mercoledì 22 maggio 2013

PATRIMONIO: Va condanno il dirigente dell'ufficio tecnico per non aver tenuto gli impianti elettrici (nel caso di specie, del parco comunale, della biblioteca e dell'archivio del Comune) in condizioni di sicurezza.

 Tratto da :http://www.ptpl.altervista.org

Ai sensi dell'ari. 68 del D.L.vo 09.04.2008 n. 81 l'obbligo della sicurezza grava sia sul datore di lavoro e sia sul dirigente.
All'udienza odierna avveniva la discussione. Al termine della stessa il PM chiedeva l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto; la difesa si associava.
Ritiene questo decidente che in base agli elementi acquisiti nel corso del giudizio debba essere, invece, affermata la penale responsabilità di L.G. per tutte e tre le contravvenzioni allo stesso ascritte.
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Riferisce in udienza in ordine ai fatti il tecnico Asl della prevenzione G.D.:
- che interveniva presso il Comune di Severe nel 2008 in due distinte occasioni per verificare la idoneità degli impianti elettrici sotto il profilo della sicurezza;
- che, esattamente il controllo riguardava il 20.05.2008 il Parco Comunale ed il 28.05.2008 la Biblioteca comunale (e l'archivio comunale);
- che per il Parco Comunale esattamente le carenze rilevate erano tre, così puntualizzate nel verbale di contestazione delle irregolarità: "Sono rotti i morsetti di connessione dei conduttori PE ai dispersori collocati lungo il perimetro del campo da tennis, gli interruttori del quadro generale non riportano chiare indicazioni dei circuiti ai quali si riferiscono ed il dispositivo differenziale del quadro prese, collocato all'aperto, è guasto e privo di pannello di protezione";
- che il verbale di violazione veniva elevato nei confronti del geom. L.G., quale responsabile del settore gestione del territorio del Comune di Sovere;
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Al prevenuto L. viene, invero, rimproverato -nella contestazione che la Pubblica accusa ha elevato
elevato- di non aver tenuto gli impianti elettrici del parco comunale, della biblioteca e dell'archivio del Comune di Sovere in condizioni di sicurezza.
Ai sensi dell'ari. 68 del D.L.vo 09.04.2008 n. 81 l'obbligo della sicurezza grava sia sul datore di lavoro e sia sul dirigente.

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Non vi è necessità di avere una particolare competenza per rendersi conto che gli impianti elettrici sono in uno stato di abbandono mancando pure i normali interventi di manutenzione per la sostituzione, ad cs., delle luci che non funzionano (significativamente la Asl, come visto, respinge la richiesta di proroga del termine inerente gli adempimenti relativi al parco comunale perché ritiene che si sia di fronte a semplici interventi di ordinaria manutenzione).
Segue che la pratica stessa non può non avere una priorità nella gestione (dovendo altrimenti prendersi l'iniziativa doverosa della chiusura per motivi di sicurezza dell'archivio, della biblioteca e del parco comunale), con evidente stimolazione del progettista se lo stesso tarda a fare i sopralluoghi e poi a redigere il progetto.
Non c'è traccia di un impegno simile del prevenuto. Solo dopo i controlli della Asl lo stesso si attiva in qualche modo.
La colpevolezza appare quindi innegabile (TRIBUNALE di Bergamo, Sez. distaccata di Clusone, sentenza 27.02.2012 n. 46).

 Tratto da :http://www.ptpl.altervista.org