L.R. 23
dicembre 2000, n. 32
Disposizioni
per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle
imprese.
Art. 88 Aiuti al bed and breakfast (1)
(modificato dall'art. 110,
comma 14, della L.R. 6/2001, dall'art. 41, comma 2, della L.R. 2/2002 e
modificato e integrato dall'art. 77 della L.R. 4/2003)
1. L'Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del
massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che,
avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte
della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un
massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.
1 bis. L'attività di bed
and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà.
Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi.
L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei
contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti
all'uopo delegati.
2. L'attività ricettiva di cui al comma
1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi
minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1
devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso
abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al
comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta
per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad
abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene
classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola
stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due
stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un
bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per
ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercente l'attività di Bed and
Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla
provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti
richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le
informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini
dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente
pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare
apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio
dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle
confacente.
8. Alle attività di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per
le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente
articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie
previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è
concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento
strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature
idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di
alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un
massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un
massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un
massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della
classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli
fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.
1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e
dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.
13. Per usufruire dei benefici di cui al
presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a
svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a
documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
14. All'attività di bed
and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti
dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge.
Note:
(1) I contribuiti qui
previsti sono maggiorati del 50 per cento per l'incremento della
microricettività nei comuni con una popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti, ai soggetti residenti nel territorio di tali comuni ex
art. 70 L.R. 6/2009.
-----------------------------------------
DECRETO 8 febbraio 2001
Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di
"bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
(G.U.R.S. 13 APRILE 2001 - N. 17 )
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE
COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and
breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante
"Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei
regimi di aiuto alle imprese";
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della
Provincia regionale";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia
di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono
state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle
aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività
inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri
di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti;
Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and
breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con
riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n.
1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Ritenuto, conseguentemente, di determinare
i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and
breakfast;
Considerato che le Aziende autonome
provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province
regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto
dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile
1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle
strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle
violazioni agli obblighi di legge;
Considerato che, in virtù del combinato
disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge
regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare
anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell,
in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di
accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta
turistica della Regione siciliana;
Decreta:
Art. 1
Sono approvati, nel testo che si allega e
che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per
l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast".
Vengono, altresì, stabilite le modalità di
classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle
attività di cui sopra.
Art. 2
Le aziende autonome provinciali per
l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni
dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and
breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla
legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui
all'art. 1 del presente decreto.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va
notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Art. 3
Le Aziende autonome provinciali per
l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni
anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel
semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di
competenza.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di
vigilanza.
Decorsi infruttuosamente i termini
suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 febbraio 2001
NORMATIVA DI CLASSIFICA
Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva
esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione
familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di
tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili,
fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica
esercitata.
L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla
Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.
Alla suddetta attività si applica quanto
previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000.
All'attività suddetta si applicano le
disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari
anche temporanee.
L'inizio delle attività va comunicata al
comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda
provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione
dell'esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in
conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modicato dall'art. 2,
comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio
dell'attività.
Sarà cura dell'amministrazione comunale
competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge
Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario,
disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono
classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola
stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle,
se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune
riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il
proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre
allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato,
corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che
l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso
abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello
stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto
attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle
norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va
allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme
di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli
esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo,
dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il
termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della
legge regionale n. 27/96.
Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della
legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare
all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente
per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze
ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento
del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture
ricettive.
La comunicazione delle presenze viene
effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico
competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e
massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima
colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle
strutture turistico ricettive.
3 stelle ***
Requisiti minimi:
Bagni privati e completi (vasca o doccia,
lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
Televisione in tutte le camere.
Impianto di climatizzazione in tutte le
camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per
esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di
riscaldamento).
I servizi di biancheria devono essere
adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio di biancheria: lenzuola e federe a
giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani
tutti i giorni.
Pulizia nelle camere e nei servizi
igienici ogni giorno.
Dotazioni: Bagni completi in ogni camera:
- accessori: saponetta, bagnoschiuma,
cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona,
riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadio,
comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e
scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere
doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.
2 stelle **
Requisiti minimi:
Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia)
ad uso esclusivo degli ospiti.
Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non
hanno tutte le camere dotate di televisione).
Impianto di climatizzazione in tutte le
camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per
esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di
riscaldamento).
Prestazione di servizi obbligatori:
Servizio di prima colazione.
Cambio biancheria: lenzuola e federe due
volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni
giorno.
Pulizia nelle camere e nel servizio
igienico 1 volta al giorno.
Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno,
un asciugamano e una salvietta per persona, riserva
carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;
Sistemazione camere:
- letto, tavolino, armadio, comodino o
ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e
scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.
1 stella *
Requisiti minimi:
Servizio di prima colazione.
Impianto di riscaldamento e/o attrezzature
di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta
anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
Prestazione di servizi obbligatori
Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad
ogni cambio di cliente e una volta la settimana;
asciugamani ad ogni cambio di cliente e a
giorni alterni.
Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.
Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno,
un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica,
sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadi,
comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un
telo da bagno e un asciugamano per persona.
(2001.7.306)
-----------------------------------------
LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.
(GURS PARTE PRIMA 7 MAGGIO 2001 - N. 21)
Art. 110.
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 comma 14
L'articolo 88 è così modificato:
a)
al comma 6 vengono
sostituite le parole da "L'esercizio di attività di alloggio"
fino alle parole "di tutte le informazioni" con le seguenti
"L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la
dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza,
autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla
provincia nei termini usuali, tutte
b)
le informazioni";
al
comma 10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono
sostituite dalle seguenti: "a fondo perduto per i lavori di
adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto
attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio";
c)
al comma 12 sono
abrogate le parole "in riferimento agli esercizi alberghieri
rispettivamente a tre, due ed una stella".
-----------------------------------------
LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
(GURS 27 MARZO 2002 - N. 14)
Art. 41. Bed and breakfast
1.
Il bed and breakfast
è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 27.
2.
Al comma 7
dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole
"stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili
all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per
categoria".
-----------------------------------------
C I R C O L A R E n.2
del 15.01.2004
Attività di Bed
& Breakfast
Art. 77 della L.r. n. 4 del 16 aprile
2003,
ex Art. 88 L.r. 23.12.2000,
n. 32.
Interpretazioni.
Con l’abrogazione del 1° comma dell’art. 221
del R.D. 1265/34 del T.U.LL.S., prevista dall’art. 5
del D.P.R. 425/94 è venuta
meno la necessità di acquisire il parere
preventivo di ordine igienico sanitario ai fini del rilascio della
certificazione di abitabilità.
Il comma 4 dell’art. 88 della
L.r. 23 dicembre 2000 n.32 ha espressamente indicato che l’esercizio
dell’attività di Bed & Breakfast non comporta il cambio di
destinazione d’uso che, ragionevolmente deve ordinarsi in civile abitazione.
Nella fattispecie, i soggetti
che intendono destinare parte della loro abitazione devono possedere per
la stessa la certificazione di abitabilità per le norme di Igiene
Pubblica applicate alle civili abitazioni.
L’applicazione dell’art. 88
della L.r. 23.12.2000, n. 32, alla luce dell’ultima modifica intervenuta
con l’applicazione dell’art. 77 della L.r. 16 aprile 2003, n. 4, comporta
la necessità inalienabile di indicare espressamente il numero dei servizi
igienici da ricavare nell’appartamento in relazione al numero degli
ospiti da alloggiare.
Dal momento che l’art. 77
della L.r. 4/2003, al comma 1, ha ampliato il numero delle camere e dei
posti letto da destinare all’attività di bed & breakfast senza
specificarne le opportunità, non avendo il supporto delle Aziende
Sanitarie, non più competenti per l’abrogazione dell’art. 221 del R.D.
1265/34, si rende necessario, per l’attività istituzionale delle
A.A.P.I.T. provinciali, dare un indirizzo per poter procedere
omogeneamente alla classificazione
dei Bed & Breakfast.
È dunque necessario richiamare
il comma 5 dell’art. 88 della L.r. 32/2000, che indica chiaramente le
tipologie di bed & breakfast ed i relativi servizi di cui dover
disporre per la esatta classificazione: a una stella, se esiste nell’unità abitativa una sola stanza
per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli
ospiti sono due o tre (oggi cinque) e dispongono di un bagno comune
riservato agli ospiti; a tre stelle,
se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Dalle discendenze del comma 5
si evidenzia che per i Bed & Breakfast a tre stelle nessuna
indicazione è necessaria, mentre per i Bed & Breakfast a due e ad una
stella si deve determinare il numero dei servizi da mettere a
disposizione degli ospiti.
Per una più congrua
applicazione della legge nel tenere presente il rapporto bagni/posti
letto, previsto per tutte le strutture ricettive, si richiama, per
analogia, il decreto 11 giugno 2001 che indica espressamente
(nell’allegato “A”) per tutte le strutture ricettive extralberghiere per
le quali si richiede la destinazione d’uso di <<civile abitazione>> (Es.:
Affittacamere) la presenza di <<un
bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto
sprovvisti di bagno privato>>.
Alla luce di quanto
specificato le A.A.P.I.T. provinciali non potendosi più avvalere del
parere igienico-sanitario non previsto per la destinazione d’uso di
<<civile abitazione>>
dovranno fare riferimento al certificato di abitabilità ed alla relazione
tecnica, corredata da una planimetria dell’unità abitativa firmata da un
tecnico abilitato, che attesti, con assunzione di relative responsabilità
civili e penali, che l’immobile possiede i requisiti igienico-sanitari
previsti per l’uso abitativo in osservanza alle leggi ed ai regolamenti
vigenti.
La presente circolare sarà
pubblicata integralmente sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Il Dirigente Generale
(Dott.
Agostino PORRETTO)
-----------------------------------------
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE
COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 novembre 2004.
Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti
dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Aiuti al
bed & breakfast".
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23
dicembre 2000, "Aiuti al bed & breakfast";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia
di turismo;
Visto il decreto 53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, che norma
i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di
"bed & breakfast";
Visto l'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7
maggio 2001, che modifica ed integra la legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32;
Visto l'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27
marzo 2002, che inserisce l'attività di bed & breakfast tra quelle
previste dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Visto l'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17
aprile 2003, che, nel modificare ed integrare l'art. 88 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha ampliato il numero delle stanze e
conseguentemente degli ospiti da accogliere in esercizio di bed &
breakfast;
Vista la circolare n. 2 del 15 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, che
nell'integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
ha disposto per i B&B a due e ad una stella la presenza di un bagno
completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto
sprovvisti di bagno privato;
Visto il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 22 aprile 1971,
recante modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli
alberghi, nonché il successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni
ministeriali relativamente alle altezze minime ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di civile abitazione, che prevedono:
- per un posto letto, almeno mq. 8 al netto delle superfici dei
bagni inglobati nelle camere;
- per due posti letto, almeno mq. 14 al netto delle superfici dei
bagni inglobati nelle camere;
- per tre posti letto, almeno mq. 20, al netto delle superfici dei
bagni inglobati nelle camere;
- per quattro posti letto, almeno mq. 26, al netto delle superfici
dei bagni inglobati nelle camere;
- i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere
sovrapponibili;
- l'altezza minima delle camere deve essere almeno m. 2,70,
riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e
i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m. può
essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile,
una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55);
- ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione
naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in
modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore
al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del
pavimento;
- le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno
per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e
comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o
esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si
diffondano;
Considerato che, per l'esercizio dell'attività di bed & breakfast, il
fabbricato deve essere già in possesso di regolare certificato di
abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della
legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
Considerato che tutti gli impianti devono rispondere ai requisiti sulla
sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il comma 9 dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, che stabilisce che alle attività di bed & breakfast si applica il
regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio
IVA;
Ritenuto opportuno distinguere i diversi campi di applicazione della
norma relativa all'I.V.A., si determina che qualora l'attività venga
svolta in modo continuato, deve essere trattata con l'applicazione del
regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando
invece si prevede di esercitare in periodi di tempo discontinui e
limitati, non è richiesta l'apertura di partita I.V.A., ai sensi
dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa;
Viste le risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14
dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che inquadrano esplicitamente
l'attività di bed & breakfast la quale, in quanto svolta dal
proprietario residente abitante di quella unità abitativa, non presuppone
un utilizzo di tipo commerciale e inoltre l'occasionalità dell'utilizzo
dell'immobile determina l'esclusione dell'applicazione del regime I.V.A.,
sottoponendo gli esercenti all'obbligo del rilascio all'ospite di una
ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la
"madre" resterà al proprietario del B & B mentre la
"figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite;
Considerato che le aziende autonome provinciali per l'incremento
turistico, istituite presso le province regionali, hanno provveduto ad
emanare i provvedimenti di classificazione ai sensi del decreto n.
53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, per i bed & breakfast già avviati;
Ritenuto di dover indicare in maniera chiara e inequivocabile le
dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere
a contributo in presenza di bandi di selezione emanati dall'Assessorato
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per le finalità della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive,
richiamando il decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente
rimodulato dal presente provvedimento tramite l'allegato A;
Decreta:
Art. 1
Servizi igienici
Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 53/VI/TUR dell'8 febbraio
2001, in relazione ai requisiti minimi dei bed & breakfast a 3
stelle, si dispone, per i B & B a due e ad una stella, la presenza di
un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti
letto sprovvisti di bagno privato.
Art. 2
Requisiti igienico-sanitari
In osservanza al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, nonché al successivo
decreto ministeriale 5 luglio 1975, le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di civile abitazione destinati all'ospitalità in
bed & breakfast sono ordinati come segue:
- per un posto letto occorrono, almeno, mq 8, al netto delle
superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per due posti letto, almeno mq. 14, al netto delle superfici dei
bagni inglobati nelle camere;
- per tre posti letto, almeno mq. 20, al netto delle superfici dei
bagni inglobati nelle camere;
- per quattro posti letto, almeno mq. 26, al netto delle superfici
dei bagni inglobati nelle camere;
- i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere
sovrapponibili;
- l'altezza minima delle camere deve essere almeno m. 2,70,
riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e
i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m. può
essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell'immobile,
una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55);
- ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione
naturale diretta e l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in
modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore
al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del
pavimento;
- le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno
per il ricambio d'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e
comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o
esalazioni, è da assicurare l'aspirazione degli stessi prima che si
diffondano.
Art. 3
Abitabilità
Il fabbricato dove si intende esercitare il bed & breakfast deve
essere in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto
delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 maggio
1994, n. 17.
Nel caso in cui gli uffici competenti al rilascio non fossero in
condizione di rilasciarlo, dovrà essere richiesto un certificato di
conformità alle norme urbanistiche, nonché alle norme igienico-sanitarie
vigenti.
Per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale
n. 32/2000 sarà sufficiente una perizia giurata da parte di un tecnico
abilitato che attesti l'abitabilità dell'intero immobile e la sussistenza
delle norme igienico sanitarie.
Art. 4
Sicurezza degli impianti
Il bed & breakfast deve possedere il certificato di idoneità
relativamente all'adeguamento di tutti gli impianti ai requisiti sulla
sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, o, in
sostituzione, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa da un tecnico abilitato che attesti che tutti gli impianti
rispondono ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Art. 5
Partita I.V.A.
Per quanto disposto dal comma 9 dell'art. 88 della legge regionale n.
32/2000, i titolari di bed & breakfast dovranno essere in possesso di
partita I.V.A. qualora l'attività venga svolta in modo continuato, e la
stessa deve essere trattata con l'applicazione del regime fiscale di cui
all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'esercizio
di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si esercita in
periodi di tempo limitati non è richiesta la partita I.V.A., ai sensi
dell'art. 81, comma 1, lett. i), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, in quanto attività non continuativa.
In presenza di partita I.V.A. saranno rilasciate le rituali ricevute
fiscali, mentre in assenza di partita I.V.A. gli esercenti dovranno
rilasciare all'ospite una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in
duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B
& B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite.
Art. 6
Adempimenti di pubblica sicurezza
Ogni presenza dovrà essere comunicata, anche tramite i mezzi di
comunicazione veloce (fax, e-mail, etc.), alla competente questura
circondariale, trattenendo copia della stessa.
Art. 7
Verifica presenze
Alla scadenza dell'anno solare dovranno essere comunicate all'A.A.P.I.T.
competente per territorio le effettive presenze avute nel periodo,
avvalendosi delle ricevute (fiscali e non fiscali) rilasciate e delle
comunicazioni inoltrate agli uffici di pubblica sicurezza.
Inadempiendo a tale procedimento, o giustificando meno di 50 presenze per
l'anno, potrà essere revocato l'eventuale contributo regionale concesso.
Art. 8
Classificazioni
Le certificazioni già rilasciate dalle A.A.P.I.T. competenti per
territorio, alla loro naturale scadenza, verranno rivalutate sulla scorta
delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 9
Dotazioni complementari
In presenza di contributi messi a bando dall'Assessorato del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti, per le finalità della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, si rimanda al
decreto n. 53/S3/TUR dell'8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal
presente provvedimento che individua, per l'esercizio del bed &
breakfast, le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si
possono ammettere a contributo (allegato A).
Art. 10
Norme di carattere generale
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel testo della legge regionale 23 dicembre 2000,
n.32, art. 88 e succ.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente
all'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel sito ufficiale del dipartimento turismo, sport e spettacolo:
www.regione.sicilia.it/turismo
Palermo, 30 novembre 2004.
Fermo restando che le migliorie, strutturali e impiantistiche, d'arredo e
corredo, da apportare all'unità abitativa, se non riferite strettamente
alle camere destinate agli ospiti, restano a carico del proprietario, si
specifica che tutte le altre dotazioni non riportate nel decreto n.
53/VI/TUR dell'8 febbraio 2001, le dotazioni integrative (es.: televisori
in tutte le camere per i B&B a due stelle) e le apparecchiature
tecnologiche utili al miglioramento dell'esercizio dell'attività di bed
& breakfast, sono completamente a carico del proprietario
dell'immobile dove si intende esercitare il bed & breakfast.
(2004.50.3143)
|