giovedì 30 maggio 2013

Modalità di applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada.Ritardata comunicazione dei dati del conducente. Quesito.

MINISTERO DELL' INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/4216/13/109/16 del 27 Maggio 2013.


Alla Prefettura di
BELLUNO

e, per conoscenza:
Ai Compartimenti della Polizia Stradale
LORO SEDI
Al Centro Addestramento della Polizia di Stato
CESENA
Al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni
ROMA


OGGETTO: Modalità di applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada.Ritardata comunicazione dei dati del conducente. Quesito.


In esito alla richiesta n. 0008907, Classif. 123.04, del 17.04.2013, concernente l'oggetto, che si allega in copia per gli uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. 1), si ribadisce quanto già reso  noto con la nota n. 300/N5204/12/109/16 del 12.07.2012 (All. 2) e cioè: la dichiarazione del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido, contenente i dati della patente di guida del conducente che ha commesso la violazione, se resa tardivamente dà luogo alla sanzione prevista dall'art. 126 bis, comma 2, del C.d.s.

La stessa dichiarazione può essere, altresÌ, utilizzata per la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti.

IL DIRETTORE
GIUFFRE'