lunedì 3 giugno 2013

Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza per il conseguimento delle patenti A1,A2 ed A



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2013 
Disposizioni  atte  a  garantire  condizioni  ottimali  di  sicurezza
nell'espletamento  delle  manovre  particolari  e  delle   prove   di
frenatura, prescritte per il conseguimento  delle  patenti  di  guida
delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali. (13A04651) 
(GU n.128 del 3-6-2013)
 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   per i trasporti, la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida", e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013,  n.  2,
recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi  18  aprile
2011, n. 59 e 21 novembre 2005,  n.  286,  nonche'  attuazione  della
direttiva 2011/94/UE recante modifiche della  direttiva  2006/126/CE,
concernente la patente di guida", di seguito  definito  Codice  della
Strada; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e  d)  del
predetto Codice della Strada, che prevedono che le patenti  di  guida
delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida  rispettivamente  di
motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di  11
kW e con un rapporto peso/potenza  non  superiore  a  0,1  kW/Kg;  di
motocicli  di  potenza  non  superiore  a  35  kW  con  un   rapporto
peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non  siano  derivati  da
una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima;  di
motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se  a
combustione interna e/o aventi una velocita' massima per  costruzione
superiore a 45 Km/h, nonche' di tricicli di potenza  superiore  a  15
kW; 
  Visto altresi' il comma 4 del predetto art. 116  del  Codice  della
Strada, che prevede che  i  mutilati  e  minorati  fisici,  anche  se
affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente  speciale,
tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del Codice della Strada, che  stabilisce
che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente
di guida sono effettuati secondo  direttive,  modalita'  e  programmi
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,   ora   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base  delle  direttive  della
Comunita' europea, ora Unione Europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59  del
2011, che prevede che le prove di controllo  delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al  conseguimento
delle patenti di guida, si conformano  ai  requisiti  minimi  di  cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto altresi'  il  comma  3  del  predetto  art.  23  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede  che  la  prova  di  verifica
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
titolare di patente di  categoria  A1  alle  categorie  A2  o  A,  e'
disciplinata con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui  all'allegato  VI
dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. 30 gennaio  2013,  recante
"Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e  di  verifica
delle capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  delle
patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonche'
delle modalita' di esercitazioni alla guida di veicoli  per  i  quali
sono richieste le predette patenti"; 
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma  5,  del  citato  decreto
ministeriale  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sono  dettate,  in  relazioni  alle
manovre oggetto  della  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti di cui all'art. 1 lettere da  b)  ad  e)  del  medesimo
decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte  in
condizioni ottimali di sicurezza, anche in  relazione  ai  limiti  di
velocita' prescritti; 
  Ritenuto necessario dettare disposizioni in materia di aree  libere
che, in relazione a ciascun percorso di manovra, possano garantire la
sicurezza dei candidati al conseguimento delle patenti  di  categoria
A1, A2 ed A, in caso di cadute o perdita di  controllo  del  veicolo,
nell'esecuzione delle predette manovre della prova di verifica  delle
capacita' e dei comportamenti; 
  Ritenuto  altresi'  necessario  definire  tali  fasce   minime   di
rispetto,   in   relazione   alle   velocita'   minime    prescritte,
dall'allegato 2, lettera B, punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5,  del  decreto
legislativo n.  59  del  2011  per  l'esecuzione  delle  manovre  ivi
prescritte; 
  Considerata la necessita' di procedere, in  un'ottica  di  garanzia
della  sicurezza  dei  candidati,  ad  una  puntuale  verifica  della
idoneita' delle aree, gia' adibite all'espletamento  delle  prove  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  le  patenti  delle
categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle predette prove; 
  Considerato   che,   nelle   more   della   predetta   verifica   e
dell'eventuale adeguamento delle stesse aree - al fine  di  garantire
comunque il regolare svolgimento degli esami in parola, in condizioni
di sicurezza e di uniformita' di trattamento su tutto  il  territorio
nazionale - e' opportuno che le operazioni di cui all'art.  2,  comma
1, lettere d) ed e), del citato decreto ministeriale, per le quali e'
prescritta una velocita' di 50 Km/h, siano svolte ad una velocita' di
almeno 30 Km/h; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni in  materia  di  aree  destinate  all'effettuazione  dei
                          percorsi di prova 
 
  1. Al fine di non pregiudicare la sicurezza dei candidati  in  caso
di cadute o  perdita  di  controllo  del  veicolo,  l'area  destinata
all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui agli allegati da 1  a
4 del presente decreto, conformi a quanto previsto  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  8  gennaio  2013,  e'
conforme ai  requisiti  minimi  di  cui  al  presente  decreto:  essa
comprende l'area dei singoli circuiti ed, ove prevista, quella  delle
relative vie di fuga, disciplinate ai sensi dei commi 2 e 3,  nonche'
l'area della fascia perimetrale di rispetto,  disciplinata  ai  sensi
del comma 4. 
  2. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in  sicurezza,
la superficie destinata ai circuiti di cui agli allegati 2, 3 e 4 del
presente decreto, e' incrementata di un'ulteriore superficie  minima,
denominata via di  fuga,  stimata  in  relazione  alla  velocita'  di
percorrenza e conforme a quanto indicato nei predetti allegati. 
  3. Fermo restando la necessita'  di  garantire  la  sequenza  delle
prove, cosi' come prevista dal decreto ministeriale di cui  al  comma
1, le aree dei singoli circuiti, comprese le eventuali vie  di  fuga,
sono realizzate e combinate, in  relazione  agli  spazi  disponibili,
secondo diverse  configurazioni,  in  modo  da  avere  una  geometria
dell'area  destinata  ai  percorsi  di  prova   non   necessariamente
rettangolare. E' fatto divieto di sovrapporre le aree di uno  o  piu'
circuiti tuttavia, previa  adeguata  valutazione  di  opportunita'  e
sicurezza, la via di fuga di un circuito puo' sovrapporsi  con  parti
di altri circuiti. Nella tabella degli allegati,  sono  riportate,  a
titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  possibili  soluzioni  di
allestimento dell'area destinata all'effettuazione  dei  percorsi  di
prova. 
  4. Intorno all'area dove insistono i circuiti ed, ove previste,  le
relative  via  di  fuga,  e'  garantita  una  fascia  perimetrale  di
rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo,  avente  larghezza  almeno
pari a 3 metri, nelle zone non  interessate  dalla  parte  finale  di
ciascun circuito di prova, ed almeno pari a 5  metri  in  tali  parti
finali. La larghezza di 5 metri puo' essere ridotta a 3 metri solo  a
condizione di  proteggere  i  piu'  ristretti  margini  con  adeguate
protezioni degli ostacoli presenti. 
  5. L'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui
al comma 1, e' agevolmente accessibile con i veicoli di prova  ed  e'
dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti:  la
fascia di rispetto perimetrale puo' essere pavimentata,  nella  parte
esterna a partire da 1,5 metri dal lato confinante con i circuiti, ed
eventualmente con le relative vie di  fuga,  con  materiale  di  tipo
diverso da quello utilizzato per  l'area  degli  stessi,  purche'  la
pavimentazione risulti regolare, non sconnessa e  comunque  carrabile
con i veicoli utilizzati per le prove. 
                               Art. 2 
 
 
Disposizioni   in   materia   allestimento   delle   aree   destinate
               all'effettuazione dei percorsi di prova 
 
  1. Il percorso dei singoli  circuiti  di  prova  e'  delimitato  da
strisce  orizzontali,  di  larghezza  compresa  tra  i  10  ed  i  15
centimetri. In luogo delle strisce,  possono  essere  usati  appositi
coni. 
  2. Nelle aree destinate all'effettuazione  dei  percorsi  di  prova
devono  essere  presenti  rilevatori  di  velocita',  conforrni  alle
prescrizioni tecniche individuate dalla  Direzione  Generale  per  la
Motorizzazione. 
                               Art. 3 
 
 
                 Abbigliamento tecnico del candidati 
 
  1. Al fine di tutelare l'incolumita'  dei  candidati,  gli  stessi,
durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del
presente decreto, indossano: 
    a) casco integrale; 
    b) guanti; 
    c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle; 
    d) scarpe chiuse; 
    e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia. 
                               Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla completa verifica  della  idoneita'  delle  aree  gia'
adibite all'espletamento delle prove pratiche di guida delle  patenti
delle categorie A1 ed A,  ai  nuovi  contenuti  delle  corrispondenti
prove  delle  patenti  di  categoria  A1,  A2  ed  A,  nonche'   fino
all'eventuale adeguamento delle stesse in condizioni di sicurezza, le
operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in premessa, per le
quali e' prescritta una velocita' di 50  Km/h,  sono  svolte  ad  una
velocita' di almeno  30  Km/h.  Conseguentemente,  la  lunghezza  dei
corridoi di accelerazione delle relative prove e' corrispondentemente
ridotta,  in  conformita'  a  quanto  riportato  negli  allegati  del
presente decreto. 
  2. Fino alla piena realizzazione delle disposizioni di cui all'art.
2, comma 2, il valore della velocita', qualora rilevi ai  fini  della
prova, e' calcolato sulla base delle competenze  professionali  degli
esaminatori. 
  Il presente decreto unitamente agli allegati ed alla  tabella,  che
ne costituiscono  parte  integrante.  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2013 
 
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                              TABELLA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico