nota
di approfondimento redatta da Ifel, riguardante le richieste di
rimborso nei confronti dei Comuni provenienti dagli Agenti della
riscossione delle aziende del Gruppo Equitalia.
Tratto da:www.anci.it
Vedi anche:Multe? Da lunedì il caos in 6000 comuni - Repubblica.it.
IFEL
Fondazione ANCI
Roma, 15 maggio 2013
Nota di approfondimento sulle richieste di rimborso provenienti dagli Agenti della riscossione (aziende del Gruppo Equitalia)
Gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia Spa hanno inviato entro il 30 marzo scorso a molti Comuni italiani richieste di rimborso delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive “infruttuose”, cioè svolte nei confronti di contribuenti che non hanno pagato, o il cui debito è stato sgravato dall’ente impositore.
La richiesta di rimborso viene fatta in base all’art. 17, comma 6-bis del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dal 2011 per effetto del dl n. 98 del 2011[1]. La norma prevede che:
“Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”.
Il comma 6, lettera a) dello stesso articolo 17, richiamato dalla norma sopra riportata, disciplina il rimborso degli oneri “connessi allo svolgimento delle singole procedure”, a favore del riscossore, prevedendo alla lettera a) che essi siano posti a carico “dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità”.
La procedura di controllo delle domande di rimborso per inesigibilità (oggetto di ripetute proroghe) viene così scissa da quella relativa al rimborso degli oneri sostenuti dall’agente della riscossione. In caso di diniego “a titolo definitivo”, infatti, l’agente stesso dovrà rimborsare l’importo degli oneri anticipato in base alla nuova procedura[2].
L’obiettiva asimmetria delle nuove disposizioni, a suo tempo rilevata dall’Anci anche attraverso la proposta di emendamenti correttivi, non costituisce tuttavia un viatico per richieste di anticipazione degli oneri sostenuti non supportate da valida documentazione.
Le richieste che le aziende del Gruppo Equitalia risultano aver inviato ai Comuni nelle scorse settimane sono corredate in allegato dal semplice prospetto riepilogativo per tipologia di procedura svolta, articolato per regione e provincia. Tale documentazione non consente di individuare, tra le posizioni oggetto di iscrizione a ruolo da parte del Comune, le quote interessate da procedure cautelari e/o esecutive che sono state successivamente sgravate dall’ente stesso o che possano essere qualificate come “inesigibili” e quindi correttamente riconducibili alla relativa comunicazione.
Peraltro, lo stato di inesigibilità di un credito è attestato da Equitalia solo con la comunicazione di inesigibilità, e nonostante il non chiaro tenore letterale della normativa, si ritiene che il rimborso a tale titolo possa essere richiesto solo per rimborsi relativi a crediti per i quali sia stata inviata la comunicazione di inesigibilità nell’anno precedente, avendo la normativa l’evidente finalità di anticipare la riscossione delle spese sostenute da Equitalia e che presumibilmente non potranno essere riscosse dal contribuente in quanto riferite a crediti ritenuti inesigibili, oltre che per effetto dell’avvenuto sgravio.
Si ritiene pertanto opportuno che i Comuni che hanno ricevuto le richieste in questione chiedano immediatamente con lettera raccomandata agli agenti della riscossione il dettaglio delle quote interessate all’anticipo del rimborso degli oneri per procedura infruttuosa: il contribuente, la cartella di pagamento, il ruolo e gli articoli oggetto della richiesta, gli estremi dell’eventuale comunicazione di inesigibilità o dello sgravio, oltre alla quantificazione delle spese per singola procedura, con l’evidenziazione delle cartelle per le quali viene richiesto il rimborso in misura proporzionale all’ammontare complessivo del carico, in concorrenza con altri creditori. Solo sulla base di tali elementi sarà possibile controllare la legittimità delle richieste a norma dell’articolo 17, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1999,
Con la medesima comunicazione l’agente della riscossione andrà diffidato, in assenza di pertinente risposta, dall’effettuare la compensazione su eventuali riversamenti dovuti a partire dal prossimo 1° luglio come previsto dalla norma.
Per puro scrupolo si ricorda, che sulla base della legislazione vigente e salvo il caso di ulteriori proroghe del termine del regime transitorio previsto dall’articolo 3, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (conv. con legge 2 dicembre 2005, n. 248), Equitalia cesserà ogni attività connessa alla riscossione delle entrate comunali dal 1° luglio 2013.
[1] Art. 23, comma 32 del dl 6 luglio 2011, n. 98, conv. con l. 15 luglio 2011, n.111. Il comma 33 del medesimo articolo precisa che per i rimborsi maturati fino al 31 dicembre 2010 si applica la previgente disciplina e che le disposizioni contenute nel comma 6-bis si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall’anno 2011.
[2] Sulle domande di rimborso per inesigibilità, ved., da ultima, la proroga disposta con il comma 530 della Legge di stabilità 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228). Sulla procedura di rimborso anticipato ved. le disposizioni di cui al DM 21 novembre 2000, art. 8: “8. La richiesta di rimborso delle spese a carico dell'ente creditore viene effettuata, anche in via telematica, dal concessionario unitamente alla comunicazione di inesigibilità prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero, in caso di annullamento del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio, con la comunicazione relativa allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni prevista dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.”. La norma prevedeva in modo esplicito il controllo da parte dell’ente creditore circa la “congruità della richiesta con i dati in suo possesso”, nonché il pagamento degli oneri “entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relativo alle richieste pervenute nell'anno precedente”, salvi i casi di intervenuto diniego.
Fondazione ANCI
Roma, 15 maggio 2013
Nota di approfondimento sulle richieste di rimborso provenienti dagli Agenti della riscossione (aziende del Gruppo Equitalia)
Gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia Spa hanno inviato entro il 30 marzo scorso a molti Comuni italiani richieste di rimborso delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive “infruttuose”, cioè svolte nei confronti di contribuenti che non hanno pagato, o il cui debito è stato sgravato dall’ente impositore.
La richiesta di rimborso viene fatta in base all’art. 17, comma 6-bis del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dal 2011 per effetto del dl n. 98 del 2011[1]. La norma prevede che:
“Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”.
Il comma 6, lettera a) dello stesso articolo 17, richiamato dalla norma sopra riportata, disciplina il rimborso degli oneri “connessi allo svolgimento delle singole procedure”, a favore del riscossore, prevedendo alla lettera a) che essi siano posti a carico “dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità”.
La procedura di controllo delle domande di rimborso per inesigibilità (oggetto di ripetute proroghe) viene così scissa da quella relativa al rimborso degli oneri sostenuti dall’agente della riscossione. In caso di diniego “a titolo definitivo”, infatti, l’agente stesso dovrà rimborsare l’importo degli oneri anticipato in base alla nuova procedura[2].
L’obiettiva asimmetria delle nuove disposizioni, a suo tempo rilevata dall’Anci anche attraverso la proposta di emendamenti correttivi, non costituisce tuttavia un viatico per richieste di anticipazione degli oneri sostenuti non supportate da valida documentazione.
Le richieste che le aziende del Gruppo Equitalia risultano aver inviato ai Comuni nelle scorse settimane sono corredate in allegato dal semplice prospetto riepilogativo per tipologia di procedura svolta, articolato per regione e provincia. Tale documentazione non consente di individuare, tra le posizioni oggetto di iscrizione a ruolo da parte del Comune, le quote interessate da procedure cautelari e/o esecutive che sono state successivamente sgravate dall’ente stesso o che possano essere qualificate come “inesigibili” e quindi correttamente riconducibili alla relativa comunicazione.
Peraltro, lo stato di inesigibilità di un credito è attestato da Equitalia solo con la comunicazione di inesigibilità, e nonostante il non chiaro tenore letterale della normativa, si ritiene che il rimborso a tale titolo possa essere richiesto solo per rimborsi relativi a crediti per i quali sia stata inviata la comunicazione di inesigibilità nell’anno precedente, avendo la normativa l’evidente finalità di anticipare la riscossione delle spese sostenute da Equitalia e che presumibilmente non potranno essere riscosse dal contribuente in quanto riferite a crediti ritenuti inesigibili, oltre che per effetto dell’avvenuto sgravio.
Si ritiene pertanto opportuno che i Comuni che hanno ricevuto le richieste in questione chiedano immediatamente con lettera raccomandata agli agenti della riscossione il dettaglio delle quote interessate all’anticipo del rimborso degli oneri per procedura infruttuosa: il contribuente, la cartella di pagamento, il ruolo e gli articoli oggetto della richiesta, gli estremi dell’eventuale comunicazione di inesigibilità o dello sgravio, oltre alla quantificazione delle spese per singola procedura, con l’evidenziazione delle cartelle per le quali viene richiesto il rimborso in misura proporzionale all’ammontare complessivo del carico, in concorrenza con altri creditori. Solo sulla base di tali elementi sarà possibile controllare la legittimità delle richieste a norma dell’articolo 17, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1999,
Con la medesima comunicazione l’agente della riscossione andrà diffidato, in assenza di pertinente risposta, dall’effettuare la compensazione su eventuali riversamenti dovuti a partire dal prossimo 1° luglio come previsto dalla norma.
Per puro scrupolo si ricorda, che sulla base della legislazione vigente e salvo il caso di ulteriori proroghe del termine del regime transitorio previsto dall’articolo 3, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (conv. con legge 2 dicembre 2005, n. 248), Equitalia cesserà ogni attività connessa alla riscossione delle entrate comunali dal 1° luglio 2013.
[1] Art. 23, comma 32 del dl 6 luglio 2011, n. 98, conv. con l. 15 luglio 2011, n.111. Il comma 33 del medesimo articolo precisa che per i rimborsi maturati fino al 31 dicembre 2010 si applica la previgente disciplina e che le disposizioni contenute nel comma 6-bis si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall’anno 2011.
[2] Sulle domande di rimborso per inesigibilità, ved., da ultima, la proroga disposta con il comma 530 della Legge di stabilità 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228). Sulla procedura di rimborso anticipato ved. le disposizioni di cui al DM 21 novembre 2000, art. 8: “8. La richiesta di rimborso delle spese a carico dell'ente creditore viene effettuata, anche in via telematica, dal concessionario unitamente alla comunicazione di inesigibilità prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero, in caso di annullamento del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio, con la comunicazione relativa allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni prevista dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.”. La norma prevedeva in modo esplicito il controllo da parte dell’ente creditore circa la “congruità della richiesta con i dati in suo possesso”, nonché il pagamento degli oneri “entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relativo alle richieste pervenute nell'anno precedente”, salvi i casi di intervenuto diniego.