne aveva affermato comunque la responsabilità sulla base dello stato di ebbrezza e di una generica inosservanza delle norme di diligenza e prudenza che presiedono lo svolgimento della circolazione stradale; non vi è stato alcun accertamento sulla effettiva incidenza che tali circostanze hanno avuto nell'incidente e il nesso causale sembra essere stato semplicemente presunto.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione e sostiene che la sentenza ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto generica ed apodittica, in quanto pur avendo dovuto riconoscere che l'imputato aveva impegnato il semaforo con la luce verde a lui favorevole, ne aveva affermato comunque la responsabilità sulla base dello stato di ebbrezza e di una generica inosservanza delle norme di diligenza e prudenza che presiedono lo svolgimento della circolazione stradale; non vi è stato alcun accertamento sulla effettiva incidenza che tali circostanze hanno avuto nell'incidente e il nesso causale sembra essere stato semplicemente presunto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente in sostanza
vorrebbe sottrarsi alle proprie responsabilità assumendo che l'incidente è
avvenuto per colpa esclusiva dell'altra automobilista e che il proprio
comportamento non ha avuto rilevanza causale ovvero che la stessa non è stata
dimostrata. L'assunto è infondato. Le sentenze dei giudici di merito, in primo
ed in secondo grado, hanno chiarito che il comportamento dell'attuale
ricorrente era colpevole per l'eccessiva velocità, violativa dei limiti
previsti in centro abitato e delle regole prudenziali che regolano la
circolazione in ora notturna e nell'approssimarsi ad incroci con strade di
grande scorrimento; egli era inoltre in stato di ebbrezza alcolica,
comportamento che costituisce una specifica violazione delle regole di
circolazione stradale; hanno ritenuto
che in tali condizioni, pur avendo egli avuto la possibilità di rendersi conto
della presenza dell'altra autovettura sia pure, in ipotesi, in posizione
irregolare, la manovra posta in essere (dimostrata dalle tracce di frenata
rinvenute sul manto stradale) non è stata sufficientemente tempestiva ed
efficace ad impedire il verificarsi dello scontro o a diminuirne la violenza.
La motivazione è corretta. Secondo l'art. 140 C.d.S. gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e secondo l’art. 141 vi è obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo (*). Tali disposizioni dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi della possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell'affidamento dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. Nella specie, anche ammesso che il semaforo favorisse il F. , egli, se avesse prestato la normale e dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell'auto condotta dalla persona offesa ed evitare o contenere l'impatto con la medesima. Correttamente dunque è stata ritenuta la sua responsabilità a titolo concorsuale.
La motivazione è corretta. Secondo l'art. 140 C.d.S. gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e secondo l’art. 141 vi è obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo (*). Tali disposizioni dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi della possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell'affidamento dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. Nella specie, anche ammesso che il semaforo favorisse il F. , egli, se avesse prestato la normale e dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell'auto condotta dalla persona offesa ed evitare o contenere l'impatto con la medesima. Correttamente dunque è stata ritenuta la sua responsabilità a titolo concorsuale.
2. Conclusivamente il ricorso
deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(*)
TITOLO
V
Norme
di Comportamento
Articolo
140
Principio
informatore della circolazione
1. Gli utenti della
strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale.
2. I singoli
comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati
dalle norme che seguono.
Articolo
141
Velocità
1. É obbligo del
conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve
sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di
compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il
conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata,
nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli
appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle
ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche
o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve,
altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce
malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti
pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali
che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non
deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non
deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per
il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle
disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da
tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le
disposizioni del comma 3 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 84,00 a € 335,00 . (decurtazione di 5 punti)
9. Salvo quanto previsto
dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
168,00 a € 674,00.
10. Se si tratta di
violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da € 25,00 a € 99,00.
11. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 41,00 a € 168,00.
Le sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove
disposizioni dell’Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009
n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione e commessa dopo le ore 22
e prima delle ore 7. Tale incremento della sanzione, quando la violazione è
accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo,
e destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis decreto-legge 3
agosto 2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 02 ottobre 2007,
nr. 160 (Fondo contro l’incidentalita notturna).
Sanzioni relative all’articolo
141 aumentate di un terzo
ARTICOLO
E COMMA P.M.R. MAX
141 comma
1 e 11 € 54,67 € 224,00
141 comma
2 e 11 € 54,67 € 224,00
141 comma
3 e 8 € 112,00 € 446,67
141 comma
4 e 11 € 54,67 € 224,00
141 comma
5 e 9 € 224,00 € 898,67
141 comma
6 e 11 € 54,67 € 224,00
141 comma 7 € 33,33 € 132,00