MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 febbraio 2013
Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", ed in particolare gli allegati I e II; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante: "Disposizioni modificative e correttive ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286 nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida", che, tra l'altro, modifica il predetto allegato I; Vista la direttiva 2012/36/UE della Commissione del 19 dicembre 2012, recante: "Modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida" ed in particolare degli allegati I e II, nonche' gli articoli 2 e 3 che dispongono che tale direttiva, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, deve essere recepita negli Stati membri entro il 31 dicembre 2013; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, recante: "Nuovo codice della strada", ed in particolare l'art. 229 che prevede che, salvo diversa previsione della legge comunitaria, le direttive comunitarie nelle materie disciplinate dal predetto codice sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica secondo le competenze loro attribuite; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro; Considerata la necessita' di recepire tempestivamente la predetta direttiva 2012/36/UE, anche al fine di dare certezza delle prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di verifica della capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni 1. All'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui all'allegato A del presente decreto.
Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni 1. All'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui all'allegato B del presente decreto.
Art. 3 Disposizioni di attuazione 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, e del relativo allegato A, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013, ad eccezione di quella relativa al codice unionale armonizzato 97, di cui allo stesso allegato, applicabile dal 1° luglio 2013. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, e del relativo allegato B, si applicano: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2013, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e c); b) a decorrere dal 1° luglio 2013, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento alla lettera b.2), limitatamente al paragrafo "Categoria A"; c) a decorrere dal 1° luglio 2013, con riferimento al paragrafo 4.1-bis, quale introdotto nell'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, e successive modificazioni, dall'allegato B, punto 2, del presente decreto. Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2013 Il vice Ministro: Ciaccia Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 160
Allegato A Nell'allegato I del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'allegato al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA", al paragrafo 3, capoverso concernente la pagina 2 della patente di guida, il punto 12 e' sostituito dal seguente: "12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01 Occhiali 01.02 Lenti a contatto 01.03 Occhiali protettivi 01.04 Lente opaca 01.05 Occlusore oculare 01.06 Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 02.02 Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 05.03 Guida senza passeggeri 05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 Guida senza rimorchio 05.07 Guida non autorizzata in autostrada 05.08 Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocita' modificato 10.01 Cambio manuale 10.02 Cambio automatico 10.03 Cambio elettronico 10.04 Leva del cambio adattata 10.05 Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata 15.01 Pedale della frizione adattato 15.02 Frizione manuale 15.03 Frizione automatica 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01 Pedale del freno modificato 20.02 Pedale del freno allargato 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 Pedale del freno ad asola 20.05 Pedale del freno basculante 20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 Freno di stazionamento modificato 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 20.13 Freno a ginocchio 20.14 Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 25.02 Acceleratore ad asola 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 25.04 Acceleratore manuale 25.05 Acceleratore a ginocchio 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 30.01 Pedali paralleli 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 30.03 Acceleratore e freno a slitta 30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 30.06 Fondo rialzato 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore 30.10 Sostegno per calcagno/gamba 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato 40.01 Servosterzo standard 40.02 Servosterzo rinforzato 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 40.04 Piantone del volante prolungato 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) 40.06 Volante inclinabile 40.07 Volante verticale 40.08 Volante orizzontale 40.09 Sterzo controllato tramite piede 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 40.11 Volante con impugnatura a manovella 40.12 Volante dotato di ortosi della mano 40.13 Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 43.06 Cinture di sicurezza modificate 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) 44.01 Impianto frenante su una sola leva 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 46. Solo per tricicli 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL) 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1) 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13, della direttiva 2006/126/CE 79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car 79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero 79.03 Limitata a tricicli 79.04 Limitata a tricicli ai quali e' agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg 79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg 79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg 80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di eta' inferiore a 24 anni 81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di eta' inferiore a 21 anni 90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo 90.01: : a sinistra 90.02: : a destra 90.03: : sinistra 90.04: : destra 90.05: : mano 90.06: : piede 90.07: : utilizzabile. 95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012] 96. Veicoli di categoria B a cui e' agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250 97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.".
Allegato B All'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al paragrafo "4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", il punto 4.1.1 e' sostituito dal seguente: "4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada"; 2) dopo il punto 4.1.9 e' inserito il seguente paragrafo: "4.1-bis. I candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3."; 3) al paragrafo "5. Il veicolo e le sue dotazioni", sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 5.1 e' sostituito dai seguenti: "5.1 Cambio del veicolo 5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale e' presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. 5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacita' e comportamento."; b) il punto 5.2 e' cosi' modificato: b.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri piu' severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta."; b.2) i paragrafi: "Categoria A1", "Categoria A2" e "Categoria A" sono sostituiti dai seguenti: "Categoria A1: Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 120 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg. Categoria A2: Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 400 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg. Categoria A: Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 600 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg."; b.3) i paragrafi: "Categoria C" e "Categoria CE" sono sostituiti dai seguenti: "Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva. Categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva."; 4) al paragrafo "8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 8.1.4 e' sostituito dal seguente: "8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento;"; b) dopo il punto 8.3.9 e' inserito il seguente paragrafo: "8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente."; 5) al paragrafo. "9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento" il punto 9.3.2 e' sostituito dal seguente: "9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);".
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Precedente post:
N.B. La direttiva 2012/36/UE non è come indicato nel decreto del 19dicembre ma del 19 Novembre 2012