emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Art.126 bis C.d.S.- Accesso ai corsi di recupero punti.
testo div. 6_11490_080513
Art.126 bis C.d.S.- Accesso ai corsi di recupero punti. Come è
noto, l’art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante “Programmi dei
corsi per il recupero dei punti della patente di guida” (G.U. 6 agosto
2003 n. 181) come modificato dal D.M. 30 marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006,
n. 101) prevede che “non è possibile iscriversi ad un corso se non si è
prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei
trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio”. Sulla mancata
ricezione della detta comunicazione ...
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Art.126 bis C.d.S.- Accesso ai corsi di recupero punti.
OGGETTO: Art.126 bis C.d.S.- Accesso ai corsi di recupero punti.
Come è noto, l'art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante "Programmi dei corsi per il
recupero dei punti della patente di guida" (G.U. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal D.M. 30
marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006, n. 101) prevede che "non è possibile iscriversi ad un corso se non
siè prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione
del punteggio ".
Sulla mancata ricezione della detta comunicazione e le conseguenze in termini di impossibilità
di iscriversi ai corsi di recupero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un
orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza n.
6189/2012 del 4.12.2012) che introduce una interpretazione "adeguatrice" della sopradetta
disposizione regolamentare nel senso che deve essere consentito l'accesso ai corsi di recupero anche
a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l'avvenuta conoscenza della
decurtazione già operata dagli Organi accertatori nei loro riguardi tramite il report del Portale
dell'automobilista o il numero verde.
Tanto premesso, ritenuto che appare opportuno conformarsi al predetto orientamento
giurisprudenziale allo scopo di contenere quanto più possibile il contenzioso garantendo in ogni caso
la sicurezza della circolazione,
SI DISPONE QUANTO SEGUE
Ad integrazione di quanto stabilito dal comma 1 del predetto articolo 6 e nelle more
dell'emanazione del nuovo D.M. che recepisca le modifiche infrodotte all'art. 126bis dalla legge
120/2010, l'iscrizione ad uno dei predetti corsi di recupero punti sarà consentita anche a mezzo
dell' esibizione di una delle due seguenti documentazioni:
A) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO
ATTRAVERSO L'ACCESSO AL SITO "IL PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA" - A tal fine
l'utente, esegue le seguenti operazioni, tutte gratuite:
• registrazione al sito www.ilportaledellautomobilista.it;
• inserimento della login e della password;r
• selezione, in progressione, delle funzionalità "accesso ai servizi" - "verifica punti
patente" - "estratto conto";
• stampa di quanto visualizzato.
B) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO
L'ACCESSO DA PARTE DI CODESTI UFFICI ALLA MASCHERA VECA - Tale modalità, che
prevede ovviamente che l'utente acceda agli sportelli di codesti Uffici, non comporta alcun
onere a carico dello stesso.
* * *
Si rammenta che la suddetta procedura è già stata attuata da Codesti Uffici in esecuzione della
circolare n.6878 del 9.3.2012 in occasione della mancata postalizzazione dei tagliandi CED.
Si richiama l'attenzione dei medesimi Uffici ad un'osservanza puntuale delle suesposte
disposizioni in uno spirito di collaborazione con l'utenza
Dirigente: Dott. Silvio Brucali
Referente:Dott.Flora Falena
Te1.06-41582731-32
TI Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
OGGETTO: Art.126 bis C.d.S.- Accesso ai corsi di recupero punti.
Come è noto, l'art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante "Programmi dei corsi per il
recupero dei punti della patente di guida" (G.U. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal D.M. 30
marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006, n. 101) prevede che "non è possibile iscriversi ad un corso se non
siè prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione
del punteggio ".
Sulla mancata ricezione della detta comunicazione e le conseguenze in termini di impossibilità
di iscriversi ai corsi di recupero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un
orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza n.
6189/2012 del 4.12.2012) che introduce una interpretazione "adeguatrice" della sopradetta
disposizione regolamentare nel senso che deve essere consentito l'accesso ai corsi di recupero anche
a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l'avvenuta conoscenza della
decurtazione già operata dagli Organi accertatori nei loro riguardi tramite il report del Portale
dell'automobilista o il numero verde.
Tanto premesso, ritenuto che appare opportuno conformarsi al predetto orientamento
giurisprudenziale allo scopo di contenere quanto più possibile il contenzioso garantendo in ogni caso
la sicurezza della circolazione,
SI DISPONE QUANTO SEGUE
Ad integrazione di quanto stabilito dal comma 1 del predetto articolo 6 e nelle more
dell'emanazione del nuovo D.M. che recepisca le modifiche infrodotte all'art. 126bis dalla legge
120/2010, l'iscrizione ad uno dei predetti corsi di recupero punti sarà consentita anche a mezzo
dell' esibizione di una delle due seguenti documentazioni:
A) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO
ATTRAVERSO L'ACCESSO AL SITO "IL PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA" - A tal fine
l'utente, esegue le seguenti operazioni, tutte gratuite:
• registrazione al sito www.ilportaledellautomobilista.it;
• inserimento della login e della password;r
• selezione, in progressione, delle funzionalità "accesso ai servizi" - "verifica punti
patente" - "estratto conto";
• stampa di quanto visualizzato.
B) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO
L'ACCESSO DA PARTE DI CODESTI UFFICI ALLA MASCHERA VECA - Tale modalità, che
prevede ovviamente che l'utente acceda agli sportelli di codesti Uffici, non comporta alcun
onere a carico dello stesso.
* * *
Si rammenta che la suddetta procedura è già stata attuata da Codesti Uffici in esecuzione della
circolare n.6878 del 9.3.2012 in occasione della mancata postalizzazione dei tagliandi CED.
Si richiama l'attenzione dei medesimi Uffici ad un'osservanza puntuale delle suesposte
disposizioni in uno spirito di collaborazione con l'utenza
Dirigente: Dott. Silvio Brucali
Referente:Dott.Flora Falena
Te1.06-41582731-32
TI Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)