mercoledì 3 aprile 2013

Termini di impugnazione delle cartelle esattoriali emesse per violazioni del Codice della strada

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 14 MARZO 2013, N. 6565
Svolgimento del processo

1 – Con sentenza in data 29 gennaio 2009 il Giudice di Pace di Matera accolse l’opposizione proposta da R.D. alla cartella esattoriale emessa da Ritrimat (ora Equitalia) S.p.A. su imposizione della Prefettura di Matera per il pagamento di euro 4.982,75 a titolo di sanzioni e spese per violazioni al C.d.S.
2 – Il Giudice di Pace osservò per quanto interessa: pur essendo stata proposta con ricorso ex art. 22 L. 689/91, sostanzialmente l’opposizione si configurava come opposizione ex art. 615 c.p.c.; il creditore si era costituito, per cui l’assenza della forma prevista dall’art. 615 c.p.c. non dava luogo alla nullità o inammissibilità dell’atto introduttivo; la cartella era nulla per violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c. ed era illegittima per mancata sottoscrizione.
3 – Avverso la suddetta sentenza la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera e, per quanto possa occorrere, il Ministero dell’Interno, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il D. ed Equitalia non hanno espletato attività difensiva.

Motivi della decisione

1 – Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 615 e 617 c.p.c., nonché degli artt. 22 e 23 legge 689 del 1981.
Assumono che il ricorso del D., promosso avverso la cartella esattoriale nelle forme e nei termini dell’opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e segg. L. 689/81, andava dichiarato inammissibile riguardando l’impugnazione solo presunti vizi formali della procedura di riscossione e non l’inesistenza del titolo esecutivo o vizi della procedura di accertamento e irrogazione della sanzione amministrativa portata ad esecuzione.
I ricorrenti ne traggono la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto rispettare le forme e i termini dell’art. 617 c.p.c. e che il Giudice di Pace non avrebbe potuto convertirlo in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
2 – La censura, assistita da idoneo quesito, è fondata.
L’opposizione proposta dal D. avanti al Giudice di Pace riguardava l’asserita irregolarità della notifica della cartella esattoriale per violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c.; l’illegittimità della cartella esattoriale perché mancante della sottoscrizione; la violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per la carenza di motivazione della cartella esattoriale.
Questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 9180 del 2006) che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al Codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 204 Codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l’opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. c.p.c., e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (confronta anche Cass. n. 21793 del 2010).
3 – Nella specie la contestazione riguardava vizi propri della cartella esattoriale, per cui l’opposizione andava proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni stabilito da detta norma.
Invece, come risulta dal testo della sentenza impugnata, la cartella era stata notificata il 6 dicembre 2007, mentre il ricorso è stato depositato il 23 gennaio 2008, ben oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c.
4 – Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va annullata e la Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2 c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, dichiara l’opposizione inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.
La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

PQM

Accoglie il ricorso. Annulla la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta dal D.. Condanna il medesimo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.800 per compensi, oltre spese prenotate a debito.