mercoledì 10 aprile 2013

Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 febbraio 2013
Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013) 
 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante:
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida", ed in particolare gli allegati I e II; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante:
"Disposizioni modificative e correttive  ai  decreti  legislativi  18
aprile 2011, n. 59 e 21 novembre  2005,  n.  286  nonche'  attuazione
della  direttiva  2011/94/UE  recante   modifiche   della   direttiva
2006/126/CE, concernente la patente  di  guida",  che,  tra  l'altro,
modifica il predetto allegato I; 
  Vista la direttiva 2012/36/UE della  Commissione  del  19  dicembre
2012, recante: "Modifica della direttiva 2006/126/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  concernente  la  patente  di  guida"  ed  in
particolare degli allegati I e II, nonche' gli articoli  2  e  3  che
dispongono che tale direttiva, in vigore dal giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  deve
essere recepita negli Stati membri entro il 31 dicembre 2013; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e  successive
modificazioni,  recante:  "Nuovo  codice   della   strada",   ed   in
particolare l'art. 229 che  prevede  che,  salvo  diversa  previsione
della legge  comunitaria,  le  direttive  comunitarie  nelle  materie
disciplinate dal  predetto  codice  sono  recepite  con  decreti  dei
Ministri della Repubblica secondo le competenze loro attribuite; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre
2011, con il quale al predetto Sottosegretario  di  Stato  presso  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' stato attribuito  il
titolo di Vice Ministro; 
  Considerata la necessita' di recepire tempestivamente  la  predetta
direttiva  2012/36/UE,  anche  al  fine  di   dare   certezza   delle
prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di  verifica
della capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  delle
patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n.  59  del  2011  e
                      successive modificazioni 
 
  1. All'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.  59  del  2011  e
successive  modificazioni,  sono  apportate  le  modifiche   di   cui
all'allegato A del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 59  del  2011  e
                      successive modificazioni 
 
  1. All'allegato II  del  decreto  legislativo  n.  59  del  2011  e
successive  modificazioni,  sono  apportate  le  modifiche   di   cui
all'allegato B del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente  decreto,  e  del
relativo allegato A, si applicano a decorrere dal 31  dicembre  2013,
ad eccezione di quella relativa al codice unionale armonizzato 97, di
cui allo stesso allegato, applicabile dal 1° luglio 2013. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente  decreto,  e  del
relativo allegato B, si applicano: 
    a) a decorrere dalla data di entrata in vigore  dello  stesso,  e
comunque entro e non oltre il 1° luglio 2013, ad eccezione di  quanto
previsto dalle lettere b) e c); 
    b) a decorrere dal 1° luglio 2013, e comunque entro e  non  oltre
il 31 dicembre 2013, con riferimento alla lettera b.2), limitatamente
al paragrafo "Categoria A"; 
    c) a decorrere dal 1° luglio 2013, con riferimento  al  paragrafo
4.1-bis, quale introdotto nell'allegato II del decreto legislativo 28
aprile 2011, e successive modificazioni, dall'allegato  B,  punto  2,
del presente decreto. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 2, foglio n. 160 
                                                           Allegato A 
 
    Nell'allegato I del decreto legislativo 28 aprile  2011,  n.  59,
come modificato dall'allegato al decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 2, recante "DISPOSIZIONI RELATIVE AL  MODELLO  UE  DI  PATENTE  DI
GUIDA", al paragrafo 3,  capoverso  concernente  la  pagina  2  della
patente di guida, il punto 12 e' sostituito dal seguente: 
    "12) le eventuali indicazioni  supplementari  o  restrittive,  in
forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. 
    I codici sono stabiliti nel modo seguente: 
    Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati 
    CONDUCENTE (motivi medici) 
    01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 
    01.01 Occhiali 
    01.02 Lenti a contatto 
    01.03 Occhiali protettivi 
    01.04 Lente opaca 
    01.05 Occlusore oculare 
    01.06 Occhiali o lenti a contatto 
    02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 
    02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 
    02.02 Apparecchi acustici biauricolari 
    03. Protesi/ortosi per gli arti 
    03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 
    03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 
    05. Limitazioni nella guida (il codice deve  essere  indicato  in
dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 
    05.01 Guida  in  orario  diurno  (ad  esempio:  da  un'ora  prima
dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 
    05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di  residenza  del
titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 
    05.03 Guida senza passeggeri 
    05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 
    05.05 Guida autorizzata  solo  se  accompagnato  da  titolare  di
patente 
    05.06 Guida senza rimorchio 
    05.07 Guida non autorizzata in autostrada 
    05.08 Niente alcool 
    MODIFICHE DEL VEICOLO 
    10. Cambio di velocita' modificato 
    10.01 Cambio manuale 
    10.02 Cambio automatico 
    10.03 Cambio elettronico 
    10.04 Leva del cambio adattata 
    10.05 Senza cambio marce secondario 
    15. Frizione modificata 
    15.01 Pedale della frizione adattato 
    15.02 Frizione manuale 
    15.03 Frizione automatica 
    15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 
    20. Dispositivi di frenatura modificati 
    20.01 Pedale del freno modificato 
    20.02 Pedale del freno allargato 
    20.03 Pedale del  freno  adattato  per  essere  usato  col  piede
sinistro 
    20.04 Pedale del freno ad asola 
    20.05 Pedale del freno basculante 
    20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 
    20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 
    20.08 Pressione massima sul  freno  di  emergenza  integrato  nel
freno di emergenza 
    20.09 Freno di stazionamento modificato 
    20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 
    20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 
    20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 
    20.13 Freno a ginocchio 
    20.14 Freno di servizio a comando elettrico 
    25. Dispositivi di accelerazione modificati 
    25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 
    25.02 Acceleratore ad asola 
    25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 
    25.04 Acceleratore manuale 
    25.05 Acceleratore a ginocchio 
    25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 
    25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 
    25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 
    25.09           Pedale           dell'acceleratore            con
protezione/pieghevole/sfilabile 
    30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 
    30.01 Pedali paralleli 
    30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 
    30.03 Acceleratore e freno a slitta 
    30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi 
    30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 
    30.06 Fondo rialzato 
    30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 
    30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale  del
freno 
    30.09 Elemento di  protezione  davanti  ai  pedali  del  freno  e
dell'acceleratore 
    30.10 Sostegno per calcagno/gamba 
    30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 
    35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori  dei  fari,
tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 
    35.01 Comandi operabili senza compromettere le  altre  operazioni
di guida 
    35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.03 Comandi operabili  senza  togliere  la  mano  sinistra  dal
volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal  sistema  combinato
di accelerazione e frenatura 
    40. Sterzo modificato 
    40.01 Servosterzo standard 
    40.02 Servosterzo rinforzato 
    40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 
    40.04 Piantone del volante prolungato 
    40.05 Volante adattato (a sezione allargata  e/o  rinforzata,  di
diametro ridotto, ecc.) 
    40.06 Volante inclinabile 
    40.07 Volante verticale 
    40.08 Volante orizzontale 
    40.09 Sterzo controllato tramite piede 
    40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 
    40.11 Volante con impugnatura a manovella 
    40.12 Volante dotato di ortosi della mano 
    40.13 Con ortosi collegata al tendine 
    42. Retrovisore/i modificato/i 
    42.01  Specchietto  retrovisore  laterale  esterno  (sinistro  o)
destro 
    42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 
    42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per  controllare
il traffico 
    42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 
    42.05 Specchietto retrovisore per  ovviare  al  punto  cieco  del
retrovisore 
    42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 
    43. Sedile conducente modificato 
    43.01 Sedile conducente  ad  altezza  adeguata  ed  alla  normale
distanza dal volante e dai pedali 
    43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 
    43.03 Sedile conducente con supporto laterale che  stabilizza  la
posizione da seduto 
    43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 
    43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 
    43.06 Cinture di sicurezza modificate 
    43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 
    44. Modifiche ai motocicli (il codice  deve  essere  indicato  in
dettaglio) 
    44.01 Impianto frenante su una sola leva 
    44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 
    44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 
    44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 
    44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 
    44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 
    44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 
    44.08 Altezza del sedile tale da  permettere  al  conducente,  da
seduto,   di   raggiungere   il   suolo   con   ambedue    i    piedi
contemporaneamente 
    45. Solo per motocicli con sidecar 
    46. Solo per tricicli 
    50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero  di  telaio  (codice
identificativo del veicolo) 
    51.  Limitato  ad  uno   specifico   veicolo/targa   (numero   di
registrazione del veicolo) 
    QUESTIONI AMMINISTRATIVE 
    70. Sostituzione  della  patente  n...  rilasciata  da...  (sigla
UE/sigla  ONU  se  si  tratta  di  un  paese   terzo;   ad   esempio:
70.0123456789.NL) 
    71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta
di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 
    73. Limitata ai veicoli della categoria  B  del  tipo  veicoli  a
motore a quattro ruote (B1) 
    78. Limitata a veicoli con cambio automatico 
    79. [...] Limitata a veicoli conformi a  quanto  specificato  fra
parentesi,  in  applicazione  dell'articolo   13,   della   direttiva
2006/126/CE 
    79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car 
    79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre  ruote  o
quadriciclo leggero 
    79.03 Limitata a tricicli 
    79.04 Limitata a tricicli ai quali e' agganciato un rimorchio  la
cui massa limite non supera 750 Kg 
    79.05 Motociclo di categoria  A1  con  un  rapporto  potenza/peso
superiore a 0,1 kW/Kg 
    79.06 Veicolo di categoria BE  nel  quale  la  massa  limite  del
rimorchio supera 3500 Kg 
    80. Limitata a titolari  di  patente  di  guida  per  veicoli  di
categoria A del tipo triciclo a motore di eta' inferiore a 24 anni 
    81. Limitata a titolari  di  patente  di  guida  per  veicoli  di
categoria A del tipo motociclo a due ruote di  eta'  inferiore  a  21
anni 
    90. Codici utilizzati in combinazione con codici che  definiscono
modifiche del veicolo 
    90.01: : a sinistra 
    90.02: : a destra 
    90.03: : sinistra 
    90.04: : destra 
    90.05: : mano 
    90.06: : piede 
    90.07: : utilizzabile. 
    95. Conducente titolare  di  CQC  (carta  di  qualificazione  del
conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui
alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012] 
    96. Veicoli di categoria B a cui e' agganciato un  rimorchio  con
una  massa  limite  superiore  a  750  Kg  quando  la  massa   limite
complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250 
    97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1  che
rientra nel campo di applicazione del regolamento  (CEE)  n.  3821/85
del Consiglio, del 20  dicembre  1985,  relativo  all'apparecchio  di
controllo nel settore dei trasporti su strada. 
    Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi  unicamente  per
la circolazione sul territorio dello Stato membro che  ha  rilasciato
la patente. 
    Se un codice si applica a tutte le  categorie  per  le  quali  e'
rilasciata la patente, puo' essere stampato  nello  spazio  sotto  le
voci 9, 10 e 11.". 
                                                           Allegato B 
 
    All'allegato II del decreto legislativo 28 aprile  2011,  n.  59,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al paragrafo "4. Disposizioni specifiche per le  categorie  C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1,  D1E",  il  punto  4.1.1  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di  riposo
a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su  strada;
impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.
3821/85  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore   dei
trasporti su strada"; 
    2) dopo il punto 4.1.9 e' inserito il seguente paragrafo: 
    "4.1-bis. I candidati al conseguimento della patente di guida per
veicoli della categoria C1 o C1E, che  non  rientrano  nel  campo  di
applicazione del regolamento (CEE) n.  3821/85,  sono  esonerati  dal
provare la propria conoscenza delle  materie  elencate  ai  punti  da
4.1.1 a 4.1.3."; 
    3) al  paragrafo  "5.  Il  veicolo  e  le  sue  dotazioni",  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto 5.1 e' sostituito dai seguenti: 
    "5.1 Cambio del veicolo 
    5.1.1. Il candidato che intende  conseguire  l'abilitazione  alla
guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare  la  prova  di
capacita' e comportamento su di un veicolo dotato  di  tale  tipo  di
cambio. 
    Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel  quale
e' presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per
le categorie A, A2 e A1) che  deve  essere  azionato  dal  conducente
quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. 
    5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di  cui  al  punto
5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. 
    Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova  di
capacita'  e  comportamento  su  di  un  veicolo  dotato  di   cambio
automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente
rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente cosi'  rilasciata
abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 
    5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria
C, CE, D e DE 
    Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico
sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui  al
punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una  patente  di
guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno  una  delle
seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito
le manovre descritte al punto 8.4 durante la  prova  di  capacita'  e
comportamento."; 
    b) il punto 5.2 e' cosi' modificato: 
    b.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita'  e
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.
Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri piu' severi o di
adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri  possono  applicare  ai
veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di  capacita'
e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la  cilindrata  minima
prescritta."; 
    b.2) i paragrafi: "Categoria A1", "Categoria A2" e "Categoria  A"
sono sostituiti dai seguenti: 
    "Categoria A1: 
    Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza  nominale
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1
kW/kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. 
    Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la  cilindrata
del motore e' almeno di 120 cm3. 
    Se il motociclo e' a motore elettrico, il  rapporto  potenza/peso
del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg. 
    Categoria A2: 
    Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20  kW
ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore
a 0,2 kW/kg 
    Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la  cilindrata
del motore e' almeno di 400 cm3. 
    Se il motociclo e' a motore elettrico, il  rapporto  potenza/peso
del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg. 
    Categoria A: 
    Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg,  con
potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro puo' accettare  una
tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. 
    Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la  cilindrata
del motore e' almeno di 600 cm3. 
    Se il motociclo e' a motore elettrico, il  rapporto  potenza/peso
del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg."; 
    b.3) i paragrafi: "Categoria C" e "Categoria CE" sono  sostituiti
dai seguenti: 
    "Categoria C: 
    un veicolo di categoria C con massa limite  pari  o  superiore  a
12000 kg, lunghezza  pari  o  superiore  a  8  m,  larghezza  pari  o
superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocita'  di  almeno
80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la
selezione manuale  delle  marce  da  parte  del  conducente,  nonche'
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e
di larghezza almeno pari a quelle  della  motrice;  il  veicolo  deve
essere  presentato  con  un  minimo  di  10000  kg  di  massa  totale
effettiva. 
    Categoria CE: 
    un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla
prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore
a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore  a
20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore  ai  14  m  e  la
larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere  capaci
di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e  devono  disporre  di
ABS, di un cambio che prevede la selezione  manuale  delle  marce  da
parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere  in
un cassone chiuso di altezza e di  larghezza  almeno  pari  a  quelle
della motrice; il veicolo deve essere presentato  con  un  minimo  di
15000 kg di massa totale effettiva."; 
    4) al paragrafo "8. Capacita' e comportamenti  oggetto  di  prova
per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il punto 8.1.4 e' sostituito dal seguente: 
    "8.1.4. Controllo del servofreno  e  del  servosterzo;  controllo
delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,
finestrini, tergicristalli e dei livelli  (ad  esempio  olio  motore,
liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo  ed  impiego
della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di  controllo
di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si
applica  ai  candidati  alla  patente  di  guida  per  veicoli  della
categoria C1 o C1E che non ricadono nel  campo  di  applicazione  del
presente regolamento;"; 
    b) dopo il punto 8.3.9 e' inserito il seguente paragrafo: 
    "8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 
    8.4.1. Stile di guida in grado di garantire  la  sicurezza  e  di
ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante  le  fasi  di
accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se
necessario selezionando le marce manualmente."; 
    5) al paragrafo. "9.  Valutazione  della  prova  di  capacita'  e
comportamento" il punto 9.3.2 e' sostituito dal seguente: 
    "9.3.2. Guida attenta ai consumi  ed  all'ambiente,  controllando
opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1, D1E);". 
 
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N.B. La direttiva 2012/36/UE non è come indicato nel decreto del 19 
dicembre ma del 19 Novembre 2012