Confermata
nel terzo grado di giudizio la tesi secondo la quale: rientra nei poteri
discrezionali del comune imporre il divieto di sosta anche alle auto munite di
contrassegno per invalidi.
Anche la CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE si allinea quindi sia il GdP
che al Tribunale di Macerata , e con sentenza n. 5588 del 6 marzo 2013,
rigetta il ricorso che gli era stata proposto per due motivi:
- vizio di motivazione in ordine alla disapplicabilità dell´ordinanza sindacale, ritenuta illegittima in violazione dell´art. 11 del d. P. R. n° 503 del 2006;
- pagamento delle spese.
Sul primo punto, la suprema corte si pronuncia affermando
che “ trattandosi di scelta discrezionale,
operata in relazione a situazioni di fatto valutate in via generale, la stessa
attiene pertanto al merito dell´operato della P. A. e non è pertanto suscettiva
di disapplicazione da parte del Giudice ordinario”, mentre sul secondo “non essendovi stata difesa tecnica, né
indicazione da parte del Comune di spese sostenute, aveva formato motivo di
appello, su cui il Tribunale non si era pronunciato”.
Sarebbe da chiedersi, a mio avviso, se nell'Ordinanza Sindacale che ha istituito il
divieto di sosta in ZTL, si autorizzava l'accesso anche ad una sola categoria di
veicoli per 1'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, visto il
contenuto dell'art. 11, comma 3°, del d. P. R. n° 503 del 2006 che riporto
sotto:
Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
Art. 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene
consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo
al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al
traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi
di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere
militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere
permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di
eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a
traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche
ad una sola categoria di veicoli per 1'espletamento di servizi di trasporto di
pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati
oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la
circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone
invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti
di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla
figura II 79/a art.
120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Mario Serio
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