Tratto da :http://www.ptpl.altervista.org
Ai sensi dell'ari. 68 del D.L.vo 09.04.2008 n. 81
l'obbligo della sicurezza grava sia sul datore di
lavoro e sia sul dirigente.
All'udienza odierna avveniva la discussione. Al
termine della stessa il PM chiedeva l'assoluzione
dell'imputato per non aver commesso il fatto; la
difesa si associava.
Ritiene questo decidente che in base agli elementi
acquisiti nel corso del giudizio debba essere,
invece, affermata la penale responsabilità di L.G.
per tutte e tre le contravvenzioni allo stesso
ascritte.
...
Riferisce in udienza in ordine ai fatti il tecnico
Asl della prevenzione G.D.:
- che interveniva presso il Comune di Severe nel
2008 in due distinte occasioni per verificare la
idoneità degli impianti elettrici sotto il profilo
della sicurezza;
- che, esattamente il controllo riguardava il
20.05.2008 il Parco Comunale ed il 28.05.2008 la
Biblioteca comunale (e l'archivio comunale);
- che per il Parco Comunale esattamente le carenze
rilevate erano tre, così puntualizzate nel verbale
di contestazione delle irregolarità: "Sono rotti
i morsetti di connessione dei conduttori PE ai
dispersori collocati lungo il perimetro del campo da
tennis, gli interruttori del quadro generale non
riportano chiare indicazioni dei circuiti ai quali
si riferiscono ed il dispositivo differenziale del
quadro prese, collocato all'aperto, è guasto e privo
di pannello di protezione";
- che il verbale di violazione veniva elevato nei
confronti del geom. L.G., quale responsabile del
settore gestione del territorio del Comune di Sovere;
...
Al prevenuto L. viene, invero, rimproverato -nella
contestazione che la Pubblica accusa ha elevato
elevato- di non aver tenuto gli impianti elettrici
del parco comunale, della biblioteca e dell'archivio
del Comune di Sovere in condizioni di sicurezza.
Ai sensi dell'ari. 68 del D.L.vo 09.04.2008 n. 81
l'obbligo della sicurezza grava sia sul datore di
lavoro e sia sul dirigente.
...
Non vi è necessità di avere una particolare
competenza per rendersi conto che gli impianti
elettrici sono in uno stato di abbandono mancando
pure i normali interventi di manutenzione per la
sostituzione, ad cs., delle luci che non funzionano
(significativamente la Asl, come visto, respinge la
richiesta di proroga del termine inerente gli
adempimenti relativi al parco comunale perché
ritiene che si sia di fronte a semplici interventi
di ordinaria manutenzione).
Segue che la pratica stessa non può non avere una
priorità nella gestione (dovendo altrimenti
prendersi l'iniziativa doverosa della chiusura per
motivi di sicurezza dell'archivio, della biblioteca
e del parco comunale), con evidente stimolazione del
progettista se lo stesso tarda a fare i sopralluoghi
e poi a redigere il progetto.
Non c'è traccia di un impegno simile del prevenuto.
Solo dopo i controlli della Asl lo stesso si attiva
in qualche modo.
La colpevolezza appare quindi innegabile (TRIBUNALE
di Bergamo, Sez. distaccata di Clusone,
sentenza 27.02.2012 n. 46).
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